- L'avvocato generale della Corte di giustizia dell'Unione Europea, Manuel Campos Sánchez-Bordona, ha reso pubbliche il 16 luglio 2026 le conclusioni nella causa C-524/24, promossa dall'Italia contro l'Austria sui divieti lungo l’asse del Brennero per i veicoli industriali. Propone di accogliere il ricorso per i divieti di transito notturno, settoriale e invernale sulle autostrade del Brennero e della Valle dell'Inn, giudicati contrari al diritto dell'Unione.
- Per il divieto notturno l'avvocato generale rileva l'incoerenza tra l'obiettivo dichiarato e le deroghe concesse; per quello invernale segnala la discriminazione basata sulla destinazione dei mezzi, che riduce al 46% il tempo settimanale di circolazione libera; il divieto settoriale dovrebbe invece essere stato rivisto dopo il rientro nei limiti di qualità dell'aria.
- Il sistema di dosaggio della A12, che limita a 300 mezzi orari il traffico proveniente dalla Germania, non viene censurato: secondo l'avvocato generale si tratta di una misura eccezionale e proporzionata. Le conclusioni non vincolano la Corte, che ora avvia la deliberazione in vista della sentenza.
Un nuovo passo in avanti della causa europea intentata dall’Italia contro l’Austria per i divieti e i limiti alla circolazione dei veicoli industriali lungo l’asse del Brennero è avvenuto il 16 luglio 2026 con le conclusioni dell’avvocato generale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Manuel Campos Sánchez-Bordona. Il contenzioso riguarda quattro misure con cui Vienna limita il traffico di veicoli industriali sulle autostrade della Valle dell'Inn (A12) e del Brennero (A13), tratto che la Corte definisce arteria fondamentale della rete trans-europea dei trasporti tra Italia, Germania e il resto del Nord Europa. L'avvocato generale propone di accogliere il ricorso per tre delle quattro misure contestate e di respingerlo per la quarta.
Il divieto di transito notturno interessa un tratto di 84 chilometri della A12 e si applica ai veicoli industriali con massa superiore a 7,5 tonnellate, con modalità che variano secondo il periodo dell'anno e il tipo di giornata. Vienna sostiene che l'obiettivo sia spostare le emissioni di NO2 dalla notte al giorno, quando le condizioni atmosferiche favoriscono una migliore dispersione degli inquinanti. Campos Sánchez-Bordona ritiene che la misura non persegua l'obiettivo dichiarato in modo coerente e sistematico: non punta a deviare il traffico su percorsi alternativi, ma solo a rinviarlo alle ore diurne, il che rende incoerente l'esenzione concessa al traffico locale e regionale sulla base dell'assenza di percorsi alternativi. Secondo l'avvocato generale, l'Austria avrebbe dovuto rivedere la proporzionalità della misura alla luce dei dati sanitari più recenti e valutare alternative prima di applicare il divieto per l'intero anno.
Il divieto settoriale vieta ai veicoli industriali di percorrere circa 65 chilometri della A12 per il trasporto di determinate merci considerate trasferibili su rotaia. Le eccezioni previste non compromettono la coerenza della misura, che l'avvocato generale giudica astrattamente idonea a perseguire l'obiettivo ambientale. Tuttavia, dal 2021 i limiti di qualità dell'aria hanno iniziato a essere rispettati su tutti i tratti rilevanti di A12 e A13: da quel momento, secondo Campos Sánchez-Bordona, l'Austria avrebbe dovuto valutare se allentare il divieto o alleggerire le altre restrizioni del medesimo pacchetto normativo.
Il divieto invernale, applicato nel 2023 e riproposto nel 2024, ha impedito ai veicoli industriali diretti in Italia, Germania o altri Paesi raggiungibili attraverso questi due Stati di percorrere A12 e A13 per otto ore consecutive ogni sabato, tra gennaio e i primi di marzo, dalle 7 alle 15. Vienna lo giustifica con esigenze di sicurezza stradale e di gestione della congestione nei periodi di traffico intenso. L'avvocato generale lo giudica discriminatorio, perché delimitato esclusivamente in base alla destinazione finale dei mezzi, e privo di una giustificazione adeguata: combinato con le altre restrizioni, ha reso di fatto quasi impossibile il trasporto internazionale su gomma nei fine settimana. Nell'arco della settimana, i veicoli industriali hanno potuto circolare senza limitazioni per circa il 46% del tempo complessivo; le stesse esigenze di sicurezza e decongestionamento invocate da Vienna derivano in buona parte dall'effetto cumulato delle altre misure austriache.
Diverso l'esito per il sistema di dosaggio, in vigore dal marzo 2018, che limita a un massimo di 300 mezzi all'ora il traffico dei veicoli industriali diretti a sud sulla A12 in provenienza dalla Germania, applicato in giornate specifiche annunciate in anticipo dalle autorità austriache. Vienna precisa che il meccanismo non ostacola realmente il traffico merci, viene attivato solo quando strettamente necessario e per poche ore, di norma al mattino, e non fissa un numero massimo di veicoli ammessi ma agisce tramite un limite di velocità aggiuntivo. Campos Sánchez-Bordona ritiene che la misura non sia censurabile se, come sostenuto dall'Austria, si configura come un limite di velocità imposto in via eccezionale, in circostanze rare, in risposta a previsioni attendibili di congestione. L'avvocato generale osserva che l'Italia non ha dimostrato che il dosaggio produca una restrizione quantitativa alle importazioni o una misura di effetto equivalente.
Il contenzioso si inserisce in una vicenda già affrontata dalla Corte in due occasioni: le sentenze del 2005 e del 2011, note come Brenner I e Brenner II, avevano già giudicato incompatibili con il diritto dell'Unione alcuni divieti settoriali imposti dal Tirolo. Nel 2016 la Commissione Europea era vicina a deferire l'Austria alla Corte per il sistematico superamento dei limiti di NO2 previsti dalla direttiva sulla qualità dell'aria nell'area del Tirolo, limiti che però sono rispettati dal 2020, anche in seguito all'inasprimento dei divieti esistenti e all'introduzione di nuove misure da parte di Vienna. Nel giudizio in corso, l'Italia richiama la violazione degli articoli 34 e 35 del Tfue sulla libera circolazione delle merci, mentre l'Austria riconosce l'effetto restrittivo di alcune misure ma le giustifica con motivi imperativi di interesse generale legati alla tutela dell'ambiente, della salute umana e della sicurezza stradale.
Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di Giustizia, che avvia ora la fase di deliberazione. La sentenza definitiva, che stabilirà se e in quale misura l'Austria dovrà modificare il proprio regime di restrizioni sull'asse del Brennero, è attesa nei prossimi mesi.
Pietro Rossoni








































































