- L'estate 2026 conferma in Europa un'emergenza sanitaria legata al caldo, con centinaia di decessi nelle stagioni recenti. Per gli autisti di veicoli industriali manca ancora una statistica specifica, ma crescono le segnalazioni di malori, colpi di calore e rischi di incidente legati a cabine non climatizzate e turni prolungati.
- Il Regolamento Ce 561/2006 sui tempi di guida e riposo, insieme alla giurisprudenza della Corte di giustizia UE del 2017, esclude che il riposo settimanale regolare possa svolgersi in cabina, imponendo una struttura adeguata. Nella prassi, però, molti autisti continuano a dormire a bordo per ragioni economiche e organizzative.
- L'articolo 2087 del Codice Civile e il Decreto legislativo 81/2008 impongono al datore di lavoro di valutare nel documento di valutazione dei rischi anche le condizioni della cabina come luogo di lavoro e di riposo, con possibili responsabilità civili e penali in caso di malore da caldo non prevenuto.
Le temperature elevate registrate a giugno 2026 in diversi Paesi europei hanno riportato l'attenzione sulle condizioni di lavoro degli autisti di veicoli industriali, categoria professionale che trascorre molte ore in cabina sia durante la guida, sia nelle soste di riposo. Il fenomeno s’inserisce in un quadro sanitario già segnato da un aumento dei decessi legati al caldo nel continente: secondo stime epidemiologiche, l'estate 2024 avrebbe registrato oltre 62mila morti attribuiti alle alte temperature, di cui circa 19mila in Italia, mentre l'Osservatorio europeo sul clima aveva già stimato quasi 48mila decessi nel 2023, con una proiezione di ondate sempre più frequenti e intense nell'Europa meridionale.
Per chi lavora alla guida, il caldo estremo compromette lucidità, tempi di reazione e coordinazione, aumentando il rischio di errori, colpi di sonno e malori improvvisi con ricadute dirette sulla sicurezza stradale. Temperature superiori ai 35 gradi sono indicate dalla letteratura tecnica o da linee guida come soglia critica per il trasporto su strada, potendo determinare surriscaldamento dei veicoli e deformazioni dell'asfalto, fattori che si aggiungono al rischio quando l'autista è già affaticato o disidratato. Le cronache di queste settimane non isolano ancora dati specifici sui camionisti, ma alcuni articoli tecnici di settore definiscono il colpo di calore alla guida una vera emergenza per la sicurezza, proprio per il rischio di malore improvviso durante la marcia o in fase di sosta.
Sul piano normativo, il punto di riferimento resta il Regolamento CE 561/2006 sui tempi di guida e di riposo dei conducenti, integrato prima da un'interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione Europea e poi dal Primo Pacchetto Mobilità, che dal 2017 hanno chiarito il divieto di effettuare il riposo settimanale regolare a bordo del veicolo: questo periodo deve svolgersi in una struttura adeguata, dotata di servizi idonei al riposo, e non in cabina. Nella pratica, tuttavia, una parte consistente degli autisti continua a dormire a bordo per motivi economici e organizzativi, confidando sui sistemi di climatizzazione del veicolo. Il dibattito sulle ondate di calore ha rilanciato il tema, con proposte di settore che chiedono l'introduzione obbligatoria di climatizzatori a motore spento, i cosiddetti parking cooler, e il divieto di circolazione dei veicoli industriali nelle ore più calde nei giorni segnalati da bollino rosso.
A livello europeo, il Regolamento 2022/2371 sulle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero spinge gli Stati membri a dotarsi di piani di emergenza e sistemi di allerta per le ondate di calore, con raccomandazioni su orari di lavoro, accesso ad acqua e aree fresche che si riflettono anche sull'organizzazione dei turni nell'autotrasporto. In Italia, anche il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni ha introdotto tutele legate al caldo, che in concreto si basano su protocolli aziendali, linee guida Inail e ordinanze regionali. Per esempio, alcune Regioni, tra cui Emilia-Romagna, Lazio, Sardegna, Abruzzo e Lombardia, hanno inoltre emanato ordinanze che vietano il lavoro all'aperto nelle fasce orarie centrali nei giorni di allerta, con la possibilità di estendere le restrizioni anche ai piazzali della logistica.
È su questo impianto normativo che s’innesta il tema degli obblighi del datore di lavoro nell'autotrasporto. L'articolo 2087 del Codice Civile impone all'imprenditore di adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, risultano necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori: un dovere che si estende esplicitamente alla cabina del veicolo industriale, luogo in cui l'autista lavora e, spesso, riposa. Il Decreto legislativo 81/2008, il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, richiede la valutazione di tutti i rischi presenti, la redazione del documento di valutazione dei rischi e la messa a norma di locali, impianti e attrezzature utilizzate dai lavoratori, categoria in cui rientrano anche i veicoli aziendali.
Ne deriva che il datore di lavoro è tenuto a considerare nel documento di valutazione dei rischi anche i pericoli specifici legati a cabine non climatizzate, spazi angusti, esposizione prolungata al caldo, turni notturni e condizioni di riposo a bordo. L'obbligo non si limita a non creare situazioni di pericolo, ma richiede un intervento positivo per ridurre al minimo i rischi individuati: scelta di mezzi idonei, manutenzione regolare, dotazione di sistemi di ventilazione o climatizzazione adeguati, pianificazione dei turni e attività di informazione e formazione specifica sui rischi da caldo.
La responsabilità del datore si estende anche ai veicoli ottenuti in comodato o a noleggio: se il mezzo non risponde ai requisiti di sicurezza previsti, il datore risponde comunque dell'infortunio occorso al dipendente durante l'utilizzo. Il Decreto legislativo 81/2008 vieta infatti il noleggio o l'uso di attrezzature non conformi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, principio che si può applicare anche ai veicoli industriali rispetto a rischi prevedibili come il caldo estremo, i guasti agli impianti di ventilazione o le difficoltà di evacuazione in emergenza. In caso d’infortunio o malore in cabina riconducibile a carenze nelle dotazioni di sicurezza, come l'assenza di climatizzazione in condizioni climatiche estreme o difetti di manutenzione, il datore può essere chiamato a risponderne sia in sede civile sia in sede penale, anche quando la cabina viene utilizzata come luogo di riposo per ragioni organizzative legate ai turni o alla mancanza di alternative di alloggio.
La Corte di Cassazione ha più volte chiarito che la condotta imprudente del lavoratore non esclude di per sé quella del datore, se questi non ha adottato o fatto rispettare tutte le cautele tipiche e atipiche esigibili in via preventiva. L'eventuale imprudenza del dipendente diventa giuridicamente irrilevante quando l'evento rientra comunque nell'area di rischio che il datore avrebbe dovuto gestire e non aveva adeguatamente presidiato. L'esonero di responsabilità può configurarsi solo in presenza di un comportamento abnorme del lavoratore, cioè imprevedibile, estraneo a ogni regola e completamente esorbitante rispetto alle mansioni assegnate, come un utilizzo della cabina talmente anomalo da costituire un rischio elettivo. Anche in questi casi, però, il datore deve poter dimostrare di aver comunque formato, informato e vigilato sui comportamenti sicuri da adottare, compresi quelli legati al riposo a bordo nelle giornate di caldo estremo.
Il rischio da caldo rientra dunque a pieno titolo tra gli elementi che il datore di lavoro deve valutare come parte integrante della sicurezza sul lavoro, predisponendo misure specifiche su dotazioni tecniche, organizzazione dei turni, pause, accesso ad acqua e procedure di emergenza anche per gli autisti che trascorrono numerose ore in cabina. Se un conducente subisce un malore da colpo di calore a bordo e si dimostra che l'azienda non aveva valutato o mitigato adeguatamente il rischio, ad esempio in presenza di bollettini meteorologici di allerta già diffusi, può configurarsi una responsabilità per infortunio sul lavoro. Tale responsabilità può risultare aggravata se l'azienda ha imposto ritmi o turni incompatibili con le condizioni climatiche, o se ha omesso di fornire mezzi idonei, come cabine climatizzate, parking cooler o soste in aree attrezzate, nonostante la disponibilità tecnica ed economica di tali soluzioni e le indicazioni delle migliori pratiche di settore. La cabina, in questo scenario, non è più soltanto un mezzo di trasporto ma un micro-ambiente di lavoro e di riposo, per il quale valgono gli stessi principi di diligenza, prudenza e perizia richiesti in qualsiasi altro luogo di lavoro.
Antonio Illariuzzi




































































