La Legge 105 del 18 luglio 2025 (che è la conversione del Decreto Infrastrutture), nata dal confronto tra associazioni dell’autotrasporto e Governo, stabilisce che le attese per il carico e scarico dei veicoli industriali superiori ai novanta minuti devono essere retribuite all’autotrasportatore. Ma appena dopo l’entrata in vigore della norma sono apparse diverse interpretazioni sulla sua applicazione, al punto che il ministero dei Trasporti ha emesso una circolare interpretativa, la numero 13485 del 4 novembre 2025.
Il primo punto riguarda la possibilità di derogare in qualche modo il pagamento dell’indennizzo, per esempio tramite accordi tra le parti. La circolare ministeriale afferma che le nuove disposizioni hanno un carattere inderogabile, quindi le parti, pur potendo determinare liberamente il contenuto del contratto, devono rispettare i limiti imposti dalla Legge. E la 105/2025 non richiama più la facoltà di deroga pattizia, che era contemplata in precedenza.
Il secondo punto riguarda il conteggio dei novanta minuti, al posto delle due ore precedenti. Il ministero precisa che tale conteggio decorre dal momento dell'arrivo del vettore al luogo di carico o scarico della merce indicato dal committente, dal destinatario o da altro soggetto della filiera logistica. La franchigia si applica per ciascuna operazione, il che significa che il vettore ha diritto a novanta minuti sia per il carico che per lo scarico, qualora entrambe le operazioni siano previste nel medesimo trasporto.
Superato il periodo di franchigia di novanta minuti, la circolare conferma che l’indennizzo è stabilito in 100 euro, dovuto al vettore per ogni ora o frazione di ora di ritardo. La norma precedente imponeva quaranta euro. Questo indennizzo è soggetto a rivalutazione automatica annuale in base all'indice Istat Foi (quello dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati).
Un altro aspetto importante chiarito dalla circolare riguarda il fatto che l'indennizzo di 100 euro è dovuto anche nel caso di superamento dei tempi indicati da un eventuale contratto per l'esecuzione materiale delle operazioni di carico o scarico. E anche in questo caso, l'indennizzo è dovuto per ogni ora o frazione di ora di ritardo. Questo chiarimento è importante perché stabilisce che i tempi di attesa sono distinti dalle operazioni materiali di carico e scarico. Il ministero ha voluto precisare che la normativa tutela l'autotrasportatore per l'intero periodo in cui il veicolo rimane fermo e non produttivo, indipendentemente dalla fase specifica (attesa iniziale o rallentamenti durante le operazioni).
Un’altra precisazione riguarda un emendamento approvato in fase di conversione del Decreto, secondo cui ai fini del calcolo dei tempi di attesa del vettore sono compresi anche i periodi di attesa dovuti all'inattività del committente, del caricatore o del destinatario della merce. Questa precisazione normativa identifica palesemente tre figure che possono essere responsabili dei tempi di attesa: il committente, il caricatore e il destinatario della merce.
A proposito dei responsabili, la circolare conferma la responsabilità solidale tra committente e caricatore nel pagamento dell'indennizzo al vettore. Questa disposizione amplia il perimetro dei soggetti responsabili rispetto alla normativa precedente, che individuava solo il committente come debitore dell'indennizzo.
La circolare richiama anche l'obbligo, stabilito dalla Legge, secondo cui il committente, il destinatario della merce o altro soggetto della filiera del trasporto è tenuto a fornire al vettore indicazioni circa il luogo e l'orario di svolgimento delle operazioni e le modalità di accesso ai punti di carico e scarico. Queste informazioni devono essere comunicate prima dell'inizio del trasporto. In caso di mancato rispetto di tale onere, il vettore può dimostrare l'orario di arrivo tramite sistemi di geo-localizzazione o cronotachigrafi intelligenti di seconda generazione. Questa disposizione tutela il vettore anche in assenza di documentazione formale rilasciata dal destinatario o dal caricatore.
In caso di mancato pagamento dell’indennizzo, l'autotrasportatore può attivare diverse procedure. Prima di tutto può usare la norma della corresponsabilità, quindi chiedere l’indennizzo al committente o al caricatore. Può anche inviare una segnalazione al Comitato Centrale per l'Albo degli Autotrasportatori, che può a sua volta segnalare l'inadempienza all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Quest’ultima può adottare diffide e sanzioni nel caso di violazioni reiterate e diffuse, configurando un abuso d’inadempienza economica.






























































