Una sentenza finora unica e che qualcuno ha già definito “storica”, anche se è per ora in primo grado: la condanna di un dirigente e un preposto di una società di autotrasporto per il suicidio di un autista, che il Tribunale di Torino ha considerato un incidente sul lavoro. La vittima era Renato Fesce, che il 13 marzo 2023, all’età di 59 anni, decise di togliersi la vita e i due imputati sono l'ex presidente del Consiglio di amministrazione della AF Logistics e il preposto di fatto del magazzino di Rivalta di Torino, dove lavorava Fesce. Il giudice Paolo De Maria li ha condannati in rito abbreviato rispettivamente a otto mesi e a un anno e otto mesi, per omicidio colposo, mentre la società è stata condannata a una sanzione di 42mila euro. Ma dal punto di vista giuridico il fatto più importante è che il suicidio dell’autista è stato considerato un incidente sul lavoro.
Secondo quanto ricostruito nel procedimento, Fesce era sottoposto da mesi a turni di lavoro fino a quattordici ore al giorno nella consegna di merci verso la grande distribuzione organizzata dell'area torinese, in un clima che l'accusa ha definito di vessazioni e umiliazioni reiterate. Il preposto sarebbe stato l'autore diretto delle condotte persecutorie e il responsabile della gestione dei ritmi di lavoro, ed era consapevole, secondo l’accusa, dello stato di prostrazione psicologica del dipendente che lo avrebbe poi condotto al suicidio.
Al preposto il giudice ha riconosciuto il reato di atti persecutori, previsto dall'articolo 612 bis del Codice Penale, in concorso con l'articolo 586 dello stesso codice, che punisce la morte come conseguenza di altro delitto; al dirigente è stato invece contestato l'omicidio colposo. Durante la requisitoria la Procura aveva chiesto sei e dodici mesi di reclusione per i due imputati, ma il tribunale ha inflitto pene più severe, orientate anche dalla diversa configurazione dei reati contestati a Martucci. È stata inoltre riconosciuta la responsabilità amministrativa di AF Logistics ai sensi del Decreto legislativo 231 del 2001 sulla responsabilità degli enti, con una sanzione di 42mila euro. Nella fase iniziale degli accertamenti era stata valutata anche l'ipotesi di sfruttamento della manodopera, poi non confermata nella formulazione definitiva dei capi d'imputazione.
Il tribunale ha disposto anche il risarcimento delle parti civili costituite nel processo, tra cui l'associazione Sicurezza e Lavoro e i sindacati Filt e Si Cobas. Per Massimiliano Quirico, direttore dell'associazione, la sentenza stabilisce che l'ambiente di lavoro può incidere sulla salute mentale dei dipendenti e che valutarne il rischio rientra tra gli obblighi del datore di lavoro. L'avvocato dei sindacati, Emanuele D'Amico, l'ha definita la prima pronuncia del genere in Italia. La sentenza, pronunciata in primo grado, non è definitiva ed è appellabile.




































































