Il ministero dei Trasporti ha diffuso il 31 luglio 2026 le linee guida della riforma del Codice della Strada per la consultazione pubblica. Il provvedimento, ancora in fase di elaborazione e non definitivo nell'iter legislativo, si articola in otto titoli che ricalcano altrettanti ambiti: principi generali, comportamento, sanzioni, reati, titoli abilitativi, veicoli, strade e, non ultimo, autotrasporto. È proprio quest'ultimo ambito a raccogliere, secondo quanto illustrato dal dicastero, alcune delle misure più rilevanti per gli operatori del trasporto merci.
La riforma anticipa di un anno l'età per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente (Cqc), necessaria per l'esercizio della professione di autotrasportatore. La modifica segue l'adeguamento alla nuova disciplina europea, che abbassa a 17 anni il limite di età per il conseguimento anche della patente C1: di conseguenza, chi vorrà intraprendere la professione potrà accedere ai percorsi abilitativi con un anno di anticipo rispetto a oggi. Il testo ministeriale introduce anche la possibilità di condurre veicoli che richiedono la patente C anche senza il possesso della Cqc, a condizione che il conducente risulti iscritto a un corso di qualificazione iniziale. Però questa deroga varrà per un periodo limitato a un anno. Il ministero motiva la misura con l'obiettivo di ovviare alle carenze professionali del settore, favorendo così le assunzioni anche di personale straniero privo della corrispondente abilitazione.
Le misure per l'autotrasporto si intrecciano con un secondo intervento che riguarda direttamente il settore: la riorganizzazione delle regole di comportamento previste nel Titolo II. Il nuovo impianto distinguerà le norme applicabili a tutti gli utenti della strada da quelle rivolte a specifiche categorie, tra cui vengono citati esplicitamente gli autotrasportatori accanto a cittadini e utenti vulnerabili, con l'obiettivo di rendere più immediatamente riconoscibili gli obblighi propri di ciascuna categoria. Anche il sistema sanzionatorio riservato ai veicoli industriali viene toccato dalla riforma. Tra i criteri di flessibilità introdotti per i limiti edittali, il ministero indica i veicoli industriali tra i parametri oggettivi che potranno far variare l'entità della sanzione applicabile, insieme a neopatentati, utenti vulnerabili e condizioni psicofisiche alterate del conducente.
Il resto della riforma interviene su un impianto normativo che il ministero descrive come frammentato e di difficile lettura. Il principio guida è la semplificazione: le disposizioni legislative saranno limitate agli elementi essenziali, rinviando alle fonti attuative gli aspetti tecnici di dettaglio, mentre il nuovo Codice e il relativo regolamento saranno adottati in parallelo per garantire un quadro organico. Il Titolo I conterrà i principi generali, pensati come chiave interpretativa comune per l'applicazione delle singole disposizioni. Tra gli obiettivi ci sono l'unificazione di materie codicistiche ed extra-codicistiche, una definizione più organica delle competenze tra ministeri, Comuni, Regioni, Province, enti proprietari e concessionari, e un rapporto più chiaro tra norma di comportamento, violazione e sanzione.
Un altro asse della riforma riguarda la digitalizzazione dei documenti di circolazione e di guida. Patente e carta di circolazione non dovranno più essere portate con sé, perché le informazioni saranno consultabili nelle banche dati digitali e le sanzioni accessorie, compresa la decurtazione dei punti, saranno annotate direttamente nelle stesse banche dati, riducendo gli adempimenti amministrativi a carico degli utenti. Anche il verbale di contestazione potrà essere redatto in modalità digitale e reso subito disponibile sulle piattaforme dedicate, mentre le notifiche delle violazioni passeranno prioritariamente dalla piattaforma Send, indirizzate al domicilio digitale dell'utente o, in sua assenza, alla residenza.
Sulle sanzioni la riforma prevede una riparametrazione complessiva: l'entità delle sanzioni sarà proporzionata alla gravità della condotta e alla sua incidenza statistica sugli incidenti. Le attuali 82 fasce sanzionatorie principali verranno accorpate in circa 21, raccolte insieme a quelle accessorie in un'unica tabella di consultazione. Cambia anche il meccanismo di adeguamento degli importi: l'attuale rivalutazione biennale automatica legata all'inflazione lascia il posto a un aggiornamento facoltativo, attivabile solo in presenza di una variazione dell'Istat superiore al 5%. La riforma stabilisce inoltre che le sanzioni accessorie incidenti sulla patente saranno applicate direttamente dall'organo accertatore anche nei confronti dei titolari di patente straniera, con l'obiettivo di garantirne la piena efficacia per tutte le categorie di utenza. Cambia anche la destinazione dei proventi delle sanzioni, oggi ripartiti secondo criteri differenziati e non sempre vincolati: il 70% sarà reinvestito in interventi per la sicurezza delle strade, dalla segnaletica alla manutenzione fino alle barriere di contenimento, mentre il restante 30% andrà agli organi accertatori per le attività di controllo.
Tra le misure a tutela dell'utenza vulnerabile, il testo introduce l'obbligo del casco per i ciclisti fino a 14 anni e disciplina in modo organico i veicoli di micromobilità, con l'introduzione della categoria dei cicli a propulsione, distinta da quella delle biciclette anche a pedalata assistita elettrica.
Per quanto riguarda i velox e gli altri dispositivi di rilevazione da remoto, la riforma introduce una distinzione più netta tra dispositivi omologati, necessari per l'accertamento delle violazioni che comportano una misurazione, dispositivi approvati, destinati alla rilevazione di altre violazioni come l'obbligo assicurativo, e dispositivi di videosorveglianza, riservati ai soli casi già previsti dalla legislazione vigente, come la marcia contromano in autostrada o l'abbandono di rifiuti. Il loro utilizzo resterà comunque limitato alle strade, diverse da autostrade ed extraurbane principali, individuate dal prefetto con apposito provvedimento in base al livello di incidentalità.
La riforma ridefinisce anche il ruolo degli ausiliari di Polizia Stradale, oggi circoscritto all'accertamento della sosta irregolare. Previa specifica abilitazione, potranno regolare gli incroci in assenza o in sostituzione dei semafori e in caso di congestione, oltre a intervenire nella segnalazione o rilevazione di incidenti con soli danni a cose su strade diverse da autostrade ed extraurbane principali; le attività di accertamento resteranno comunque in capo agli organi di Polizia Stradale.
Il testo, infine, rafforza la tutela della mobilità delle persone con disabilità, garantendo maggiore sicurezza a chi utilizza dispositivi e ausili per la mobilità, anche elettrici, e puntando ad abbattere le barriere architettoniche che ne limitano la circolazione sui marciapiedi. Le regole sull'utilizzo del contrassegno unificato disabili europeo (Cude) saranno rese più stringenti, con controlli rafforzati per prevenirne e contrastarne l'uso improprio.
P.R.




























































