Dal 1° luglio 2026 i veicoli commerciali con massa complessiva tra 2,5 e 3,5 tonnellate impegnati in trasporti internazionali od operazioni di cabotaggio dovranno essere dotati di cronotachigrafo intelligente di seconda generazione (G2V2). Una circolare del ministero dei Trasporti del 16 aprile 2026 interviene per chiarire modalità applicative, ambito e controlli, traducendo in istruzioni operative nazionali quanto già previsto dal quadro europeo del Pacchetto Mobilità. Il documento definisce con maggiore precisione quando e come questo debba essere applicato nella pratica quotidiana delle imprese.
Il primo elemento chiarito spiega chi è obbligato a montarlo. Il cronotachigrafo G2V2 sarà necessario per tutti i veicoli tra 2,5 e 3,5 tonnellate utilizzati in attività professionale di trasporto - sia in conto terzi sia in conto proprio - a condizione che l’operazione abbia carattere internazionale o rientri nel cabotaggio. Restano quindi esclusi i mezzi impiegati esclusivamente in ambito nazionale. La distinzione, sottolinea la circolare, non si basa quindi solo sulla massa del veicolo, ma sulla combinazione tra peso, natura del trasporto e carattere dell’attività svolta.
Un elemento importante riguarda l’attivazione del cronotachigrafo cosiddetti “casi misti”, cioè le situazioni in cui lo stesso veicolo alterna viaggi nazionali e internazionali. La circolare chiarisce che l’obbligo di utilizzo del cronotachigrafo non si applica in modo permanente al mezzo, ma è legato alla singola missione di trasporto. Tuttavia, se nell’arco della giornata lavorativa o del periodo di riferimento è presente anche una sola operazione internazionale o di cabotaggio, entrano in vigore gli obblighi previsti dal Regolamento 561/2006 per l’intero periodo considerato. Ciò implica che la registrazione dei tempi di guida e riposo deve essere coerente con la normativa europea fin dall’inizio dell’attività, e non solo dal momento dell’attraversamento della frontiera.
La circolare chiarisce che a bordo del veicolo dovrà essere disponibile documentazione idonea a dimostrare la natura del trasporto, come lettere di vettura Cmr, documenti di trasporto, contratti o pianificazioni di viaggio. Durante un controllo, la presenza di documenti che attestano un’operazione internazionale comporta la presunzione che il conducente fosse soggetto agli obblighi del cronotachigrafo già dall’inizio della giornata lavorativa. Questo passaggio rafforza l’importanza della coerenza tra attività svolta e registrazioni effettuate.
La circolare richiama anche gli obblighi legati alla disponibilità dei dati relativi ai periodi precedenti. Il conducente deve essere in grado di dimostrare le attività svolte nei 56 giorni antecedenti, utilizzando i dati cronotachigrafici per i giorni soggetti alla normativa e altra documentazione per i periodi esenti. Si tratta di un aspetto che, nella pratica operativa delle flotte leggere, introduce una complessità gestionale finora tipica del trasporto pesante.
Il documento del ministero dei Trasporti s’inserisce nel contesto delle nuove funzionalità del cronotachigrafo intelligente G2V2. Il dispositivo consente la registrazione automatica di dati come posizione, attraversamenti di frontiera e attività del conducente, e permette alle autorità di effettuare controlli preliminari da remoto tramite tecnologia dedicata.
L’impatto per le imprese di trasporto leggero è rilevante soprattutto sul piano organizzativo. Le aziende che operano su tratte transfrontaliere con furgoni dovranno adeguare i veicoli, formare i conducenti e strutturare processi di gestione dei dati analoghi a quelli già in uso nel trasporto pesante. La circolare, pur non introducendo nuovi obblighi, evidenzia come la linea di demarcazione tra esenzione e applicazione della normativa sia più articolata rispetto al passato, richiedendo maggiore attenzione nella pianificazione delle missioni.





































































