Dal primo al 31 luglio 2025, le imprese di autotrasporto che ne hanno diritto devono presentare la domanda per il recupero parziale delle accise sul carburante consumato dai loro veicoli industriali nel secondo trimestre dell’anno, usando le procedure e il software pubblicato sull’apposita pagina web dell’Agenzia delle Dogane. Le novità derivano dall'aumento dell’accisa sul gasolio da 617,40 a 632,50 euro per mille litri entrato in vigore il 15 maggio, insieme con l’aliquota ridotta riconosciuta ai biocarburanti Hvo sostenibili. Gli autotrasportatori possono comunque continuare a chiedere il rimborso della differenza rispetto all’aliquota agevolata di 403,22 euro.
Il beneficio spetta alle imprese che trasportano merci con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, siano esse iscritte all’Albo conto terzi o munite di licenza conto proprio, comprese le corrispondenti imprese dell’Unione europea. Restano però esclusi i rifornimenti effettuati con veicoli Euro IV o inferiori. Quindi, i consumi di gasolio svolti con i veicoli con massa complessa inferiore a 7,5 tonnellate e con tutti quelli con motore Euro IV o inferiore subiscono l’aumento dell’accisa.
A causa dell’aumento dell’accisa, nel secondo trimestre del 2025 il calcolo della riduzione è articolato in tre fasi. Per il periodo di consumo 1 aprile-14 maggio il credito riconoscibile è pari a 214,18 euro ogni mille litri, mentre per i rifornimenti effettuati dal 15 maggio al 30 giugno sale a 229,18 euro se si tratta di gasolio tradizionale o di Hvo non certificato (tenendo conto della maggiore accisa) e resta a 214,18 euro quando il carburante è Hvo conforme ai criteri di sostenibilità Red II (perché beneficiano di un’accisa ridotta a 617,40 euro per mille litri). Per distinguere le diverse casistiche, la dichiarazione introduce tre quadri: A-1 per il primo sotto-periodo, A-2 per gasolio e Hvo non sostenibile dal 15 maggio, A-3 per l’Hvo sostenibile dello stesso intervallo.
Chi presenta la domanda deve dimostrare di non superare il tetto di un litro per chilometro percorso da ciascun veicolo e conservare le fatture elettroniche recanti la targa del mezzo, unico documento ammesso dopo l’abolizione della scheda carburante. Nella stessa dichiarazione si sceglie se compensare il credito tramite modello F24 (codice tributo 6740) o se chiederne la restituzione in denaro secondo il DPR 277/2000; i crediti maturati nel primo trimestre potranno essere usati in compensazione fino al 31 dicembre 2026 e, oltre tale data, rimborsati cash entro il 30 giugno 2027. Le domande prive del file “.dic” generato dal software, o non trasmesse con le modalità previste, dovranno essere regolarizzate, e le dichiarazioni false comportano la decadenza dal beneficio e le sanzioni penali previste dal Dpr 445/2000.

























































