- Il Decreto del ministero dei Trasporti del 23 maggio 2026, di concerto con Economia e Ambiente, attua l'articolo 3 del Decreto Legge 33/2026 e riconosce alle imprese di autotrasporto merci un credito d'imposta fino al 70 percento della maggiore spesa per il gasolio, a fronte degli aumenti innescati dalla crisi in Medio Oriente.
- Il beneficio spetta alle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia che svolgono le attività di trasporto indicate dal testo unico delle accise, escluse quelle già in difficoltà prima del 28 febbraio 2026, salvo le deroghe previste per le micro e piccole imprese dalla Commissione Europea.
- Le domande si presenteranno su una piattaforma gestita dall'Agenzia delle Dogane; il credito sarà utilizzabile solo in compensazione tramite F24 telematico entro il 31 dicembre 2026, senza incidere sul reddito d'impresa né sulla base imponibile dell'Irap e sarà cumulabile con altre agevolazioni sugli stessi costi.
Il ministero dei Trasporti, di concerto con quelli dell'Economia e delle Finanze e dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, ha firmato il 23 maggio 2026 il Decreto attuativo che mette a terra il credito d'imposta per le imprese di autotrasporto merci su strada colpite dal rincaro del gasolio. Il testo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 167 del 21 luglio 2026 ed entrato in vigore lo stesso giorno, traduce in procedure operative quanto previsto dall'articolo 3 del Decreto Legge 18 marzo 2026, numero 33, convertito con modificazioni dalla Legge 13 maggio 2026, numero 79. La misura nasce dalle tensioni internazionali che a marzo 2026 hanno investito l'Iran e i Paesi del Golfo, facendo impennare il prezzo del gasolio e aggravando una crisi di liquidità che il Decreto stesso descrive come già acuta per l'intero comparto dell'autotrasporto.
Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, è commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di vigenza dell'agevolazione rispetto al prezzo del gasolio rilevato dal ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica nel mese di febbraio 2026, preso come riferimento pre-crisi. Possono accedervi le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia che esercitano le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a, del Testo Unico delle Accise (Decreto legislativo 26 ottobre 1995, numero 504). Restano escluse le imprese che si trovavano già in difficoltà, ai sensi del Regolamento UE 651/2014, nel periodo contabile precedente il 28 febbraio 2026, con l'eccezione delle deroghe riservate a micro e piccole imprese dalla sezione 2.2, paragrafo 66, lettera h, della comunicazione della Commissione Europea C/2026/2593 del 5 maggio 2026, il "Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente".
È proprio questa comunicazione a fissare la cornice entro cui si muove il provvedimento italiano: l'aiuto è compatibile con il mercato interno sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, a condizione che copra al massimo il 70 percento dei costi supplementari di carburante legati alla crisi e che venga concesso per consumi maturati tra il 1° marzo e il 31 dicembre 2026. Il Decreto ministeriale riprende integralmente questo tetto: il credito riconosciuto alle imprese italiane non potrà quindi superare il 70 percento della maggiore spesa per gasolio, calcolata sui litri effettivamente acquistati e documentata dalle relative fatture.
La gestione delle domande passa dall'Agenzia delle Dogane, che metterà a disposizione una piattaforma informatica dedicata. Un successivo Decreto direttoriale del ministero dei Trasporti stabilirà termini e modalità di presentazione delle domande, oltre alle verifiche sul possesso dei requisiti; nella richiesta le imprese dovranno indicare i propri dati identificativi, le fatture di acquisto del gasolio, i litri acquistati nei mesi agevolati e i veicoli per cui il carburante è stato utilizzato. Sarà poi il ministero, con uno o più Decreti direttoriali, ad approvare il contributo per ciascuna impresa beneficiaria, comunicando gli importi complessivi e trasmettendo i dati all'Agenzia delle Entrate; gli stessi Decreti direttoriali saranno pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del ministero. Se le risorse stanziate non fossero sufficienti a coprire tutte le richieste ammissibili, l'importo riconosciuto a ciascuna impresa verrà riparametrato entro il limite di spesa fissato dal Decreto Legge 33/2026.
Una volta concesso, il credito d'imposta potrà essere usato esclusivamente in compensazione, secondo l'articolo 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, numero 241, presentando il modello F24 unicamente attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate: la compensazione sarà possibile a partire dal decimo giorno successivo alla trasmissione dei dati e comunque entro il 31 dicembre 2026, mentre un importo utilizzato oltre quanto concesso comporterà lo scarto dell'operazione. Per questa misura non si applicano i consueti limiti annuali di compensazione previsti dalla Legge 244/2007 e dalla legge 388/2000, e il credito non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'Irap, restando inoltre irrilevante ai fini del calcolo degli interessi passivi deducibili secondo il testo unico delle imposte sui redditi. Il Decreto prevede infine che il credito sia cumulabile con altre agevolazioni riferite agli stessi costi, purché il cumulo non porti a superare la spesa effettivamente sostenuta e fermo restando il rispetto del livello minimo di accisa fissato dalla direttiva europea 2003/96/CE.
Il ministero si riserva la facoltà di effettuare controlli anche dopo l'erogazione del contributo, con la possibilità di revocare in autotutela i provvedimenti di accoglimento e di disporre la restituzione delle somme in caso di cumulo eccedente il costo sostenuto o di gravi irregolarità riscontrate nelle dichiarazioni delle imprese. Il recupero del credito indebitamente utilizzato avverrà maggiorato di interessi e sanzioni, mentre eventuali fruizioni indebite rilevate dall'Agenzia delle Entrate nella propria attività ordinaria di controllo saranno comunicate al ministero per l'avvio del recupero.
Antonio Illariuzzi
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