Nata a Venezia, la vertenza sul pagamento delle indennità di mansione anche durante le ferie dei portuali si sta allargando ad altri importanti porti italiani. La questione nasce dall’applicazione della La Direttiva UE 2003/88 sull'orario di lavoro, così come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e recepita dalla Cassazione, che impone alle società terminalistiche di comprendere nel calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori tutte le indennità di mansione.
Lo ha stabilito il Tribunale di Venezia con la sentenza numero 566 dell'8 luglio 2025, pronunciata dalla giudice del lavoro Margherita Bortolaso, confermata da una seconda decisione della collega Anna Menegazzo. Le due pronunce hanno riconosciuto a 32 dipendenti del Terminal Intermodale Venezia (Tiv) differenze retributive maturate sulle ferie godute a partire dal 18 luglio 2007, per un valore complessivo di un milione di euro. Tiv ha proposto appello contro la decisione, versando intanto 700mila euro come anticipo e chiedendo la rateizzazione della parte restante. I 33 ricorrenti, assistiti dagli avvocati Beniamino Nordio e Federica Russo, avevano contestato una riduzione dello stipendio fino a quasi il 50% nei periodi di ferie, dovuta all'esclusione di voci come l'indennità di servizio, il premio gruista e l'indennità di effettiva presenza dalla base di calcolo.
L’origine della vertenza non è però italiana e neppure marittima, ma nasce dal caso portato alla Corte di Giustizia Europea che riguarda la pilota d’aereo Sally Williams contro British Airways, secondo cui la retribuzione feriale deve essere "sostanzialmente equivalente" a quella percepita durante il normale svolgimento delle mansioni, per non scoraggiare il lavoratore dall'esercizio del diritto al riposo. La Corte Europea si espresse a favore nel 2011 e in Italia il principio è stato confermato dalla Cassazione con la sentenza numero 20216 del 23 giugno 2022, sempre relativa al trasporto aereo, che ha dichiarato nulla la clausola contrattuale che escludeva l'indennità di volo integrativa dal computo delle ferie. I lavoratori possono chiedere arretrati fino a diciannove anni, e Tribunale di Venezia indica il luglio 2007 come decorrenza del diritto.
Dal caso Tiv il contenzioso si sta rapidamente propagando. A Porto Marghera altri tre terminal, Vecon (controllata da Psa International), Fhp e Nuova Compagnia Lavoratori Portuali devono affrontare cause analoghe e nella vicina Trieste sono in corso decine di procedimenti contro Tmt, del gruppo Msc, e contro l'Agenzia per il Lavoro Portuale, con una trentina di ricorrenti per ciascuna controparte. In questo caso il giudizio è atteso nella seconda metà del 2027, al termine degli accertamenti contabili sulle singole posizioni. A Genova ci sono già 111 ricorrenti contro il terminal Psa, cui si aggiungono le cause avviate contro Porto Petroli. Situazioni analoghe si prospettano a Ravenna, Civitavecchia e Gioia Tauro. È coinvolta anche Caronte, la compagnia armatrice condannata in primo grado dopo il ricorso di un dipendente dei traghetti sullo Stretto di Messina.
Quale potrebbe essere il conto complessivo per le società terminaliste? Assiterminal lo stima in circa 300 milioni di euro, un valore calcolato sull'ipotesi di estensione delle richieste di arretrati a tutti i circa 500 addetti dei terminal di Porto Marghera e, potenzialmente, all'intera platea dei lavoratori portuali italiani. Le richieste economiche per singolo lavoratore oscillano tra 10mila e 30mila euro, calcolate sulla base dell'anzianità di servizio, delle mansioni svolte e delle relative indennità. Il direttore dell’associazione dei terminalisti, Alessandro Ferrari, chiede un intervento legislativo per contenere a cinque anni i termini di prescrizione e una revisione del prossimo contratto collettivo nazionale che risolva la questione per il futuro.
Posizione diversa quella del segretario della Fast-Confsal Venezia, Matteo Bollato, secondo cui non si può trasformare "un confronto giuridico in una minaccia al contratto nazionale", vista la solidità economica del sistema portuale. Confindustria, tramite la sezione Terminal Operators, sostiene di essersi sempre attenuta scrupolosamente alla normativa contrattuale vigente, imperniata sulla formulazione a lista chiusa dell'articolo 11 del Ccnl Porti. Ma il fenomeno non si limita ai porti: analoghi contenziosi sulla retribuzione feriale sono in corso anche nel settore ferroviario, aeroportuale e nel trasporto pubblico locale. Nel frattempo, a Porto Marghera, Tiv attende l'esito dell'appello prima di definire i tempi di pagamento del saldo residuo ai 32 lavoratori coinvolti.
Antonio Illariuzzi








































































