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Podcast K44

Cronaca

  • Arrestato un camionista con documenti falsi sull’A2

    Arrestato un camionista con documenti falsi sull’A2

    Durante un controllo della Polizia Stradale nell’area di servizio Rosarno Est, un autotrasportatore di 44 anni è stato trovato con patente e carta d’identità ceche intestate a un’altra persona. Arrestato, è stato poi sottoposto all’obbligo di firma.

Normativa

Mare

  • In mare una portacontainer elettrica cinese da 740 teu

    In mare una portacontainer elettrica cinese da 740 teu

    La Ningyuan Diankun è una portacontainer da 10mila tonnellate alimentata esclusivamente a energia elettrica. Costruita in Cina, ha avviato le prove in mare a febbraio 2026 e sarà impiegata nei collegamenti feeder del porto di Ningbo-Zhoushan. Potrà navigare anche in modo autonomo.

Autotrasporto

  • Sentenza sul confine tra cabotaggio e autotrasporto internazionale

    Sentenza sul confine tra cabotaggio e autotrasporto internazionale

    Una sentenza del giudice di pace di Cremona chiarisce i confini tra cabotaggio e trasporto internazionale combinato strada-rotaia, annullando una sanzione per presunta irregolarità. Al centro del caso la corretta applicazione della Direttiva 92/106 CE e il criterio di idoneità dell’interporto.

    Come si applica la nuova tassa sui piccoli pacchi extra-UE

    La Legge di Bilancio ha introdotto dal primo gennaio 2026 una nuova tassa di due euro per ogni pacco del valore sotto 150 euro proveniente da Paesi extra-europei e l’Agenzia delle Dogane ha diffuso due circolari, a dicembre 2025 e a gennaio 2026, per chiarire alcuni aspetti di applicazione del provvedimento. La seconda circolare prevede un periodo transitorio fino al 28 febbraio per evitare blocchi nelle catene logistiche e nei flussi di sdoganamento automatizzati.

    La circolare del 2025 (numero 37) spiega che l’obbligo vale per tutte le importazioni definitive registrate dal 1° gennaio 2026 ed è riscosso dagli uffici doganali all’atto dell’importazione definitiva, in coerenza con il regolamento UE 952/2013, cioè il Codice Doganale dell’Unione. L’ambito di applicazione è ampio e non dipende dalla natura della transazione. Il testo chiarisce che il contributo si applica alle spedizioni dirette a consumatori finali nel commercio elettronico, alle spedizioni destinate a operatori commerciali, anche nell’ambito di acquisti tra imprese su piattaforme digitali o da fornitori esteri, e agli invii tra privati, anche quando le merci non hanno carattere commerciale.

    La condizione centrale resta il vincolo al regime d’immissione in libera pratica, quindi l’importazione, e l’applicazione prescinde dal tracciato dati utilizzato in Dogana, sia esso dichiarazione ordinaria H1 o semplificata H7 . Restano invece escluse le operazioni su merci al seguito passeggero immesse in libera pratica con dichiarazione verbale, perché non rientrano nella definizione di “spedizione” richiamata dalle istruzioni.

    La nozione di spedizione rappresenta uno snodo operativo rilevante perché incide direttamente sul conteggio del contributo. La circolare 37/2025, richiamando documenti d’indirizzo della Commissione Europea e le note esplicative Iva sul commercio elettronico, adotta una definizione funzionale: merci spedite simultaneamente dallo stesso speditore allo stesso destinatario e coperte da un unico contratto di trasporto. Ne consegue che più ordini, se inseriti in un unico collo o contenitore con un solo codice di tracciamento e una sola lettera di vettura, sono considerati un’unica spedizione ai fini del contributo. Per corrieri espressi, spedizionieri e operatori che consolidano flussi, questo chiarimento sposta l’attenzione dalla singola riga d’ordine alla struttura del trasporto e della documentazione.

    Per quanto riguarda i soggetti obbligati, l’impostazione segue il Codice Doganale dell’Unione. La circolare stabilisce che il debitore è il dichiarante e, in caso di rappresentanza indiretta, è debitrice anche la persona per conto della quale è presentata la dichiarazione in dogana . La responsabilità si colloca quindi sul perimetro dichiarativo, coinvolgendo chi presenta la dichiarazione e, nei casi di rappresentanza indiretta, anche il mandante.

    Sul piano tecnico-contabile la disciplina distingue tra dichiarazioni H1 e H7. La circolare 37/2025 indica il codice contributo 159 come identificativo da utilizzare per la liquidazione in dichiarazione doganale H1 oppure per il pagamento tramite bolletta A22 . Nelle dichiarazioni ordinarie H1 il contributo confluisce nel normale flusso di liquidazione della dichiarazione. Anche la verifica della soglia dei 150 euro segue la logica doganale: per H1 il valore da considerare è il valore in dogana, determinato secondo gli articoli 69-76 del Codice Doganale dell’Unione.

    Per le dichiarazioni semplificate H7, la circolare 37/2025 evidenzia un limite strutturale: il tracciato H7 non consente la liquidazione di tributi o contributi, salvo l’Iva, e questo impedisce di contabilizzare il contributo prima dello svincolo per ciascuna dichiarazione. In attesa degli adeguamenti dei sistemi informativi, l’Agenzia dispone quindi una contabilizzazione periodica, richiamando il meccanismo dell’articolo 105 del Codice Doganale dell’Unione. Il valore da considerare per la soglia dei 150 euro, nel caso delle H7, è il valore intrinseco. Per merci commerciali coincide con il prezzo di vendita per l’esportazione verso l’Unione, al netto di trasporto e assicurazione se separati e al netto di imposte e oneri; per merci non commerciali è il prezzo che sarebbe stato pagato se le merci fossero state vendute per l’esportazione verso l’Unione.

    La circolare 37/2025 disciplina anche tempi e modalità della periodicità per le H7, prevedendo una dichiarazione, contabilizzazione e pagamento su base quindicinale, con due finestre mensili e versamento entro i 15 giorni successivi al periodo di riferimento. Nella fase iniziale il pagamento avviene presso la cassa dell’ufficio doganale di registrazione delle H7 tramite bolletta A22 con addebito su conto di debito, indicando nelle note la quindicina di riferimento e allegando una dichiarazione conforme al modello fornito.

    Accanto ai flussi di pagamento, la circolare introduce un requisito di copertura finanziaria per gli operatori che utilizzano il tracciato H7. Entro febbraio 2026 i dichiaranti devono adeguare le garanzie sui conti di debito ad un importo almeno pari al totale dei contributi dovuti sulla metà della media mensile delle dichiarazioni H7 presentate nel 2025. Per gli operatori logistici e doganali ciò comporta un impatto diretto sulla gestione delle garanzie e sulla pianificazione finanziaria.

    La circolare del 2026 (numero 1) interviene sui profili più critici per la continuità operativa. L’Agenzia riconosce che i propri sistemi informativi e quelli degli operatori, in particolare corrieri espressi e spedizionieri attivi nello sdoganamento di flussi di commercio elettronico, necessitano di adeguamenti per gestire correttamente accertamento, riscossione e contabilizzazione del contributo. Il testo evidenzia inoltre che molte procedure di sdoganamento oggi in franchigia sono completamente automatizzate e che un avvio immediato senza fase di assestamento avrebbe potuto compromettere la funzionalità delle catene logistiche .

    Per questo motivo è previsto un periodo transitorio fino al 28 febbraio 2026, in rettifica alle tempistiche originariamente indicate, anche in applicazione dei principi dello Statuto del Contribuente. Durante questa fase, la contabilizzazione e il pagamento periodici sono estesi sia alle dichiarazioni H7 sia, temporaneamente, alle H1. Per le importazioni effettuate dal 1° gennaio al 28 febbraio 2026, i contributi dovranno essere riepilogati e versati entro il 15 marzo 2026 mediante dichiarazione redatta secondo il modello allegato alla circolare 37/2025.

    Il 1° marzo 2026 entrerà in vigore il regime ordinario. Per le H1 il contributo dovrà essere liquidato direttamente in dichiarazione utilizzando il codice 159, mentre per le H7 resterà in vigore la modalità di contabilizzazione e pagamento periodici prevista dalla circolare 37/2025. La circolare 1/2026 chiarisce inoltre che, nel periodo transitorio, l’eventuale assenza del codice 159 nelle H1 non costituisce motivo di sospensione dello svincolo né comporta sanzioni per ritardato o omesso pagamento.

    A.I.

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