L’articolo di TrasportoEuropa sul paradosso normativo che riguarda il divieto di tenere il motore di un un veicolo fermo nel caso di un camion in sosta in una condizione di caldo elevato per azionare il condizionatore ha spinto l’avvocato Gerolamo Castellucci, dell’omonimo studio legale milanese, a inviarci un’interessante chiarimento, che pubblichiamo integralmente. Ecco il testo.
Ho letto con interesse l'articolo dell'11 agosto sul contrasto fra il divieto di tenere il motore acceso in sosta e gli obblighi di tutela della salute degli autisti. La ricostruzione normativa è puntuale e il confronto con gli altri ordinamenti europei aggiunge un elemento che raramente si trova nella stampa di settore. Il problema che descrivete è reale, ma credo si sciolga distinguendo due piani che nell'articolo restano sovrapposti: quello immediato di chi stanotte deve dormire in quella cabina, e quello organizzativo di chi programma turni e mezzi. Sul primo il divieto non lascia il conducente senza difese; sul secondo la Legge chiede un percorso e concede il tempo per compierlo. Provo a dire come, per entrambi.
Al conducente il divieto non toglie ogni difesa
La sanzione dell'articolo 157, comma 7-bis, del Codice della Strada è una sanzione amministrativa. Vale quindi per essa la regola generale posta dall'articolo 4 della Legge 689/1981: non risponde della violazione chi ha commesso il fatto in stato di necessità, oltre che nell'adempimento di un dovere, nell'esercizio di una facoltà legittima o per legittima difesa.
Le cause di giustificazione del diritto penale, in altre parole, operano anche di fronte a una multa. Il conducente che tiene il motore acceso in una cabina che - secondo i dati riportati nel vostro stesso articolo - supera i 50 gradi in mezz'ora e può arrivare a 60 non si trova necessariamente davanti a un obbligo ineludibile: può far valere, ricorrendone in concreto i presupposti, lo stato di necessità che l'art. 4 richiama e che l' articolo 54 del Codice Penale disciplina.
Non è però una franchigia generale, e i limiti vanno detti con chiarezza. Lo stato di necessità richiede un pericolo attuale di danno grave alla persona, non evitabile altrimenti, e una reazione proporzionata. Il requisito che conta è soprattutto il secondo: se il conducente ha a disposizione un'area attrezzata, un impianto autonomo o un luogo in cui attendere che la cabina si raffreddi, l'argomento non regge. Può reggere invece nella sosta prolungata in aree che non offrono alternative, in particolare durante i riposi giornalieri o settimanali ridotti che il Regolamento CE 561/2006 consente di effettuare nel veicolo, quando altra scelta in concreto non c'è.
Sulla proporzione il giudizio è più semplice: il divieto tutela il contenimento delle emissioni e del rumore in sosta, dall'altra parte c'è l'integrità fisica di chi guida.
Due indicazioni pratiche. La prima: conviene documentare subito temperatura, orario, posizione del veicolo e assenza di alternative, perché è su questi elementi che l'argomento si sostiene o cade. La seconda: la sede per farlo valere è ordinaria, cioè il ricorso al Prefetto ai sensi dell'articolo 203 del Codice della Strada o l'opposizione davanti al Giudice di Pace ai sensi dell'articolo 204-bis.
All'impresa la norma chiede un percorso, non un miracolo
È proprio sulla scelta delle misure, che l'articolo lascia aperta, che credo si possa fare un passo ulteriore. Se il motore acceso è precluso, non ne discende che il rischio termico in cabina resti senza rimedio: ne discende che il rimedio va cercato altrove. E la buona notizia, per le aziende, è che la Legge non pretende la soluzione perfetta e immediata.
L'articolo osserva correttamente che nessuna norma impone di dotare i veicoli di impianti di climatizzazione autonoma. È esatto, e va letto nel modo giusto: manca la prescrizione tecnica su come proteggere il conducente, non l'obbligo di occuparsene. L'articolo 2087 del Codice Civile impone all'imprenditore di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori; il Decreto legislativo 81/2008 comprende espressamente il microclima fra gli agenti fisici (articolo 180) e impone di valutare i rischi che ne derivano (articolo 181). Ciò che rileva, dunque, è l'esposizione del lavoratore al rischio termico nell'ambito dell'attività lavorativa, indipendentemente dall'esistenza di una specifica prescrizione che imponga un determinato apparato tecnico sul veicolo.
Ma valutare non significa necessariamente dover risolvere tutto subito. L'articolo 28, comma 2, lettera c), del medesimo Decreto prevede che il documento di valutazione contenga il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. La gradualità, insomma, è espressamente contemplata dalla norma per gli interventi suscettibili di programmazione, fermo restando l'obbligo di adottare subito le misure necessarie quando il rischio concreto lo richieda.
Per un'impresa di autotrasporto questo si traduce in un percorso ragionevole e sostenibile:
- nell'immediato, misure organizzative a costo contenuto: pianificare i percorsi in modo che i riposi lunghi cadano presso aree di sosta attrezzate o quantomeno ombreggiate, collocare per quanto possibile le soste fuori dalle ore di picco termico, formare i conducenti sui sintomi dello stress da calore, assicurare disponibilità di acqua;
- nel medio periodo, un piano di adeguamento della flotta con tempistiche definite e risorse accantonate, dando priorità ai mezzi con cuccetta impiegati sulle lunghe percorrenze, dove il problema si pone davvero.
Un piano scritto, concreto e verificabile, con date e criteri di priorità, costituisce una componente essenziale dell'adempimento, purché nel frattempo siano adottate le misure organizzative immediatamente praticabili. E ha un effetto concreto che vale la pena segnalare: riduce progressivamente le situazioni in cui il conducente si trova senza alternative lecite, che sono poi quelle in cui oggi si espone alla sanzione.
Perché conviene farlo davvero
Chiudo con la ragione per cui il percorso appena descritto non è un adempimento formale.
Esiste una pronuncia che riguarda proprio il colpo di calore: Cassazione Penale, Sezione IV, 9 agosto 2022, n. 30789. Un operaio edile era morto per ipertermia dopo aver lavorato al sole con temperature intorno ai 37 gradi. In quel giudizio la difesa aveva sostenuto che la documentazione aziendale sulla sicurezza fosse pienamente in regola, e la Corte ha risposto che il tema era un altro: se in quella giornata, con quelle temperature, il lavoratore fosse stato esposto a un rischio prevedibile ed evitabile perché non erano state prese misure idonee. Le misure che la Corte ha ritenuto esigibili, va detto, erano tutte organizzative - evitare le attività faticose nelle ore più calde, pause frequenti, ripari ombreggiati, idratazione - e nessuna richiedeva investimenti significativi.
Vale la pena aggiungere che in quel processo, accanto ai datori di lavoro, ha risposto anche la società.
È la conferma che la valutazione conta per ciò che produce, non per il fatto di esistere. L'impresa che ha valutato il rischio, adottato le misure immediatamente praticabili e messo a punto un piano credibile per gli interventi ulteriori si trova in una posizione ben diversa da quella che non ha fatto né l'una né l'altro; e quest'ultima non è protetta dal fatto che nessuna norma le imponga uno specifico impianto autonomo.
Un'ultima osservazione, che riguarda la scelta legislativa più che la sua interpretazione, e che si collega all'altro vostro articolo dello stesso giorno sulla modifica dell'articolo 157 respinta alla Camera. Nel prevedere che il motore possa restare acceso per conservare le merci trasportate, il legislatore non ha considerato la condizione di chi in quella cabina deve trascorrere il riposo. Finché quell'asimmetria resta, il peso della soluzione continua a gravare sull'organizzazione delle imprese e, nell'immediato, sui conducenti.
Avvocato Gerolamo Castellucci, Patrocinante in Cassazione






































































