- La Corte di giustizia UE, con la sentenza C-810/24 del 5 febbraio 2026, ha dichiarato incompatibile con il diritto europeo il diritto di prelazione riconosciuto al promotore nei project financing italiani, ritenendolo lesivo dei principi di parità di trattamento, trasparenza e concorrenza effettiva.
- Il caso riguarda direttamente la gara per la concessione dell'autostrada A22 Brennero-Modena, sospesa dal ministero dei Trasporti nel giugno 2025 proprio in attesa della pronuncia della Corte, e poi riaperta a novembre 2025 con la clausola di prelazione ancora inclusa a favore di Autobrennero.
- La sentenza impone ora una revisione del bando A22 e, più in generale, di tutti i project financing italiani strutturati con analoga clausola, aprendo una fase d'incertezza per il sistema dei partenariati pubblico-privati nel Paese.
Il 5 febbraio 2026 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha emesso la sentenza nella causa C-810/24, dichiarando che il diritto di prelazione riconosciuto al promotore nei project financing italiani viola il diritto europeo. La pronuncia nasce da un contenzioso su una concessione di servizi igienici pubblici a Milano — Urban Vision contro il Comune di Milano — ma, trattandosi d’interpretazione di norme europee, produce un principio di diritto generale applicabile a tutte le concessioni strutturate con analoga clausola.
La Corte ha ritenuto che il meccanismo di prelazione viola la Direttiva 2014/23/UE sulle concessioni e i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e concorrenza effettiva, oltre a incidere sulla libertà di stabilimento garantita dall'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La logica dei giudici è duplice: da un lato, la prelazione consente al promotore di modificare la propria offerta dopo aver conosciuto quella del concorrente, alterando il principio fondamentale dell'immutabilità dell'offerta nelle gare competitive; dall'altro, scoraggia l'ingresso di nuovi operatori, che si trovano a competere contro un soggetto dotato di un vantaggio strutturale.
L'effetto più immediato nel trasporto riguarda la concessione dell'autostrada A22 Brennero-Modena. La gestione è ora affidata da decenni ad Autobrennero, società a controllo pubblico con la partecipazione di regioni, province e altri enti territoriali e camerali. La concessione sarebbe dovuta scadere il 30 aprile 2014 ma, in assenza di un nuovo affidamento, è stata prorogata più volte attraverso interventi normativi e decreti, generando uno stallo che si protrae da oltre dieci anni e che ha alimentato contenziosi con le istituzioni europee.
Nel tentativo di chiudere il fascicolo, il ministero dei Trasporti ha elaborato un project financing promosso dalla stessa Autobrennero, con un piano d'investimenti di diversi miliardi di euro e il riconoscimento, in favore del promotore, del diritto di prelazione. Proprio questa clausola era finita al centro delle interlocuzioni con la Commissione Europea e aveva portato il Mit a sospendere la gara nel giugno 2025, con un Decreto che ne aveva congelato la procedura fino al 30 novembre 2025 o comunque fino alla pronuncia della Corte. Successivamente, di fronte all'incertezza sui tempi della sentenza, il Mit aveva riaperto la gara a fine novembre 2025, pur mantenendo la clausola sotto osservazione e riconoscendo che un eventuale pronunciamento negativo di Lussemburgo avrebbe potuto rendere il bando da riscrivere.
Con la sentenza del 5 febbraio 2026 il quadro si chiude. Il meccanismo di prelazione così come concepito nella normativa italiana viene dichiarato incompatibile con il diritto UE, e ciò si riflette direttamente sul caso A22, dove la stessa clausola è inserita a favore di Autobrennero. Quindi, il ministero dovrà intervenire sul bando, quantomeno per eliminare la prelazione e garantire una competizione piena, ma si esclude la necessità di una riscrittura più ampia per allineare la gara alla giurisprudenza europea. Per farlo, il ministero deve bilanciare tre esigenze: dare un esito definitivo a una concessione scaduta da oltre dieci anni, garantire un livello adeguato d'investimenti e manutenzione sull'asse strategico del Brennero e, al tempo stesso, assicurare una gara compatibile con il diritto europeo e sufficientemente accessibile per nuovi operatori.
Le implicazioni della sentenza C-810/24 vanno però oltre il caso A22 e investono l'intero sistema dei partenariati pubblico-privati e dei project financing italiani fondati sul diritto di prelazione, strumento che era stato concepito come incentivo per il promotore ad assumersi il rischio di sviluppo progettuale. Siamo di fronte a un cambio di paradigma: le amministrazioni aggiudicatrici dovranno rivedere bandi e discipline interne, puntando su meccanismi di selezione che non attribuiscano al promotore vantaggi ex post tali da scoraggiare la concorrenza. Alcune associazioni dei consumatori hanno accolto positivamente la decisione, vedendo nella fine della prelazione uno strumento per aumentare la concorrenza e contenere i costi per l'utenza nel medio-lungo periodo. I soci pubblici di Autobrennero guardano invece con preoccupazione all'incertezza sui tempi e sugli assetti proprietari futuri della società.
Antonio Illariuzzi




































































