Con l'ordinanza numero 12082/2026 del 30 aprile la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di una società di trasporti contro la sentenza della Corte d'appello di Genova, ribadendo la natura di vettore-spedizioniere dell'impresa e condannandola al pagamento delle spese oltre a una somma ulteriore ex articolo 96 del Codice di Procedura Civile. La vicenda è nata dalla mancata consegna di due partite di alluminio vendute da Fometal Srl a due società statunitensi. Fometal incaricò un'altra impresa di trasporto dell'operazione, ma la merce non giunse mai ai destinatari finali, che di conseguenza non saldarono le fatture. Il Tribunale di Genova, in primo grado, condannò la società di trasporto al risarcimento del danno e la Corte d'Appello di Genova confermò la decisione, aggravando la condanna con le spese del grado. La società soccombente si difese sostenendo di aver operato come mero spedizioniere, limitandosi a organizzare il trasporto, e attribuendo la responsabilità della consegna nella tratta statunitense a un terzo soggetto incaricato direttamente da Fometal. Su questa base ha proposto ricorso per Cassazione affidato a quattro motivi.
Sulla qualificazione del rapporto, la Corte ha confermato la lettura della Corte d'appello di Genova, fondata sull'analisi delle polizze di carico. Nei documenti emessi da Msc, la società ricorrente era indicata come "shipper", cioè caricatore, e non come spedizioniere, ruolo che corrisponde al termine "freight forwarder": un'indicazione che, secondo la Corte, confermava il ruolo di vettore-spedizioniere già attribuito dal Tribunale. Nelle polizze di carico per trasporto combinato emesse dalla stessa ricorrente nei confronti di Fometal, le condizioni contrattuali prevedevano che lo spedizioniere s’impegnasse a eseguire o procurare l'esecuzione dell'intero trasporto, assumendo la responsabilità per gli atti e le omissioni di chiunque utilizzasse per l'esecuzione del contratto. È su questa base che la Corte ha ritenuto confermata, "per tabulas", la qualificazione di spedizioniere-vettore ai sensi dell'articolo 1741 del Codice Civile. La Cassazione ha anche escluso che la clausola Fob invocata dalla ricorrente avesse rilievo sul contratto di trasporto, trattandosi di una previsione che regola esclusivamente i rapporti tra venditore e acquirente nel contratto di vendita, senza incidere sulle obbligazioni assunte dal vettore nei confronti del caricatore.
Sul motivo relativo all'ammissibilità di documenti nuovi prodotti in appello, la Corte ha rilevato che le censure della ricorrente non si confrontavano con la motivazione della Corte d'Appello, la quale aveva osservato come quei documenti fossero stati prodotti per sostenere un motivo di appello diverso da quello originariamente proposto. La doglianza sulla genericità della motivazione d'appello è stata giudicata a sua volta generica e in contrasto con l'articolo 366, comma primo, numero 6, del Codice di Procedura Civile.
Il motivo relativo all'omesso esame di un fatto decisivo sulla carenza di legittimazione passiva, è stato dichiarato inammissibile in applicazione del principio della "doppia conforme" previsto dall'articolo 348-ter, commi quarto e quinto, del Codice di Procedura Civile: la sentenza di appello aveva confermato quella di primo grado sulla responsabilità della ricorrente quale vettore-spedizioniere, sulla base dei medesimi fatti, senza che la ricorrente dimostrasse una diversità di ragioni tra le due decisioni. La Corte ha inoltre precisato che la ricorrente non aveva indicato un fatto storico omesso, ma si era limitata a prospettare una questione di diritto estranea al perimetro dell'articolo 360, comma primo, numero 5, del Codice di Procedura Civile.
All'inammissibilità dei motivi è seguita l'inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione e di una somma ulteriore ai sensi dell'articolo 96, terzo comma, del Codice di Procedura Civile, in ragione della manifesta infondatezza dell'impugnazione. La pronuncia si inserisce in un orientamento della giurisprudenza consolidato sulla distinzione tra spedizioniere puro e spedizioniere-vettore, che si fonda sul contenuto concreto delle clausole contrattuali e non sulla denominazione formale adottata dalle parti: quando l'impresa si obbliga a garantire l'esecuzione unitaria del trasporto, assumendone il rischio e la responsabilità verso il caricatore, la qualificazione di vettore prevale anche se il soggetto si definisce spedizioniere nei rapporti con il committente.
Antonio Illariuzzi








































































