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    Nuove regole per il cronotachigrafo da marzo 2015


    Il regolamento UE 165/2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 28 febbraio 2014) è piuttosto corposo e comprende 48 articoli, più due allegati, anche perché sostituisce integralmente il Regolamento originale che impone l'obbligo del cronotachigrafo, ossia il 3821/1985. Per ora, però, entra in vigore solo una piccola parte del nuovo Regolamento (ossia gli articoli 24, 34 e 45), mentre per il resto rimane in vigore il testo del 3821/1985, fino al 2 marzo 2016. Solo allora, il nuovo Regolamento sostituirà integralmente l'originario, apportando tutte le innovazioni previste dal legislatore. Vediamo, quindi, che cosa cambia dal 2 marzo 2015.
    Le novità più importanti riguardano l'esonero dalla normativa sui tempi di guida (e di conseguenza sull'uso del cronotachigrafo) per alcune tipologie di trasporto, che interessano soprattutto il conto proprio e i servizi postali. Lo stabilisce l'articolo 45 del Regolamento 165/2014, che modifica alcuni articoli del Regolamento 561/2006 (ossia quello che fissa le norme sui tempi di guida e di riposo). All'articolo 3 del 561/2006 viene aggiunto un nuovo comma che esonera dall'uso del cronotachigrafo "i veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l'esercizio della sua professione e che sono utilizzati solamente entro un raggio di cento chilometri dal luogo in cui si trova l'impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente".
    Il secondo comma dell'articolo 45 modifica l'articolo 13 del 561/2006, estende da 50 a 100 chilometri l'esonero del cronotachigrafo nei casi di: veicoli con massa complessiva fino a 7,5 tonnellate usati dai "fornitori di servizi universali" (ossia i servizi postali) o per il trasporto di materiale o attrezzature utilizzati dal conducente nell'esercizio della professione (comma d); veicoli elettrici o alimentati a gas liquido o naturale adibiti al trasporto di merci e di massa massima autorizzata, compresa quella dei rimorchi o dei semirimorchi, non superiore a 7,5 tonnellate (comma f); veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi dalle fattorie ai mercati locali o viceversa, o dai mercati ai macelli locali.
    La seconda innovazione portata il 2 marzo 2015 dal Regolamento 165/2014 riguarda tutti gli autisti soggetti all'uso del cronotachigrafo e apporta una piccola modifica all'articolo 34, intitolato "utilizzo delle carte del conducente e dei fogli di registrazione". Il testo riprende l'analogo articolo del Regolamento 3821/1985, ma ha una nuova regola sul controllo, che recita: "Gli Stati membri non impongono ai conducenti l'obbligo di presentazione di moduli che attestino le loro attività mentre sono lontani dal veicolo".
    La terza e ultima (per adesso) innovazione la troviamo nell'articolo 24 del Regolamento 165/2014, che tratta delle autorizzazioni che devono ottenere gli installatori, le officine e i costruttori del veicolo. In primo luogo stabilisce le tre caratteristiche d'installatori e manutentori dei cronotachigrafi: fornire formazione adeguata del personale, avere attrezzature per i test e godere di una "buona reputazione". Poi indica le modalità con cui devono essere condotte le verifiche degli installatori autorizzati: ogni due anni per tutti, ma gli Stati devono anche predisporre controlli a sorpresa su almeno il dieci percento degli installatori autorizzati l'anno. Inoltre, ogni Stato deve fornire alla Commissione Europea l'elenco completo degli installatori e officine autorizzate, che sarà pubblicato sul web.
    Le novità più importanti per le imprese di autotrasporto in conto terzi e per i loro autisti entreranno in vigore il 2 marzo 2016 e riguarderanno le funzioni del cronotachigrafo, che saranno ampliate con l'introduzione del tracciamento satellitare e della connessione a distanza per la trasmissione dei dati, anche a postazioni di controllo situate lungo la strada. Inoltre, le aziende dovranno dimostrare di avere somministrato ai conducenti la formazione sull'uso del cronotachigrafo e dovranno verificarne l'uso corretto.

    REGOLAMENTO UE 165/2014 SU CRONOTACHIGRAFO DIGITALE

    © TrasportoEuropa - Riproduzione riservata

     


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