A novembre 2026 dovrebbe entrare in vigore una nuova tassa sui piccoli pacchi importati nell’Unione Europea dai Paesi extra-comunitari. Un passo avanti è avvenuto il 3 settembre con l’approvazione da parte del Consiglio dell'Unione Europea della riforma doganale, che ora passa al Parlamento Europeo prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il testo stabilisce che entro il 1° novembre 2026 dovrà essere introdotta di una tassa sulle piccole spedizioni per coprire i costi crescenti sostenuti dalle amministrazioni doganali, la cui cifra sarà stabilita dalla Commissione Europea prima che gli Stati membri comincino ad applicarla. Gli obblighi ricadranno sulle piattaforme di vendita di Paesi terzi, sui venditori a distanza, sui dichiaranti e sugli operatori postali ed espressi che gestiscono i flussi in ingresso.
La nuova commissione, conosciuta come handling fee, si aggiungerà al dazio forfettario di 3 euro entrato in vigore il 1° luglio 2026, che nasce dal Regolamento del Consiglio 2026/382 dell'11 febbraio. Questo provvedimento ha soppresso la franchigia doganale per le spedizioni fino a 150 euro e resterà in vigore fino al 1° luglio 2028. Le due misure hanno una diversa base calcolo: il dazio già in vigore si applica a ogni categoria di articolo contenuta nel pacco, identificata dalla rispettiva sottovoce tariffaria, mentre la prossima tassa di gestione colpirà la spedizione nel suo complesso, a prescindere dal numero di articoli che contiene.
Alla stessa data del primo novembre si aggancia un secondo obbligo di natura informativa. Il Regolamento delegato 2026/1022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 1° luglio e che modifica il Regolamento delegato 2015/2446, rende obbligatoria l'indicazione degli identificativi di prodotto (Pid) nelle dichiarazioni relative alle vendite a distanza di beni importati destinati ai consumatori. Questa indicazione - che è già facoltativa dal 1° luglio - va iscritta in ogni riga di dichiarazione e comprende il codice assegnato dal venditore, quello attribuito dal fabbricante e, dove esiste, un identificativo standard di tipo Gtin, Ean o Upc. Sono escluse le spedizioni destinate a operatori economici.
Il codice aggiornato sposta anche il baricentro della responsabilità. Le piattaforme di commercio elettronico di Paesi terzi che spediscono nell'Unione, e non i consumatori finali, sono considerate importatrici delle merci, quindi tenute a espletare tutte le formalità doganali e a versare i dazi dovuti. Chi viola gli obblighi rischia sanzioni pecuniarie che nei casi più gravi raggiungono il 6% del valore annuo delle merci importate dall'impresa nell'anno precedente, oltre alla revoca di eventuali privilegi doganali e a limitazioni dell'accesso alle piattaforme online.
La riforma approvata dal Consiglio ha anche un aspetto istituzionale, perché istituisce un'agenzia decentrata - l'Autorità Doganale dell'Unione Europea, con sede a Lille e operatività prevista nel 2027 – che dovrà analizzare i dati del nuovo centro doganale digitale, definire settori di controllo prioritari e criteri di rischio e di coordinare la gestione delle crisi in materia doganale. L'uso del centro digitale diventerà obbligatorio per le imprese di commercio elettronico il primo luglio 2028 e per tutti gli operatori dal primo marzo 2034. Nascerà anche la categoria degli operatori affidabili e certificati, ammessi a immettere in circolazione le merci senza intervento doganale attivo a fronte di requisiti di trasparenza sui flussi.
Ricordiamo che in Italia è previsto un terzo prelievo sui piccoli pacchi extra-UE, introdotto con la Legge 199/2025 che ha istituito un contributo amministrativo di due euro per ogni spedizione di valore dichiarato non superiore a 150 euro proveniente da Paesi terzi, riscosso dall'Agenzia delle Dogane all'atto dell'importazione definitiva e dovuto a prescindere dalla natura commerciale della transazione. La decorrenza, fissata in origine al 1° gennaio 2026, è stata rinviata tre volte e l’attuale data è il 1° ottobre. Il ministro dell'Economia ha dichiarato in Parlamento che il contributo si cumulerà al dazio comunitario senza alcun meccanismo di compensazione fra i due prelievi.
I rinvii sono stati causati dalle proteste delle associazioni della logistica. Confetra ha sollecitato la cancellazione immediata a tutela del comparto logistico nazionale, mentre Confcommercio, pur giudicando il provvedimento una misura concreta contro la concorrenza sleale, teme un effetto controproducente del prelievo interno. Più articolata appare la posizione di Assonime, che nella circolare 2 del 16 febbraio 2026 ha messo in dubbio la compatibilità del contributo con il diritto dell’Unione e ha ammonito che un prelievo non armonizzato incide sulle scelte logistiche e distributive degli operatori, incentivando il dirottamento dei traffici verso Paesi che non lo applicano. L'Italia non appare però isolata: la Romania ha introdotto una commissione nazionale di 5 euro e Francia, Belgio e Paesi Bassi stanno valutando strumenti analoghi.
Per la catena di fornitura il fattore decisivo è il rapporto tra costo fisso d’importazione e valore dell'ordine. Un invio da 15 euro che pagherà tre euro di dazio, due euro di contributo nazionale e una commissione comunitaria ancora da quantificare subirà un onere doganale superiore al 30% del valore della merce, al netto dell'Iva e del trasporto. Quindi su prodotti con prezzo unitario molto basso, la spedizione diretta dall'Asia al singolo cliente perde gran parte della convenienza che l'ha resa il modello dominante degli ultimi cinque anni, mentre su prodotti leggeri, distintivi o a margine elevato può restare economicamente sostenibile anche con l'onere aggiuntivo.
La reazione prevedibile delle piattaforme di commercio elettronico è un consolidamento dei flussi, che all’invio nell’Unione di un singolo pacco sostituisce una spedizione in container, per via aerea o su strada, che comporta sdoganamento centralizzato con un'unica dichiarazione, deposito doganale o magazzino di distribuzione nell'Unione e consegna nazionale e intra-europea attingendo alle scorte comunitarie. Questo modello sposta quindi i flussi extracomunitari verso le piattaforme logistiche, il trasporto di linea e le reti di distribuzione dei pacchi europee, con una concentrazione attesa negli scali aeroportuali, postali e stradali già collegati ai principali bacini di consumo.
Una situazione che ha una valenza contraddittoria per corrieri espressi e operatori postali. Da un lato si ridurranno i volumi di micro-spedizioni transfrontaliere, ma dall’altro cresceranno gli introiti causati da oneri informatici, gestione delle eccezioni, verifiche documentali e responsabilità contrattuali legate all'accuratezza dei dati. Inoltre, l'obbligo dei Pid richiederà di tracciare gli identificativi lungo l'intera filiera, dal catalogo del venditore fino al dichiarante, e di predisporre procedure per i codici mancanti, incoerenti o non verificabili, perché dopo il 1° novembre una dichiarazione incompleta causerà il respingimento e il blocco della merce in frontiera.
La nuova situazione premierà le strutture di maggiori dimensioni. Le grandi piattaforme e gli integratori dotati di sistemi doganali integrati potranno ammortizzare l'adeguamento informatico su volumi elevati, mentre i venditori extra-UE di piccole dimensioni e gli operatori che fondano la competitività sull'invio del singolo articolo saranno più esposti. Quanto all'efficacia dei controlli, gli identificativi di prodotto collegheranno una merce non conforme a tutte le spedizioni che riportano lo stesso codice, ma non garantiranno l'autenticità del dato dichiarato. Descrizioni merceologiche generiche, frazionamento artificiale delle spedizioni, sottovalutazione e deviazione dei flussi attraverso hub terzi resteranno comportamenti che le Dogane nazionali dovranno scoprire con criteri coordinati e dati interoperabili.
E non sarà un lavoro semplice, vista l’entità del fenomeno. Nel 2025 le Dogane dei Paesi comunitari hanno gestito circa 6 miliardi di pacchi di commercio elettronico e oltre 1,5 miliardi di articoli del commercio tradizionale, riscuotendo quasi 31 miliardi di euro di dazi con 2.200 uffici e 84mila funzionari. Oltre il 90% dei pacchi di commercio elettronico arrivati nell'Unione proveniva dalla Cina. Gli articoli di modico valore spediti direttamente ai consumatori europei sono stati 5,9 miliardi, in crescita del 26% sul 2024, e nei controlli mirati svolti lo scorso anno su giocattoli, cosmetici, elettronica di piccole dimensioni, dispositivi di protezione individuale e integratori alimentari oltre il 60% dei prodotti verificati è risultato non conforme ai requisiti comunitari, per etichette assenti, documentazione di sicurezza mancante o ingredienti vietati.
M.L.



































































