- La Corte Suprema Usa ha dichiarato illegittimi dall’inizio i dazi Ieepa riscossi tra febbraio 2025 e febbraio 2026, per un valore stimato fino a 175 miliardi di dollari. La giurisdizione esclusiva sui rimborsi spetta alla Corte del Commercio Internazionale di New York.
- Gli importatori hanno di tre percorsi per il recupero: cause individuali o collettive presso la Cit, correzioni amministrative elettroniche tramite il portale Ace del Cbp per le voci non ancora liquidate, e la reliquidazione ordinata dal tribunale. Il Tesoro stima 12-18 mesi solo per le prime rate di rimborsi.
- Il Governo si prepara a contestare le richieste invocando la decadenza dei termini — 180 giorni dalla liquidazione per presentare protesta — e l'argomento del pass-through, ovvero il trasferimento del costo del dazio sui consumatori finali. Sul mercato emergono già fondi specializzati nell'acquisto a sconto dei crediti tariffari.
La sentenza del 20 febbraio 2026 della Corte Suprema degli Stati Uniti nel caso che ha contrapposto Learning Resources a Trump ha dichiarato illegittimi i dazi imposti dall'amministrazione nel corso del 2025 attraverso l'International Emergency Economic Powers Act (Ieepa) del 1977. La Corte, con una maggioranza di sei voti contro tre, ha stabilito che tale legge non conferiva al Presidente l'autorità di imporre tributi doganali. La conseguenza diretta è l'apertura di uno dei più vasti contenziosi per il recupero di somme indebitamente versate nella storia del commercio statunitense: le stime sulle entrate cumulative dei dazi Ieepa oscillano tra 130 e 175 miliardi di dollari, riscossi tra febbraio 2025 e febbraio 2026 attraverso il Customs and Border Protection (Cbp).
A determinare l'entità del potenziale rimborso è la natura stessa dei dazi Ieepa: dichiarati illegittimi sin dal momento della loro istituzione, essi sono considerati "pagati indebitamente" e quindi soggetti a restituzione comprensiva d’interessi. Tutti e nove i giudici della Corte Suprema hanno concordato su un punto: la giurisdizione esclusiva per la gestione dei reclami spetta alla Corte del Commercio Internazionale (Cit) di New York, che disciplina le azioni civili contro gli Stati Uniti derivanti da leggi in materia di dazi doganali.
Per comprendere chi abbia diritto a chiedere il risarcimento è necessario analizzare come si è distribuito il carico economico dei dazi lungo la catena di fornitura. Secondo le ricerche della Federal Reserve di New York e dello Yale Budget Lab, per ogni punto percentuale di dazio applicato i prezzi all'esportazione stranieri sono diminuiti in media solo dell'1,4%, lasciando l'8,6% del costo a carico dell'importatore statunitense. Complessivamente, gli importatori americani hanno sopportato tra il 50% e il 55% dell'onere complessivo attraverso il pagamento diretto al Cbp e la compressione dei margini, mentre i consumatori finali hanno assorbito tra il 35% e il 40% attraverso l'aumento dei prezzi al dettaglio. Gli esportatori esteri hanno invece sostenuto solo tra il 4% e il 14% del carico. Nonostante questa distribuzione, la Legge è chiara: il diritto al rimborso governativo spetta esclusivamente all'importatore, indipendentemente da quanto del costo sia stato trasferito a valle.
Sul piano procedurale, gli importatori dispongono di tre percorsi distinti per recuperare le somme versate. Il primo è il ricorso a cause individuali o collettive direttamente presso la Cit. Numerose aziende avevano già avviato "azioni protettive" mentre il caso principale era ancora pendente: tra queste figurano Costco, Revlon ed EssilorLuxottica, che hanno così preservato i propri diritti indipendentemente dall'esito del contenzioso. Il secondo percorso è quello amministrativo: per le voci di importazione non ancora "liquidate" — ovvero non finalizzate dal Cbp — è possibile presentare correzioni elettroniche tramite il portale Ace, rimuovendo i codici tariffari Ieepa e ottenendo il ricalcolo senza necessità di ricorrere al tribunale. Il terzo percorso, considerato il più probabile per la generalità dei casi, è la reliquidazione ordinata dalla Cit: il tribunale dispone il ricalcolo dei dazi per tutte le transazioni colpite e ordina al Cbp di emettere rimborsi comprensivi di interessi.
La tempistica, tuttavia, non sarà breve. Il Tesoro federale ha stimato che la sola gestione delle prime rate di rimborsi elettronici richiederà tra i 12 e i 18 mesi, e il giudice Kavanaugh ha anticipato nella sua opinione che il processo si preannuncia complesso. L'amministrazione ha già segnalato che non intende agevolare i rimborsi in modo volontario, e il Dipartimento di Giustizia si prepara a sollevare diverse obiezioni per limitare l'esposizione finanziaria dello Stato.
La prima difesa che il Governo potrà invocare riguarda la decadenza dei termini. Gli importatori hanno generalmente 180 giorni dalla liquidazione di una voce doganale per presentare una protesta formale al Cbp. Chi non ha agito entro questa finestra — in molti casi perché il contenzioso legale principale era ancora in corso — potrebbe trovarsi a dover chiedere ai tribunali un'estensione retroattiva dei termini, con esiti incerti.
La seconda obiezione è quella del pass-through: il Governo potrebbe sostenere che le aziende le quali hanno già recuperato il costo del dazio aumentando i prezzi ai propri clienti non avrebbero titolo a un ulteriore rimborso statale, configurando tale ipotesi come un "ingiusto arricchimento". La giurisprudenza precedente depone tuttavia a favore degli importatori, riconoscendo nell'importatore l'unico soggetto legittimato, indipendentemente dalle scelte di prezzo effettuate a valle. La terza difficoltà è di ordine puramente amministrativo: il Cbp dovrà gestire milioni di richieste di reliquidazione, un'operazione senza precedenti per dimensioni e complessità.
In questo contesto d'incertezza temporale si sta sviluppando un fenomeno finanziario inatteso: la nascita di un mercato secondario per i crediti tariffari. Hedge fund e investitori istituzionali hanno iniziato ad acquistare a sconto i diritti di rimborso delle imprese che versano in difficoltà di liquidità dopo i mesi di pesante tariffazione. Il meccanismo ricalca quello già noto per i crediti fiscali e le class action: l'azienda cede il proprio diritto al rimborso futuro in cambio di liquidità immediata, mentre l'investitore scommette sulla certezza legale della restituzione e sui tempi di incasso. Il fenomeno testimonia quanto il mercato consideri solido, pur nella sua complessità burocratica, il diritto al rimborso sancito dalla sentenza.
Le dispute contrattuali tra operatori della filiera rappresentano un ulteriore livello di complessità. Quando nel corso del 2025 i prezzi di acquisto furono aumentati per incorporare il costo del dazio — talvolta sulla base di accordi espliciti tra fornitore estero e acquirente statunitense — la questione di chi abbia titolo al rimborso governativo non è sempre univoca. Sebbene legalmente il rimborso spetti all'importatore, alcuni fornitori esteri potrebbero avanzare pretese sulla base di clausole di indennizzo o accordi di condivisione dei costi precedentemente stipulati. I responsabili legali e gli spedizionieri si trovano quindi a dover esaminare con attenzione ogni contratto siglato nel corso del 2025 per valutare eventuali esposizioni.
Per le imprese della logistica e del trasporto merci, il quadro si complica ulteriormente per effetto del nuovo regime tariffario attivato dall'amministrazione poche ore dopo la sentenza. Il presidente ha emesso una proclamazione ai sensi della Sezione 122 del Trade Act del 1974, introducendo dazi fino al 15% validi 150 giorni — con scadenza prevista al 24 luglio 2026 — per far fronte agli squilibri della bilancia dei pagamenti. Ciò significa che mentre gli operatori avviano le procedure per recuperare i dazi Ieepa versati nel 2025, devono contemporaneamente gestire nuovi costi tariffari e ridefinire le proprie stime di landed cost per le importazioni in corso.
M.L.










































































