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    Tre pronunce della Cassazione sul controllo delle soste degli autisti

    Illustrazione_ TrasportoEuropa - IA

    Tre recenti pronunce della Cassazione consentono di rispondere a una domanda molto concreta per le imprese di autotrasporto: se il Gps o un’indagine investigativa dimostrano che un autista prolunga le soste o non si trova dove dichiara di essere, quei dati possono essere utilizzati per contestargli l’addebito e, nei casi più gravi, licenziarlo? Hanno trattato l’argomento tre recenti pronunce della Cassazione e la risposta dipende da che cosa l’impresa stava cercando, da come ha raccolto le informazioni e anche da come ha descritto il controllo nella contestazione disciplinare e poi in giudizio.

    La prima (Cassazione Civile Sezione Lavoro, numero 16218 del 25 maggio 2026) riguarda il controllo della normale prestazione dell’autista con il Gps. Il caso è iniziato con la contestazione di un’azienda a un dipendente, addetto alla raccolta di carta e cartone mediante veicolo aziendale, soste e pause prolungate durante il servizio. L’indagine era stata affidata a investigatori privati che, oltre all’osservazione diretta, avevano utilizzato il Gps per localizzare il veicolo. Il punto decisivo è che il controllo, secondo quanto accertato dai giudici, serviva a verificare l’effettività e le modalità di esecuzione della normale prestazione lavorativa, non uno specifico

    illecito del quale fossero già emersi concreti indizi.

    Per la Cassazione questo fa la differenza. Il datore non può chiamare “controllo difensivo” ciò che in realtà è un controllo sull’ordinario adempimento della prestazione, sottraendolo così alle garanzie previste dallo Statuto dei Lavoratori. La conseguenza è stata che le risultanze del controllo sono state dichiarate inutilizzabili e il licenziamento illegittimo, con reintegrazione del lavoratore e indennità risarcitoria di dodici mensilità. L’inutilizzabilità non ha riguardato soltanto il Gps. Le fotografie facevano parte delle relazioni investigative ed erano interpretate anche alla luce delle rilevazioni del sistema di localizzazione. Non è stato quindi possibile eliminare il dato Gps e conservare come prova autonoma tutto ciò che gli investigatori avevano raccolto attraverso quel controllo.

    C’è poi un secondo insegnamento molto utile. In Cassazione l’impresa sosteneva di aver commissionato l’indagine per accertare una condotta fraudolenta e lesiva del patrimonio aziendale. Ma nella contestazione disciplinare aveva addebitato al lavoratore “pause/soste prolungate e non autorizzate durante il servizio” e negli atti del giudizio aveva affermato di aver incaricato gli investigatori per verificare l’effettività della prestazione. La Cassazione ha quindi confermato l’accertamento dei giudici di merito secondo cui il controllo riguardava lo svolgimento dell’attività lavorativa.

    Per l’impresa la conseguenza pratica è importante: il modo in cui vengono descritti, fin dall’inizio, la condotta contestata e lo scopo del controllo può risultare determinante quanto il contenuto del Gps. Non è prudente impostare il procedimento disciplinare come verifica di un semplice inadempimento e tentare soltanto successivamente di ricostruire il medesimo controllo come indagine su una frode. Il Gps può dimostrare il fatto, ma il dato deve essere utilizzabile. Immaginiamo che il Gps installato sul camion dimostri con precisione che il conducente è rimasto fermo per un’ora in un determinato luogo. Nel procedimento disciplinare non basta chiedersi se quella sosta sia realmente avvenuta. Occorre prima stabilire come e perché l’impresa abbia acquisito l’informazione.

    L’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori disciplina gli strumenti dai quali possa derivare anche un controllo a distanza e stabilisce le condizioni alle quali le informazioni raccolte possono essere utilizzate nel rapporto di lavoro. In particolare, ai fini disciplinari occorre che la raccolta sia avvenuta nel rispetto della norma, che il lavoratore abbia ricevuto adeguata informazione sulle modalità d’uso degli strumenti e dei controlli e che sia rispettata la disciplina sulla protezione dei dati personali. Il principio essenziale è quindi semplice: l’utilizzabilità disciplinare viene dopo la liceità della raccolta. Non basta che il dato esista e dimostri l’inadempimento.

    La seconda pronuncia della Cassazione Civile Sezione Lavoro (numero 30821 del 24 novembre 2025) riguarda un caso in cui il controllo è difensivo. Anche in quel caso il dipendente lavorava fuori dalla sede aziendale utilizzando un veicolo di servizio e l’impresa aveva disposto un’attività investigativa per verificarne il comportamento durante i turni. Il lavoratore aveva fermato il veicolo ed era rimasto al suo interno, mentre nei rapporti di servizio risultava che negli stessi orari si fosse recato in località differenti. Questa volta la Cassazione ha ritenuto legittimo il controllo e confermato il licenziamento.

    La differenza è nell’oggetto dell’indagine: non si voleva semplicemente verificare se il dipendente lavorasse bene o abbastanza, ma accertare l’alterazione dei rapporti di servizio e quindi uno specifico comportamento fraudolento. Gli investigatori avevano inoltre operato in luoghi pubblici, senza intrusioni nella sfera privata. Il confronto con la sentenza del maggio 2026 è quindi significativo non tanto per lo strumento utilizzato, quanto per l’oggetto dell’accertamento: nel primo caso si controllavano soste riconducibili all’adempimento della prestazione, mentre nel secondo si verificava una condotta ulteriore, consistente nel rappresentare nei rapporti di servizio attività che l’indagine aveva accertato non essere state svolte.

    Ma perché possa parlarsi di controllo difensivo in senso stretto c’è un requisito ulteriore. Sempre la Cassazione (numero 25732/2021), richiamata anche dalla pronuncia del maggio scorso, ha chiarito che deve trattarsi di un controllo mirato, disposto dopo l’insorgenza di un fondato sospetto di illecito. Non è quindi possibile sorvegliare indiscriminatamente il lavoratore alla ricerca di irregolarità e qualificare poi il controllo come “difensivo” dopo averne trovata una. Spetta inoltre al datore allegare e provare le circostanze concrete che lo hanno indotto ad attivare il controllo. Per un’impresa diventa quindi importante poter ricostruire quali elementi avesse prima di iniziare il controllo, da cosa nascesse il sospetto e quale specifica condotta avesse incaricato gli investigatori di verificare. Sono circostanze che possono decidere, nel successivo contenzioso, se una prova apparentemente convincente sia utilizzabile oppure no.

    Un terzo aspetto riguarda direttamente l’autotrasporto: il Gps del camion può essere dato all’autista? La pronuncia numero 3462 del 16 febbraio 2026 della Cassazione Civile Sezione I nasce proprio da un sistema di geo-localizzazione utilizzato nel trasporto merci su strada. La controversia riguardava obblighi previsti dalla disciplina privacy anteriore alla riforma del 2018, che oggi non sono più gli stessi. Rimane però attuale il principio relativo alla natura del dato raccolto.

    L’impresa sosteneva che il Gps identificasse soltanto i veicoli e non i lavoratori. La Corte ha osservato che la flotta comprendeva quattro automezzi e altrettanti autisti e che il datore poteva risalire al conducente attraverso il cronotachigrafo. Non basta quindi dire “il Gps localizza il camion, non l’autista”. Se attraverso l’assegnazione del mezzo, i turni, il cronotachigrafo o altre informazioni l’impresa può individuare il conducente, il dato sulla posizione del veicolo diventa riferibile anche al lavoratore e ricade nella disciplina sulla protezione dei dati personali. È un punto rilevante perché i sistemi telematici delle flotte nascono spesso per ottimizzare percorsi, proteggere i mezzi o informare i clienti, ma contemporaneamente permettono di ricostruire dove si trovava un determinato conducente e quando.

    Le due pronunce sui controlli arrivano apparentemente a risultati opposti: in una il materiale raccolto è inutilizzabile, nell’altra sostiene il licenziamento. In realtà applicano la stessa distinzione. Il datore può controllare l’adempimento della prestazione, ma deve rispettare le regole previste per quel controllo. Può ricorrere a controlli difensivi per accertare specifiche condotte illecite o fraudolente, purché esista già un fondato sospetto e l’indagine sia realmente diretta a verificarlo.

    Per le imprese di autotrasporto la distinzione è molto importante perché Gps, cronotachigrafo, sistemi telematici di bordo e piattaforme di gestione della flotta producono ormai una grande quantità di informazioni. La disponibilità tecnica del dato non coincide però con la sua utilizzabilità disciplinare. Quando emerge il sospetto di un comportamento grave è quindi opportuno documentare quali elementi lo abbiano fatto nascere e quale specifica condotta si intenda verificare. La contestazione disciplinare dovrà poi descrivere con precisione e coerenza la condotta effettivamente addebitata. In un eventuale giudizio, infatti, la domanda potrebbe non essere soltanto se il Gps dimostri che l’autista si trovava nel posto sbagliato, ma anzitutto se l’impresa potesse utilizzare quel dato per scoprirlo e poi per contestarglielo.

    Avvocato Gerolamo Castellucci – Patrocinante in Cassazione

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