Il Comitato Centrale dell’Albo Autotrasportatori ha diffuso una circolare rivolta alle associazioni della committenza dell’autotrasporto, per richiamare l’attenzione sulle modifiche introdotte alla disciplina dei tempi di pagamento dei servizi di trasporto merci dall’articolo 4, comma 2 del Decreto Infrastrutture, convertito nella Legge 18 luglio 2025 numero 105. Il testo ribadisce che il termine massimo di pagamento dei corrispettivi per i servizi di trasporto resta fissato in 60 giorni dalla data di emissione della fattura da parte del vettore. Non vi sono quindi modifiche alla tempistica, ma cambia il quadro dei controlli e delle tutele per i vettori.
La circolare fornisce anche un aggiornamento sul confronto in corso con l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per definire la procedura applicativa della norma, che coinvolge anche il Comitato Centrale dell’Albo. La nuova disposizione, che estende all’autotrasporto l’ambito di applicazione dell’abuso di posizione economica, introduce infatti la possibilità per l’Autorità d’intervenire nei casi in cui la committenza ometta sistematicamente o reiteri ritardi nei pagamenti, generando situazioni di squilibrio economico a danno delle imprese di trasporto. In tali casi, l’Autorità potrà avviare verifiche e, in caso di accertamento dell’abuso, applicare sanzioni pecuniarie fino al dieci percento del fatturato annuo dell’impresa committente, come previsto dall’articolo 15 della Legge 287 del 1990.
Secondo Confartigianato Trasporti e Unatras, che avevano sostenuto l’introduzione della norma, il riconoscimento del ruolo dell’Agcm come Autorità di controllo rappresenta un passo avanti importante nella tutela della liquidità delle imprese di autotrasporto. L’Autorità potrà infatti agire d’ufficio o su segnalazione, anche tramite il Comitato Centrale dell’Albo, che garantirà l’anonimato al vettore che ha presentato la segnalazione.
































































