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Podcast K44

Cronaca

  • Patente ritirata a camionista Adr per estintori scaduti

    Patente ritirata a camionista Adr per estintori scaduti

    La Polizia Locale di Monfalcone ha fermato un autoarticolato immatricolato in Croazia che trasportava resina liquida soggetta all'Adr che aveva gli estintori scaduti da tempo. Sanzioni per oltre 400 euro, mentre Prefettura e Motorizzazione stabiliranno da due a sei mesi di sospensione della patente.

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  • Grimaldi affronta le sfide con nuove navi e rotte

    Grimaldi affronta le sfide con nuove navi e rotte

    All'apertura della ventisettesima Euromed Convention di Pula, Emanuele Grimaldi ha annunciato i progetti di due nuove generazioni di navi con-ro e multipurpose, un investimento da 1,5 miliardi di dollari in nove ro-pax a metanolo e trenta navi schierate sulle linee da e per l'Asia.

Autotrasporto

  • Accordo nell’autotrasporto in Sicilia ma con riserva

    Accordo nell’autotrasporto in Sicilia ma con riserva

    Il Comitato dei trasportatori siciliani ha raggiunto un'intesa con la Regione sul caro gasolio, ma mantiene lo stato di agitazione. Il fermo, ipotizzato dal 15 al 20 ottobre 2026, resta subordinato agli sviluppi sul Decreto regionale e al confronto con il ministero sul Sea Modal Shift.

    Carrelli elevatori esentati dalla Rca se in aree chiuse

    Foto: Linde

    Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2026, la Legge annuale per le Pmi ha introdotto una modifica rilevante al quadro assicurativo dei veicoli impiegati nella logistica. L'articolo 9 interviene sull'articolo 122-bis del Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo 209/2005), che recepisce nell'ordinamento italiano la Direttiva europea sulla responsabilità civile auto, aggiornata dopo la sentenza Vnuk della Corte di Giustizia UE. La norma prevede che i carrelli elevatori operanti all'interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini e depositi, nonché altri veicoli utilizzati in aree ferroviarie, portuali e aeroportuali non accessibili al pubblico, siano esentati dall'obbligo di copertura assicurativa Rca.

    Per rientrare nell'esonero, i mezzi devono appartenere alla categoria dei "carrelli" definita dall'articolo 58, comma 2, lettera c) del Codice della Strada, non essere immatricolati e operare esclusivamente in aree interne o comunque interdette alla circolazione del pubblico. Il perimetro dell'esonero è però definito con precisione: restano soggetti all'obbligo di Rca i veicoli che, pur essendo carrelli o mezzi di servizio, accedono anche solo occasionalmente a strade o spazi aperti al pubblico, compresi attraversamenti stradali, raccordi aperti a terzi e piazzali a uso promiscuo.

    L'alleggerimento assicurativo non comporta un vuoto di tutela. Le imprese che si avvalgono dell'esonero devono garantire comunque una copertura per i danni causati dai veicoli esonerati, ricorrendo a polizze di responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d'opera (Rct/Rco) o a coperture specifiche per la circolazione interna. Le aree in cui operano i mezzi esonerati devono essere chiaramente delimitate, segnalate e non accessibili al pubblico, con regolamenti interni, procedure di sicurezza e controllo degli accessi documentati. Nei casi in cui un'area sia parzialmente aperta al pubblico, l'impresa è tenuta a organizzare la viabilità in modo da escludere i mezzi esonerati dalle zone non segregate; in difetto, l'obbligo di Rca torna ad applicarsi integralmente.

    Il legislatore ha affiancato alla misura un richiamo esplicito agli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro. Manutenzione dei mezzi, formazione degli operatori, separazione dei percorsi tra pedoni e veicoli e verifiche periodiche diventano il presupposto necessario per beneficiare dell'esonero assicurativo. In questo senso, la norma non riduce semplicemente un costo, ma sposta l'asse della gestione del rischio dalla polizza obbligatoria verso un sistema più articolato di governo interno all’azienda.

    Per i magazzini e i centri di distribuzione chiusi al pubblico, la norma consente di riconsiderare il portafoglio polizze sui carrelli elevatori, spostando il rischio dalla Rca a coperture aziendali più flessibili, spesso meglio integrate con i rischi operativi tipici della movimentazione interna: collisioni, gestione dei carichi, infortuni. Gli operatori logistici dovranno tuttavia mappare con precisione le aree di circolazione dei mezzi, aggiornare il Documento di valutazione dei rischi, rivedere la segnaletica e i piani di viabilità interna. Il rischio concreto, in assenza di questi adeguamenti, è di trovarsi con veicoli privi di copertura obbligatoria in spazi che, di fatto, risultano accessibili a terzi.

    Nei terminal intermodali, negli scali ferroviari merci, nei porti e negli aeroporti, la distinzione tra aree "landside" e zone portuali o aeroportuali effettivamente interdette al pubblico diventa decisiva. L'esonero opera solo nelle aree in cui l'accesso è concretamente precluso, mentre nelle zone promiscue o aperte a terzi l'obbligo di Rca resta vigente. Per i noleggiatori di carrelli e mezzi di piazzale, la norma apre la strada a contratti più modulati: i veicoli destinati esclusivamente ad aree interne potranno essere coperti con polizze diverse dalla Rca, mentre le flotte a uso misto richiedono ancora coperture auto tradizionali.

    Il principale beneficio per le imprese è la possibilità di ottimizzare il costo del rischio per flotte interne che non si avvicinano mai alla viabilità pubblica, evitando premi Rca spesso poco calibrati sull'effettiva esposizione di questi mezzi. Lo spostamento su polizze Rct/Rco o pacchetti integrati di responsabilità civile e danni materiali comporta però un lavoro di revisione contrattuale con gli assicuratori, per definire massimali, franchigie ed estensioni che coprano anche i danni da circolazione interna. Per le compagnie assicurative, la norma riduce il perimetro del ramo Rca obbligatorio, ma apre un mercato potenzialmente più articolato di coperture su misura per la logistica interna, che includano non solo i danni a terzi ma anche danni a merci, infrastrutture e fermo operativo.

    Il principale problema pratico riguarda la definizione di "aree non accessibili al pubblico". Nella logistica reale esistono molti spazi di difficile qualificazione: piazzali di carico di corrieri, punti vendita con area scarico accessibile ai clienti, aree condominiali industriali condivise tra più operatori. Un'applicazione disinvolta dell'esonero, senza adeguata segregazione delle aree e senza coperture Rct strutturate, espone le imprese a seri rischi di scopertura e a contenziosi, in particolare in caso di infortuni gravi a terzi o a lavoratori di ditte appaltatrici.

    Sarà fondamentale, in questa fase, il ruolo delle linee guida che associazioni datoriali, enti bilaterali e organismi di vigilanza — Inail, Ispettorati del lavoro, Asl — dovranno redarre per chiarire i casi tipici e le prassi corrette di gestione delle flotte interne esonerate, evitando interpretazioni divergenti tra i diversi territori. Per gli operatori della logistica, la norma offre un'opportunità di efficienza assicurativa solo a condizione di investire con decisione in governo del rischio: progettazione degli spazi, percorsi, procedure operative, formazione e verifiche periodiche dovranno essere ripensati per dimostrare che l'esonero è applicato correttamente e che la tutela dei terzi resta effettiva.

    © TrasportoEuropa - Riproduzione riservata - Foto di repertorio
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