Il Comitato Centrale dell'Albo Nazionale degli Autotrasportatori ha pubblicato il 9 settembre 2026 il Decreto numero 84, che integra di 405mila euro la dotazione del bando per l'esodo volontario delle imprese monoveicolari. La dotazione complessiva sale così a 2,405 milioni di euro, mentre resta invariato l'importo del contributo unitario, pari a 15mila euro una tantum in regime de minimis. Con le nuove risorse si possono aggiungere altre ventisette posizioni in graduatoria.
Il percorso dell’esodo è iniziato il 16 aprile, quando il Comitato Centrale approvò il bando poi formalizzato dal ministero dei Trasporti con il Decreto direttoriale numero 1491 del 22 aprile, con una dotazione iniziale di due milioni di euro. L'obiettivo è duplice la "razionalizzazione dell'offerta di autotrasporto" e la "riorganizzazione della capacità di trasporto complessiva" del comparto. Le domande, da presentare esclusivamente via Pec, dovevano essere presentate entro il 25 maggio.
Il Decreto presidenziale del 6 agosto ha approvato la prima graduatoria: a fronte di oltre 500 domande presentate ne sono state ammesse le imprese ammesse 133. Il 26 agosto un secondo provvedimento, il Decreto numero 83, ha corretto un errore materiale relativo a una posizione dell'elenco e ha preso atto della rinuncia di un'impresa beneficiaria, disponendo il relativo scorrimento. Il Decreto del 9 settembre interviene su questa base: oltre a stanziare i 405mila euro aggiuntivi, prende atto della rinuncia di altri due beneficiari e dispone un ulteriore scorrimento.
Possono accedere al contributo sole le imprese che, al momento della domanda, esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi con un solo veicolo o complesso veicolare di massa pari o superiore a 3,5 tonnellate, sono iscritte da almeno cinque anni sia all'Albo sia al Ren, hanno titolare con almeno 45 anni e risultano in regola con gli obblighi sugli aiuti di Stato. A parità di altri requisiti, il bando dà priorità ai titolari più giovani tra chi ha compiuto i 45 anni, e solo in subordine all'anzianità di iscrizione più elevata.
Il contributo non viene liquidato alla semplice ammissione: le imprese devono documentare la cessazione definitiva dell'attività e la cancellazione sia dall'Albo sia dal Ren entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria che le riguarda. A questo si aggiunge il vincolo che impedisce a chi incassa il contributo di tornare titolare o socio di un'impresa iscritta all'Albo per dieci anni. Le imprese ammesse con lo scorrimento disposto dal decreto numero 84 hanno ora trenta giorni di tempo, dalla data di pubblicazione del provvedimento, per trasmettere via Pec la documentazione di cancellazione dall'Albo e dal Ren, pena la decadenza dal beneficio.
P.R.







































































