Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del ministero dell'Interno, attraverso la Direzione Centrale per la Polizia Stradale, ha reso obbligatorio con una circolare l'aggiornamento software dei cronotachigrafi intelligenti di seconda generazione versione 2 (G2V2), per sanare vulnerabilità di cibersicurezza individuate a livello europeo. Il provvedimento, numero 300/STRAD/1/0000021232.U/2026 e datato 28 luglio 2026, è firmato dal direttore centrale Renato Cortese e non richiede la sostituzione fisica dell'apparecchio: l'intervento è esclusivamente di natura informatica. La base giuridica è l'articolo 20, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 165/2014, che attribuisce alla Commissione Europea la facoltà di imporre aggiornamenti software quando emergano problemi di sicurezza sui dispositivi omologati nell'Unione Europea. Le vulnerabilità sono state individuate dal Joint Research Centre for Digital Tachograph della Commissione, l'organismo tecnico che verifica la sicurezza dei cronotachigrafi digitali a livello comunitario, su modelli prodotti da Stoneridge Electronics e Continental Automotive Technologies, tra i principali costruttori del comparto in Europa.
L'obbligo riguarda due famiglie di apparecchi, con decorrenze differenziate. Per i dispositivi Continental Dtco 1381 in versione 4.1, omologazione e1-84-08 e software 04.01.26, da aggiornare alla versione 04.01.41/4.1b, l'adempimento decorre dal 15 luglio 2026. Diversa la scadenza per gli Stoneridge SE5000-8.1, nelle revisioni B, C, D ed E, per i quali sono richieste le nuove versioni software 2424, 2425 o 2626 a seconda della revisione installata: qui la decorrenza è fissata al 1° settembre 2026. L'aggiornamento non deve svolgersi in modo immediato per tutti i veicoli già in circolazione. Diventa obbligatorio in occasione della prima revisione biennale, della prima riparazione o della prima sostituzione del dispositivo successiva alle date di decorrenza e va eseguito esclusivamente presso officine autorizzate. La circolare si rivolge in particolare agli organi di Polizia Stradale, ai quali fornisce le istruzioni operative per i controlli su strada.
Il Regolamento UE numero 165/2014 non prevede una sanzione specifica per il mancato aggiornamento del software. Il ministero dell'Interno ha quindi stabilito che, in caso di controllo con esito negativo su un dispositivo già sottoposto a revisione o riparazione dopo le date previste, il cronotachigrafo sarà considerato non conforme alle prescrizioni di omologazione: si applicherà pertanto la sanzione dell'articolo 19 della Legge numero 727/1978, un'ammenda da 51 a 100 euro. Ricordiamo che dal 1° luglio 2026 è infatti in vigore l'obbligo di installazione del cronotachigrafo intelligente di seconda generazione per i veicoli commerciali tra 2,5 e 3,5 tonnellate impegnati in trasporti internazionali.








































































