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    La Corte Costituzionale cambia le regole sulla positività droghe alla guida

    Illustrazione: TrasportoEuropa
    • La sentenza 10/2026 della Corte Costituzionale, depositata il 29 gennaio 2026, interviene sull’articolo 187 del Codice della Strada, modificato nel 2024 eliminando il riferimento allo stato di alterazione psico-fisica. Le questioni sollevate da tre Gip non sono accolte, ma la norma viene ricondotta entro limiti costituzionali stringenti.
    • La Consulta stabilisce che la guida dopo l’assunzione di stupefacenti è penalmente rilevante solo se l’assunzione è temporalmente prossima e se nei liquidi corporei è accertata una quantità idonea, secondo le conoscenze scientifiche, a produrre alterazione in un assuntore medio e a creare un pericolo concreto per la circolazione.
    • La decisione supera gli automatismi fondati sulla sola positività ai test e rafforza il ruolo dei protocolli tossicologico-forensi e delle analisi di conferma. Restano aperte prospettive applicative e interpretative, con effetti immediati sui procedimenti in corso e la possibile esigenza di un chiarimento legislativo futuro.

    Il 29 gennaio 2026 la Corte Costituzionale ha messo un punto fermo sull’articolo del Codice della Strada che sanziona la guida sotto effetto di sostanze stupefacenti. Con la sentenza numero 10/2026 i giudici costituzionali affrontano i dubbi sollevati nel 2025 dai Gip di Macerata, Siena e Pordenone sulla riforma del 2024 che ha eliminato dall’articolo 187 del Codice della Strada il riferimento allo “stato di alterazione psico-fisica”. La Corte dichiara non fondate le censure, ma impone che la punibilità sia legata a quantità idonee a produrre alterazione e a una prossimità temporale ragionevole tra assunzione e guida, secondo le conoscenze scientifiche e i protocolli operativi.

    L’interpretazione della Consulta evita che la sola “positività” diventi un automatismo: non serve dimostrare l’alterazione effettiva, ma occorre accertare nei liquidi corporei una concentrazione tale da poter alterare le capacità di guida in un assuntore medio, così da creare un pericolo per la circolazione superiore a quello insito nella guida in generale. La sentenza valorizza procedure e matrici più idonee, come sangue e fluido orale, e il ricorso a conferme analitiche di secondo livello, riducendo il peso probatorio di esami che rilevano tracce “residuali”.

    L’impatto operativo riguarda controlli, indagini e processi: Forze dell’Ordine e Autorità giudiziaria devono raccogliere elementi sulla recente assunzione e su quantità compatibili con effetti attivi, con probabile crescita di consulenze tossicologico-forensi nei procedimenti pendenti. Restano aperte questioni applicative, dalla definizione di “assuntore medio” al coordinamento con altre fattispecie che ancora richiedono lo stato di alterazione; sullo sfondo c’è quindi l’ipotesi di un intervento legislativo che espliciti i criteri indicati dalla Corte.

    Nel merito, la Corte Costituzionale non annulla la scelta del legislatore di anticipare la soglia di tutela, ma ne limita l’estensione per evitare che il reato si trasformi in una punizione dello status di “assuntore” e per preservare offensività, proporzionalità e determinatezza. La sentenza, deliberata il 1° dicembre 2025 e depositata il 29 gennaio 2026, diventa così un passaggio di equilibrio: conferma l’impianto della riforma, ma vincola l’applicazione a regole razionali e verificabili, in coerenza con la ratio di sicurezza stradale e con i limiti costituzionali.

    Ricordiamo che le modifiche introdotte dalla Legge 177/2024 al Codice della Strada hanno riscritto l’articolo 187, che dal 14 dicembre 2024 punisce chi guida “dopo aver assunto” sostanze stupefacenti o psicotrope, senza più richiedere in modo espresso lo “stato di alterazione psico-fisica”. Proprio questa “espunzione” del requisito aveva innescato, in pochi mesi, una serie di contenziosi e questioni di legittimità costituzionale, fino alla pronuncia della Consulta.

    Gli antecedenti della sentenza sono tre ordinanze di rimessione presentate nel 2025 da altrettanti giudici per le indagini preliminari. A Macerata, in un procedimento per decreto penale relativo a un incidente di gennaio 2025, il Gip ha evidenziato l’inidoneità di una positività nelle urine a dimostrare un’alterazione attuale, specie in presenza di sintomi ricondotti all’abuso alcolico con alcolemia a 2,55 g/l. A Siena, l’ordinanza del 18 aprile 2025 ha contestato il passaggio da reato di pericolo concreto a reato di pericolo presunto e il rischio di colpire condotte senza alterazione effettiva, denunciando anche profili relativi a libertà personale e finalità rieducativa della pena. A Pordenone, il caso della Vigilia di Natale 2024 ha portato al centro la distanza temporale tra assunzione e guida, con esame del sangue negativo a fronte di positività nelle urine, a conferma del problema delle tracce “residuali” non necessariamente associate a effetti attivi.

    Nel giudizio costituzionale è intervenuta l’Avvocatura generale dello Stato per il Presidente del Consiglio dei ministri, sostenendo la razionalità della modifica e la necessità di superare la “probatio diabolica” del nesso tra assunzione e alterazione, ritenuta causa di sostanziale inefficacia applicativa della norma previgente. Sono stati ammessi anche due amici curiae: l’Unione delle Camere Penali Italiane, favorevole a una lettura che reintroducesse in via interpretativa un filtro sostanziale, e l’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale, che ha richiamato l’esigenza di uniformità dei giudizi di merito e il rischio di uno slittamento verso un diritto penale centrato sullo status.

    La Corte dichiara non fondate le questioni. Il punto decisivo, però, è la condizione interpretativa posta dalla Consulta: la disposizione non può essere applicata secondo una lettura puramente letterale e “sovrainclusiva”, capace di trasformare in penalmente rilevante qualsiasi guida successiva a una pregressa assunzione, anche remotissima. La Corte afferma che un’interpretazione restrittiva della norma incriminatrice, che subordini la rilevanza penale al riscontro di requisiti ulteriori coerenti con la ratio della disposizione, non viola il principio di legalità quando riduce, e non amplia, l’area del penalmente rilevante, restando compatibile con i significati letterali possibili del testo.

    Il contenuto sostanziale della pronuncia sta quindi nel perimetro della punibilità. Per la Consulta, l’articolo 187, così come modificato, può reggere sul piano costituzionale solo se riferito ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale nel quale è ragionevole presumere che la sostanza possa ancora produrre un effetto di alterazione delle condizioni psico-fisiche, tale da incidere negativamente sulla capacità di guida e da creare un pericolo per la sicurezza del traffico stradale superiore a quello insito in ogni condotta di guida. In termini operativi, il comunicato della Corte chiarisce la formula di equilibrio: non è più necessario dimostrare che la sostanza assunta abbia effettivamente alterato le capacità di guida, ma occorre accertare nei liquidi corporei la presenza di una quantità idonea ad alterarle in un assuntore medio, così da determinare pericolo per la circolazione.

    Questa impostazione sposta l’asse della prova dal sintomo clinico immediato, spesso difficile da “chiudere” in modo univoco, a un accertamento tossicologico-forense quantitativo e contestualizzato. La sentenza richiama espressamente il riferimento alle “attuali conoscenze scientifiche” e valorizza i protocolli operativi emanati dai ministeri competenti. In particolare, la circolare dell’11 aprile 2025 sulle procedure di accertamento tossicologico-forense indica matrici biologiche privilegiate, come sangue intero e fluido del cavo orale, e richiede la conferma dei risultati di screening con tecniche analitiche di secondo livello, idonee a identificare e dosare singole sostanze e metaboliti. La logica è ridurre il rischio che l’accertamento si fondi su tracce compatibili con assunzioni lontane nel tempo, soprattutto quando la matrice utilizzata, come le urine, è meno indicativa dell’attualità dell’effetto sulla guida.

    Il nodo delle soglie e della prossimità temporale, però, non è tradotto in numeri rigidi nella sentenza. La Corte non stabilisce “ore” o cut-off univoci, ma chiede che la quantità rilevata, per qualità e concentrazione nella specifica matrice, appaia idonea, sulla base della scienza, a determinare alterazione in un assuntore medio. In questo quadro, acquisiscono peso la distinzione tra metaboliti attivi e inattivi e la capacità dei metodi di laboratorio di collegare la positività a un uso “attivo e rilevante” rispetto al rischio stradale, anziché a una semplice storia pregressa di consumo.

    Le conseguenze immediate della sentenza si riflettono su controlli e procedimenti. Sul fronte degli accertamenti su strada e in pronto soccorso, l’indicazione di fondo è che lo screening, da solo, non può chiudere la fattispecie: il dato deve reggere a una verifica tossicologico-forense coerente con protocolli e con l’esigenza di dimostrare una quantità compatibile con possibile alterazione. Ne deriva una maggiore attenzione alla scelta della matrice biologica e alla tracciabilità della catena di prelievo e analisi, anche alla luce delle indicazioni sul consenso informato e sulla necessità di attestare l’originalità dei campioni.

    Per l’Autorità giudiziaria, l’interpretazione costituzionalmente orientata rende più delicata l’impostazione dell’onere probatorio. Nei procedimenti in cui l’accusa poggia esclusivamente su positività non quantificate o su matrici meno idonee a fotografare l’attualità dell’effetto, la tenuta dell’imputazione diventa più esposta a contestazioni. Il punto non è negare l’assunzione, ma dimostrare che la traccia non era scientificamente idonea a incidere sulla guida nel momento considerato. Questo vale in particolare per i procedimenti pendenti e per quelli fondati su richieste di decreto penale, dove la verifica dei presupposti, alla luce dei criteri indicati dalla Consulta, si fa più stringente.

    La sentenza ha anche un effetto di sistema perché chiarisce, in controluce, i limiti della “tolleranza zero” intesa come automatismo. La Corte non esclude che il legislatore possa anticipare la tutela e ricorrere a modelli di pericolo presunto, ma vincola la presunzione a una congruenza razionale tra mezzo e scopo, fondata su basi scientifiche e su ciò che accade nella maggior parte dei casi. In questo senso, il bilanciamento tra sicurezza stradale e principi costituzionali passa attraverso l’idea che la risposta penale debba restare connessa a una condotta che espone concretamente a un rischio ulteriore, non a una condizione soggettiva.

    Quanto alle prospettive, la pronuncia n. 10/2026 apre due linee di sviluppo. La prima è giurisprudenziale: nei prossimi mesi la prassi dovrà dare contenuto operativo a concetti come “assuntore medio”, idoneità della quantità rilevata e ragionevole prossimità temporale, con un probabile incremento del ruolo delle consulenze tossicologico-forensi e del confronto tra metodiche di analisi e protocolli. La seconda è normativa: la sentenza, pur non imponendo una riscrittura della Legge, rende evidente che il testo dell’articolo 187 vive ormai di un’interpretazione vincolante che ne restringe il raggio, e ciò potrebbe spingere il legislatore a chiarire in modo più esplicito i criteri, oppure a lasciare l’adattamento alle linee guida aggiornabili in funzione delle evoluzioni scientifiche.

    M.L.

    © TrasportoEuropa - Riproduzione riservata - Foto di repertorio
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