Il ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con quello dei Trasporti, ha fissato gli importi delle agevolazioni fiscali per gli autotrasportatori relative al periodo d'imposta 2025, da utilizzare nella dichiarazione dei redditi 2026. la nota ministeriale conferma che le deduzioni forfettarie per le spese non documentate restano invariate rispetto agli anni precedenti. In particolare, per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa, nell'ambito dell'autotrasporto merci per conto di terzi, è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate pari a 48 euro per il periodo d'imposta 2025. L'importo spetta una sola volta per ogni giorno di svolgimento del trasporto, indipendentemente dal numero di viaggi compiuti nella stessa giornata. Per i trasporti svolti personalmente dall'imprenditore all'interno del Comune sede dell'impresa, la deduzione si riduce al 35 per cento di quella riconosciuta per i trasporti extracomunali, pari quindi a 16,80 euro.
Per compilare la dichiarazione, l'Agenzia delle Entrate precisa che la deduzione forfetaria per i trasporti svolti personalmente dall'imprenditore, prevista dall'articolo 66, comma 5, primo periodo, del Tuir, va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2025 Persone fisiche e Società di persone. In particolare, nel rigo RF55 vanno usati i codici 43 e 44, mentre nel rigo RG22 i codici 16 e 17, secondo le indicazioni fornite nelle istruzioni del modello Redditi. I codici distinguono, rispettivamente, la deduzione per i trasporti all'interno del Comune sede dell'impresa e quella per i trasporti oltre tale ambito. Confartigianato Trasporti precisa che gli importi stabiliti derivano dalla dotazione finanziaria complessiva destinata alla misura, pari a 70 milioni di euro.







































































