Il giudice monocratico del Tribunale di Prato, Duccio Poggianti, con sentenza resa nota il 14 luglio 2026, ha assolto il titolare di un'azienda di logistica dell'Interporto della città, un imprenditore di 63 anni imputato per lesioni colpose in seguito a un grave infortunio sul lavoro. Il procedimento, durato sette anni, riguardava un incidente avvenuto l'11 aprile 2019: secondo la sentenza, l'impresa aveva rispettato le norme di sicurezza previste.
L'incidente si era verificato in un'azienda di logistica di via di Gonfienti, all'interno dell'Interporto di Prato. Un operaio originario del Senegal fu travolto dalle forche di un muletto guidato da un collega e riportò lesioni gravi, tra cui la frattura di un piede, che lo tennero lontano dal lavoro per almeno sei mesi. Nel procedimento la Procura della Repubblica ha contestato all'imprenditore, tra l'altro, la mancata separazione dei percorsi tra pedoni e carrelli elevatori all'interno dello stabilimento e una segnaletica ritenuta inadeguata. La difesa ha invece sostenuto che l'azienda avesse adottato tutte le misure di prevenzione richieste: nel processo è stata richiamata anche l'introduzione successiva di sensori di presenza sui mezzi, oltre a una verifica del dipartimento di prevenzione dell'Asl che aveva riscontrato un'attenzione concreta al tema della sicurezza.
Il giudice ha accolto questa ricostruzione, ritenendo adeguate le cautele adottate dall'azienda e non riconducibile l'infortunio a una specifica violazione imputabile al datore di lavoro. Pronunciata in primo grado, la sentenza non è definitiva ed è appellabile. Vicende di questo tipo si collocano in una casistica ampia e discussa nel diritto della sicurezza sul lavoro. In casi analoghi d’investimento con muletto, la giurisprudenza ha talvolta confermato condanne quando risultavano assenti percorsi separati o misure di prevenzione adeguate; in altri casi, come nella sentenza del Tribunale di Bologna del 4 gennaio 2021, ha invece pronunciato assoluzioni quando le cautele adottate risultavano sufficienti e l'evento non appariva imputabile al datore di lavoro.
Antonio Illariuzzi


































































