- Dal 1° luglio 2026 il Regolamento UE 2026/382 abolisce la franchigia dei 150 euro sulle importazioni extra-comunitarie: un dazio forfettario di 3 euro si applica per ogni voce doganale della spedizione, non per collo. Un carrello con quattro categorie merceologiche diverse genera così un dazio di 12 euro anziché di 3.
- La misura colpisce un mercato cresciuto da 4,6 miliardi di pacchi importati nel 2024 a 5,9 miliardi nel 2025, oltre il 90% dalla Cina. Il traffico aereo intercontinentale legato al commercio elettronico è destinato a contrarsi a favore di noli marittimi e ferroviari, con la crescita di poli di magazzinaggio B2B in Polonia, Ungheria e Cipro.
- In Italia il contributo nazionale di 2 euro, che avrebbe portato il prelievo a 5 euro a spedizione, è stato sospeso fino al 1° ottobre 2026 dopo le simulazioni di Confetra su una possibile perdita del 50% dei traffici aerei cargo verso scali come Liegi, Francoforte e Schiphol, a danno di Malpensa e Fiumicino.
Dal 1° luglio 2026 è in vigore in tutta l'Unione Europea l'abolizione della franchigia doganale nota come soglia de minimis, che fino a ieri esentava dai dazi le spedizioni di valore inferiore a 150 euro provenienti da Paesi terzi. Il Regolamento UE 2026/382 del Consiglio introduce al suo posto un dazio forfettario transitorio di tre euro per ogni voce doganale delle importazioni di commercio elettronico, in vigore fino al 1° luglio 2028, quando l'hub doganale europeo (l'Eu Customs Data Hub) renderà possibile applicare la Tariffa doganale comune a ogni prodotto in base al proprio codice del Sistema armonizzato. La riforma interviene su un mercato cresciuto rapidamente: i pacchi di basso valore importati nell'Unione sono passati da 4,6 miliardi nel 2024 a 5,9 miliardi nel 2025, per una media di circa 16 milioni di spedizioni al giorno. Oltre il 90% ha origine in Cina, dove piattaforme di commercio elettronico basate su modelli di vendita diretta al consumatore hanno sfruttato l'esenzione per immettere sul mercato unico volumi senza precedenti, a scapito dei venditori europei soggetti a livelli di produzione e tassazione più rigidi.
L'aspetto più importante della nuova normativa, secondo la Circolare 17/2026 dell'Adm, è che il dazio non si applica al collo fisico ma alla singola voce doganale, cioè alla classificazione tariffaria della merce contenuta nella spedizione. Cinque magliette di cotone identiche generano un'unica linea doganale e un dazio di 3 euro; un carrello composto da una maglietta di cotone, una in poliestere, un orologio e un cosmetico richiede invece quattro dichiarazioni separate, per un totale di 12 euro. L'aggregazione fittizia di articoli di natura diversa è vietata dall'articolo 228 del Regolamento di esecuzione, il che impone ai sistemi gestionali degli spedizionieri una classificazione precisa per evitare sanzioni.
Il trattamento fiscale del dazio cambia a seconda del regime Iva adottato dall'importatore. Nei flussi che utilizzano l'Ioss, il regime diffuso per le vendite tra imprese e consumatori fino a 150 euro, il dazio di 3 euro è escluso dalla base imponibile Iva. Nei regimi ordinari non-Ioss l'imposta si calcola invece su un valore che include anche il dazio: un prodotto da 100 euro soggetto a un dazio di 3 euro genera in Italia una base imponibile di 103 euro, con un aggravio ulteriore per il consumatore finale. Le importazioni tra imprese restano soggette alla normale Tariffa doganale comune, senza il forfait transitorio.
Questa innovazione cambierà i flussi logistici? Lo sta già facendo. il dazio per singola voce rende poco conveniente l'importazione parcellizzata di prodotti di scarso valore, il modello di consegna diretta al cliente finale su base transfrontaliera che ha sostenuto per anni il commercio elettronico low cost. L'alternativa che le piattaforme asiatiche stanno adottando è il consolidamento in grandi lotti attraverso i canali B2B tradizionali, con dazi percentuali ordinari spesso inferiori al forfait fisso di 3 euro. Il fenomeno alimenta la crescita di poli logistici e centri di distribuzione nell'Unione Europea, il cosiddetto magazzinaggio B2B, concentrati in Polonia, Ungheria e in nodi come Cipro, dove le merci arrivano via mare o attraverso i corridoi ferroviari della Belt and Road Initiative. Una volta nazionalizzate nei terminal doganali, le merci diventano prodotto unionale e le vendite successive verso i consumatori finali si configurano come traffico intra-UE, esente dal dazio sui piccoli pacchi extra-UE e da ulteriori controlli transfrontalieri. Questa transizione implica una contrazione dei volumi di trasporto aereo cargo intercontinentale legati al commercio elettronico, a vantaggio dei noli marittimi e ferroviari e di una domanda crescente di servizi di logistica conto terzi e di magazzinaggio in suolo europeo.
Cambiano anche le condizioni di resa offerte ai consumatori. Fino al 2026 molte spedizioni extra-UE viaggiavano con la clausola Dap, delivered at place, perché sotto i 150 euro l'assenza di dazi garantiva una consegna senza sorprese. Con il dazio moltiplicato per categoria merceologica, un pacco recapitato con una richiesta di pagamento alla porta comprensiva di dazi, Iva aggiuntiva e commissioni di gestione del corriere, che spesso superano i 15 euro, rischia tassi di rifiuto elevati. Il rifiuto della merce apre la questione della logistica di ritorno: per il fast fashion di fascia bassa, gestire un reso internazionale di pochi euro non è economicamente sostenibile, e la merce finisce spesso al macero o resta al cliente. L'Agenzia delle Dogane ha inoltre stabilito, modificando l'articolo 148 del Regolamento delegato, che il dazio forfettario versato per merci B2C non ritirate o restituite non è più rimborsabile tramite le procedure di invalidazione standard. La filiera è quindi spinta a migrare verso il modello Ddp, delivered duty paid, riscuotendo dazi e imposte al momento dell'acquisto online e versandoli preventivamente, con un collegamento in tempo reale tra i cataloghi dei venditori e i motori di calcolo tariffario dei corrieri espresso.
Il contesto italiano si è rivelato particolarmente delicato per una sovrapposizione normativa. La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto un contributo amministrativo nazionale di 2 euro per ogni spedizione extra-UE sotto i 150 euro, che sommato al dazio europeo avrebbe portato il prelievo fisso a 5 euro per spedizione, oltre all'Iva. Le simulazioni di Confetra indicano il rischio concreto che l'Italia diventi il nodo logistico più costoso d'Europa per il transito del commercio elettronico, con una perdita potenziale del 50% dei traffici aerei cargo nazionali a vantaggio di scali come Liegi, Francoforte e Schiphol, dove la merce sarebbe stata sdoganata prima di proseguire su strada verso l'Italia. Secondo la confederazione, fronte di un incasso aggiuntivo stimato in appena 32 milioni di euro tra luglio e novembre 2026, la deviazione dei flussi avrebbe sottratto alle dogane italiane la possibilità di ispezionare fisicamente le merci.
Il rischio riguarda da vicino gli handler aeroportuali attivi a Milano Malpensa e Roma Fiumicino. Nello scalo romano i volumi gestiti da alcuni operatori sono passati da 830mila chilogrammi nel 2022 a oltre 13,2 milioni di chilogrammi all'inizio del 2024. In quello lombardo la crescita è stata analoga, da 1,1 milioni a 11,4 milioni di chilogrammi nello stesso periodo. Attraverso il Decreto legge 38/2026 e il successivo Decreto Infrastrutture, il Governo ha sospeso l'entrata in vigore del contributo nazionale, rinviandola al 1° ottobre 2026 e allineandosi alla scelta della Francia, che ha sospeso la propria imposta per evitare sovrapposizioni con quella comunitaria.
La nuova normativa ha conseguenze anche sui sistemi informatici. L'Adm ha eliminato il codice di regime C07, utilizzato per decenni per attestare l'esenzione daziaria sulle spedizioni di modesto valore. Il tracciato semplificato H7 resta in uso per le merci sotto i 150 euro senza restrizioni sanitarie, a condizione che l'algoritmo del dichiarante calcoli correttamente la voce tariffaria; per i flussi Ioss viene mantenuto il codice F48, mentre per le operazioni non-Ioss è stato introdotto il nuovo codice F53. Le spedizioni con prodotti soggetti a limitazioni, come cosmetici o integratori, o che intendono beneficiare di misure tariffarie preferenziali, devono utilizzare il tracciato H1, la dichiarazione doganale ordinaria completa: un aumento delle dichiarazioni H1 su pacchi di scarso valore rischia però di rallentare lo sdoganamento nei magazzini di temporanea custodia.
Dal 1° novembre 2026 diventerà inoltre obbligatoria per tutte le vendite a distanza importate la trasmissione dei Product Identifier, facoltativi dal 1° luglio. Si tratta di tre codici: il Merchant Product Identifier, lo Sku con cui il venditore identifica l'inserzione online; il Manufacturer Product Identifier, il riferimento assegnato dal produttore originario; lo Standardised Product Identifier, l'identificatore globale come Gtin, Upc o Ean, dove esistente. Le ispezioni condotte nell'Unione Europea nel 2025 hanno rilevato che oltre il 60% dei prodotti controllati provenienti dai canali di commercio elettronico asiatici, tra cosmetici, giocattoli ed elettronica di consumo, non rispettava gli standard di sicurezza per etichettatura, documentazione CE o sostanze vietate. La gestione di questi dati ricade sui corrieri espresso e sui fornitori di servizi di logistica conto terzi, che stanno investendo per aggiornare le proprie piattaforme di classificazione automatizzata e collegarle direttamente alle piattaforme di commercio elettronico.
Il prossimo passaggio previsto è la tassa di gestione europea, la cosiddetta Handling Fee, di circa 2 euro applicata all'intera spedizione anziché per singola voce doganale, attesa in autunno, indicativamente a novembre 2026, salvo ritardi negli atti delegati. Il regime forfettario transitorio resterà comunque in vigore fino al 1° luglio 2028, data in cui l'hub doganale europeo permetterà l'applicazione puntuale della Tariffa doganale comune a ogni singolo articolo importato nell'Unione Europea.
Antonio Illariuzzi


































































