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    K44 podcast | l’autotrasporto all’inizio del nuovo millennio

    Il quarto episodio della serie podcast K44 “Le ruote della storia” racconta l’autotrasporto nel primo decennio del terzo millennio. Che si aprì con un record del prezzo del petrolio e con l’avvio dell’euro e proseguì con la liberalizzazione del settore a livello nazionale ed europeo.

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    Si aggrava la crisi dei container alla Spezia

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    Come usare la lettera di vettura digitale e-Cmr

    Il Consiglio dei Ministri nella riunione di lunedì 17 aprile 2023 ha approvato un disegno di Legge di ratifica dell’adesione della Repubblica italiana al Protocollo addizionale della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (Cmr), relativo alla lettera di vettura elettronica, concluso a Ginevra il 20 febbraio 2008. Che cosa è la e-Cmr e come bisogna usarla per assicurare la massima regolarità del trasporto? Lo spiega in questo articolo l’avvocato Rodolfo Faccini.

    Che cosa è la e-Cmr
    La e-Cmr è una lettera di vettura emessa mediante una comunicazione elettronica dal vettore, dal mittente o da qualsiasi altra parte interessata all’esecuzione del contratto di trasporto, tramite una trasmissione elettronica (articolo 1 del Protocollo addizionale del 2008), cioè informazioni generate, inviate, ricevute o memorizzare tramite strumenti elettronici, digitali oppure ottici, compresi file allegati o collegati. L’emissione della e-Cmr, che consente alle parti di aderire alla Convention relative au contrat de transport international de Marchandises par Route (che definiremo come la Convenzione), deve contenere le stesse informazioni del cartaceo, mentre le procedure utilizzate per l’emissione devono garantire l’integrità dei dati in esso contenuti dal momento della generazione sino alla sua forma finale.

    Valore probatorio della e-Cmr
    La e-Cmr che rispetta le disposizioni del Protocollo addizionale del febbraio 2008 (che definiremo come il Protocollo), è considerata equivalente al Cmr cartaceo (articolo 2 comma 2 del Protocollo) e ha, quindi lo stesso valore probatorio e produce i medesimi effetti.

    Autenticazione della e-Cmr
    La e-Cmr per avere validità deve essere autenticata dalle parti contrattuali mediante una firma elettronica affidabile in grado di garantire il suo collegamento con la medesima, e dove con firma elettronica si intende i dati in formato elettronico allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione. L’affidabilità della firma elettronica è tale se:

    1. è connessa univocamente al firmatario
    2. permette di identificare il firmatario
    3. è stata creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo
    4. è collegata ai dati a cui si riferisce in modo che ogni eventuale modifica sia identificabile

    Premesse di carattere generale
    La Convenzione non indica chi debba materialmente compilare il documento e le parti possono accordarsi affinché firmi solo uno degli interessati; infatti l’articolo 5 della Convenzione stabilisce soltanto che la lettera di vettura debba essere firmata dal mittente e dal vettore e che il primo esemplare, dei tre previsti, venga consegnato al mittente dal che se ne può dedurre che, di norma, è il vettore che compila la Cmr e, questo, è ormai anche prassi. Ovviamente anche uno spedizioniere può emettere una lettera di vettura in qualità di committente del trasporto e se sono previsti trasporti combinati o multimodali, lo spedizioniere dovrà necessariamente sottoscrivere più contratti di trasporto con i diversi vettori ed altrettante lettere di vettura.

    L’articolo 1 del Protocollo, invece, nello specificare cosa si intende per “lettera di vettura elettronica” prevede che essa sia “emessa dal vettore, dal mittente o da qualsiasi altra parte interessata all’esecuzione di un contratto di trasporto”, come lo è lo spedizioniere. Il successivo articolo 5 comma 1 stabilisce, poi, che “le parti interessate all’esecuzione del contratto di trasporto stabiliscono di comune accordo le procedure e la loro attuazione al fine di conformarsi alle disposizioni del presente Protocollo” e l’ articolo 4 della Convenzione afferma che il contratto di trasporto è stabilito dalla lettera di vettura (la Cmr) la quale, per tale ragione, è il contratto.

    Da quanto sopra se ne ricava che il contratto di trasporto, atto giuridico, è rappresentato dalla Cmr o e-Cmr e che le parti interessate alla sua esecuzione, vettore, mittente o altri (esempio lo spedizioniere) possono accordarsi circa le procedure da seguire per la sua attuazione. È prassi del settore, riguardo alla Cmr cartacea, quella da parte del vettore di “siglare” la casella 22 ove sono riportati i dati del mittente, in forza di una tacita delega in tal senso da parte del mittente medesimo, per poi procedere al trasporto. Con l’introduzione della e-Cmr si pone il problema della necessità della firma elettronica del mittente e, pertanto, una tale procedura non è più possibile.

    Soluzione
    Quella a mio parere più consona, considerato quanto sopra scritto circa la natura di atto giuridico della Cmr (contratto di trasporto) e di possibilità per le parti interessate, mittente e vettore (o spedizioniere), di emettere e stabilire le procedure da seguire per la compilazione e sottoscrizione della e-Cmr, è quella del mandato in rem propria tra il mittente e il vettore, o lo spedizioniere, in forza del quale quest’ultimo si obbliga, anche per un interesse suo proprio all’adempimento del contratto di trasporto o spedizione, a compilare la e-Cmr nel rispetto delle regole stabilite dalla Convenzione e dal Protocollo e a sottoscriverla, con propria firma elettronica, in nome e per conto del mittente.

    L’alternativa pratica della delega di firma (procura), che ha la funzione principale di attribuire il potere di spendere il nome del rappresentato, ritengo non possa essere la scelta corretta posto che essa è, a differenza del mandato, un contratto unilaterale e meramente autorizzativo che non obbliga il delegato (vettore o spedizioniere) a compilare e sottoscrivere le e-Cmr consentendogliene solo la facoltà, trovando poi anche il limite del compimento di atti giuridici che questa fattispecie non autorizza.

    Un tale strumento potrebbe, semmai, essere utilizzato solo nell’ambito del contratto di spedizione che è già un mandato (contratto con il quale una parte, mandatario o gestore, si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra, mandante o gerito) e nel quale saranno stabilite le procedure per la compilazione della e-Cmr e sua sottoscrizione al quale affiancare, o già includere nel testo contrattuale, la delega/procura a sottoscrivere in nome e per conto del mittente la e-Cmr.

    Quanto sopra suggerito risulta conforme sia alla Convenzione che al Protocollo oltre che alle varie questioni giuridiche sottese all’introduzione della e-Cmr oltre che fornire, attraverso il contratto di mandato, o se del caso l’atto di delega/procura, sottoscritto con data certa tra le parti interessate al trasporto internazionale, un valido documento autorizzativo da esibire, se richiesto, alle varie autorità.

    Avvocato Rodolfo Faccini
    legalstudiofaccinivr@gmail.com

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