La Direzione Accise dell'Agenzia delle Dogane ha pubblicato sul suo sito web la documentazione (informativa, software e modello di richiesta) sul rimborso dell'accisa sul gasolio consumato dalle imprese di autotrasporto tra il 1° aprile e il 30 giugno 2026. La domanda deve essere inoltrata dal 1° al 31 luglio. Ma prima di entrare nel merito del trimestre, l'Adm segnala che la materia è stata modificata dal Decreto legge 22 maggio 2026, numero 89, il cui articolo 2, comma 7, interviene sul comma 5 dell'articolo 24-ter: in concreto, a decorrere dal 1° ottobre 2026 la fruizione del beneficio mediante compensazione richiederà l'invio esclusivamente telematico della dichiarazione, con le conseguenze operative descritte in seguito.
La principale questione di questo trimestre riguarda l'instabilità dell'aliquota normale di accisa sul gasolio usato come carburante, fissata dal 1° gennaio 2026 a 672,90 euro per mille litri e poi rideterminata ben sei volte da altrettanti provvedimenti d'urgenza per contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi energetici. Tra il 19 marzo e il 22 maggio l'aliquota è rimasta ferma a 472,90 euro per mille litri, fissata dal Decreto legge 18 marzo 2026, numero 33, e confermata dai successivi Decreti legge del 27 marzo 2026, del 30 aprile 2026 e dal Decreto interministeriale dell'8 maggio 2026. Dal 23 maggio al 6 giugno è salita a 572,90 euro per mille litri per effetto dello stesso Decreto legge 89/2026, per poi attestarsi a 622,90 euro per mille litri dal 7 giugno al 3 luglio, soglia fissata dal Decreto interministeriale del 5 giugno.
Un trattamento parallelo riguarda i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o idrotrattamento, i cosiddetti Hvo, tal quali immessi in consumo come carburanti. Il Decreto legislativo 28 marzo 2025, numero 43, all'articolo 3, comma 4, riconosce loro un'aliquota ridotta di 617,40 euro per mille litri per un quinquennio decorrente dal 15 maggio 2025, a condizione che rispettino i criteri di sostenibilità della Direttiva UE 2018/2001, nota come Red II, e siano prodotti dalle materie prime elencate nel relativo allegato IX, secondo quanto previsto dall'articolo 44, paragrafo 5, del Regolamento UE 651/2014 della Commissione Europea. Anche questa aliquota ridotta è stata rimodulata nel trimestre: 472,90 euro per mille litri tra l'8 aprile e il 10 maggio, 572,90 euro tra il 23 maggio e il 6 giugno; nei periodi non toccati dai provvedimenti d'urgenza - 1°-7 aprile, 11-22 maggio, 7-30 giugno - resta invece in vigore l'aliquota piena di 617,40 euro.
Le oscillazioni descritte non toccano, sotto il profilo fiscale, l'agevolazione degli esercenti trasporto: l'aliquota specifica sul gasolio commerciale prevista dal punto 4-bis resta ferma a 403,22 euro per mille litri. È la differenza fra questa cifra e l'aliquota effettivamente applicata al momento dell'immissione in consumo a determinare l'entità del rimborso. Per il gasolio e per gli Hvo che non rispettano le condizioni di sostenibilità, il rimborso è di 69,68 euro per mille litri fra il 1° aprile e il 22 maggio, sale a 169,68 euro fra il 23 maggio e il 6 giugno e a 219,68 euro nell'ultimo tratto del trimestre, dal 7 al 30 giugno, da indicare rispettivamente nei quadri A-1, A-2 e A-3 della dichiarazione. Per gli Hvo che soddisfano le condizioni, il rimborso oscilla invece fra 69,68 e 214,18 euro per mille litri a seconda del sotto-periodo, da ripartire nei quadri A-4, A-5, A-6, A-7 e A-8; un nono quadro, l'A-9, è riservato ai rifornimenti da distributori privati riferibili a carburante consegnato ancora nel primo trimestre, quando vigeva l'aliquota di 672,90 euro.
Molte associazioni e operatori hanno segnalato all'Adm di non poter sempre distinguere, per carenza di informazioni nella documentazione dei fornitori, se il gasolio paraffinico rifornito rispetti o meno i criteri Red II. Per questo, quando l'esercente non è in grado di reperire tale informazione, ai fini del rimborso si considera applicata l'aliquota minore vigente nel periodo, anche a tutela della veridicità della dichiarazione, che ha valore di autocertificazione ai sensi degli articoli 47 e 48 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Il beneficio spetta agli esercenti attività di trasporto merci con veicoli industriali di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, iscritti all'albo degli autotrasportatori per conto terzi o titolari di licenza per il conto proprio, oltre alle imprese di altri Stati membri UE in possesso dei requisiti professionali equivalenti. Restano sempre esclusi, dal 1° gennaio 2021, i consumi di gasolio impiegato da veicoli di categoria euro IV o inferiore, oltre ai mezzi sotto le 7,5 tonnellate per il trasporto merci.
Per la fruizione, gli aventi diritto possono scegliere tra compensazione tramite modello F24, con il codice tributo 6740, e restituzione in denaro secondo le modalità del Dpr 9 giugno 2000, numero 277; ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del Decreto legge 1/2012, i crediti maturati non incontrano il limite di 250mila euro annui altrimenti previsto dalla legge 244/2007. Per l'accredito su conti correnti in altri Stati dell'area euro occorre indicare i codici Bic e Iban. La documentazione a comprova dei consumi resta la fattura del fornitore, che deve riportare obbligatoriamente la targa del veicolo rifornito presso impianti di distribuzione stradale.
La novità più rilevante riguarda i tempi futuri. Dal 1° ottobre 2026 il termine di formazione del silenzio-assenso sulla dichiarazione si ridurrà a trenta giorni, ma soprattutto la richiesta di credito in compensazione dovrà essere presentata esclusivamente tramite il Servizio Telematico Doganale, o Edi: chi non è ancora abilitato dovrà chiederne l'adesione, perché da quella data la trasmissione via posta elettronica certificata o in forma cartacea non sarà più ammessa per le dichiarazioni con richiesta di compensazione. Nulla cambia per chi sceglie invece il rimborso in denaro previsto dal comma 6 dello stesso articolo 24-ter, per cui restano valide le attuali modalità di trasmissione, compresi il canale telematico, la Pec o, in via residuale, la forma cartacea con supporto informatico allegato.
L'Adm ricorda infine che i crediti maturati sui consumi del primo trimestre 2026 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2027, mentre l'eventuale istanza di rimborso in denaro per le eccedenze non compensate andrà presentata entro il 30 giugno 2028. Chi rilascia dichiarazioni mendaci risponde ai sensi dell'articolo 76 del Dpr 445/2000, con decadenza dai benefici prevista dall'articolo 75 dello stesso testo unico; le irregolarità che non costituiscono falsità vanno invece regolarizzate ai sensi dell'articolo 71, comma 3.





































































