Il settore del trasporto e della spedizione è da tempo sotto i riflettori per il suo impatto ambientale e la necessità di adottare pratiche più sostenibili. Tuttavia, la crescente attenzione verso l'ambiente può anche trasformarsi in una leva per operazioni di marketing scorrette. È quanto emerso nel caso del gruppo General Logistics Systems (Gls), colpito da una sanzione di otto milioni di euro da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, annunciata il 4 febbraio 2025.
Le società coinvolte sono General Logistics Systems, capofila del gruppo Gls in Europa, insieme alle italiane General Logistics Systems Italy e General Logistics Systems Enterprise. Secondo l'Agcm, il programma di sostenibilità ambientale Climate Protect, lanciato per rafforzare l'immagine sostenibile dell'azienda, è stato condotto in violazione delle norme a tutela dei consumatori e delle microimprese.
L’Autorità afferma che questo programma è stato promosso senza la necessaria trasparenza e rigore. In particolare, le dichiarazioni ambientali pubblicate sul sito web di General Logistics Systems Italy sono ritenute ambigue, poco specifiche e non sufficientemente verificabili. Ciò avrebbe tratto in inganno i clienti, facendo apparire il programma più efficace di quanto non fosse in realtà.
Un aspetto particolarmente critico riguarda l'imposizione ai clienti abbonati ai servizi di General Logistics Systems Enterprise di aderire al programma Climate Protect pagando un contributo economico. In cambio, ricevevano un certificato che attestava la compensazione delle emissioni di CO2 delle spedizioni. Tuttavia, questo contributo è stato definito senza una verifica preventiva dei costi effettivi del programma. Inoltre, mentre i clienti di grandi dimensioni venivano esonerati dal pagamento, si lasciava intendere che le stesse società del Gruppo contribuissero in modo significativo al finanziamento dell'iniziativa, cosa che non è risultata vera.
L’Agcm afferma che la sua analisi ha evidenziato che Gls ha riversato interamente i costi del programma sui clienti abbonati e sulle imprese affiliate alla rete di General Logistics Systems Italy. Non solo: i contributi incassati hanno superato i costi sostenuti per attuare il programma, trasformando un'iniziativa presentata come sostenibile in una fonte di profitto non giustificata. Le certificazioni rilasciate ai clienti e alle imprese affiliate, che attestavano la compensazione delle emissioni di CO2, sono state giudicate ingannevoli, ambigue e, in alcuni casi, non veritiere. Questa condotta ha violato diversi articoli del Codice del Consumo, in particolare gli articoli 20, 21, 22 e 26, lettera f), che regolano le pratiche commerciali scorrette.
TESTO COMPLETO DEL PROVVEDIMENTO DELL’AGCM NEI CONFRONTI DI GLS