La Commissione Europea ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 13 ottobre 2025 la Direttiva delegata (UE) 2025/1801, che aggiorna il quadro normativo per i controlli su strada del trasporto di merci pericolose (regime Adr). Il provvedimento, adottato il 23 giugno 2025, modifica gli allegati I e II della direttiva (UE) 2022/1999, introducendo una nuova check-list d’ispezione e una classificazione rivista delle categorie di rischio per le infrazioni. La Commissione vuole così rafforzare la coerenza e la trasparenza dei controlli Adr nell'intera Unione, elevando il livello di sicurezza lungo tutta la filiera logistica. Il provvedimento recepisce gli aggiornamenti tecnici periodici del sistema Adr e le raccomandazioni del Comitato di esperti delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose.
La novità operativa principale è l'introduzione di una check-list armonizzata per i controlli su strada, destinata a diventare obbligatoria per tutti gli organi di controllo nazionali dal 24 giugno 2026. Il documento, allegato alla Direttiva, definisce i criteri per la verifica della conformità di veicoli, cisterne e contenitori Adr, la presenza e la validità dei certificati di approvazione, la correttezza della documentazione di trasporto e la dotazione degli equipaggiamenti di sicurezza a bordo. Ogni voce della lista è collegata a uno specifico riferimento Adr, in modo da garantire un'applicazione uniforme nei diversi Stati membri e ridurre le difformità interpretative che in passato hanno generato situazioni di disparità tra le imprese operanti su più mercati nazionali.
L'altro intervento strutturale della Direttiva riguarda la ridefinizione delle categorie di rischio per le infrazioni, ora articolate su tre livelli. La categoria I raggruppa le infrazioni che comportano l'immediato fermo amministrativo del veicolo, tra cui spiccano la fuoriuscita di sostanze pericolose, la mancanza di documentazione obbligatoria o l'assenza del certificato Adr dell'autista, oppure eventi che comportano un rischio elevato di decesso, lesioni gravi o danni ambientali rilevanti. La categoria II comprende infrazioni di livello intermedio - tra cui estintori non funzionanti o segnalazioni errate - che richiedono una correzione immediata, o eventi con rischio di lesioni o danni ambientali. La categoria III raccoglie invece errori minori o formali suscettibili di correzione differita, corrispondenti a eventi con basso rischio di lesioni o impatto ambientale limitato.
La Direttiva rafforza anche il tracciamento delle responsabilità lungo la catena logistica. Il testo fa esplicito riferimento ai ruoli di mittente, vettore, destinatario, caricatore, imballatore, riempitore, operatore di cisterna e scaricatore, attribuendo a ciascuno l'obbligo di verificare la conformità alle disposizioni Adr. Questo chiarimento riduce le aree di ambiguità interpretativa che in passato rendevano difficile la distribuzione delle responsabilità in caso di non conformità, e punta a responsabilizzare tutti i soggetti della filiera, e non solo il vettore che materialmente trasporta le merci.
La Direttiva 2025/1801 prescrive che tutti i documenti obbligatori - come certificati di formazione, approvazioni del veicolo e istruzioni scritte Adr - siano conservati nella cabina di guida e disponibili per l'ispezione in modo immediato. La documentazione digitale è ammessa solo quando è garantito un accesso rapido e verificabile, secondo le prassi definite dall'Adr. L'assenza o l'irregolarità di tali documenti può comportare il fermo del veicolo e sanzioni amministrative o penali. Il provvedimento tiene conto anche degli aggiornamenti introdotti dall'Adr 2025, tra cui nuovi numeri Onu e soglie di pericolo riviste per alcune merci, quali le batterie al litio, i composti del piombo e i rifiuti metallici. Le tavole aggiornate, pubblicate negli allegati alla direttiva, riflettono l'allineamento sia al sistema Adr, sia alle raccomandazioni Unece.
Per le imprese di trasporto e logistica, la direttiva richiede un adeguamento delle procedure interne e dei programmi di formazione. Le aziende dovranno verificare se i materiali trattati ricadono nelle nuove classi di rischio, aggiornare la documentazione e le istruzioni operative, e accertarsi che il personale disponga di certificazioni Adr aggiornate. Dovranno inoltre riesaminare l'obbligo di nomina del consulente per la sicurezza Adr alla luce delle nuove soglie e delle esenzioni previste dalla direttiva.
Pietro Rossoni







































































