Il ministero dell’Interno, attraverso la direzione centrale per la Polizia Stradale, ha fornito un chiarimento – si spera definitivo - sull’applicazione del limite massimo dei 68 anni per la guida dei veicoli industriali, ponendo fine a una lunga incertezza interpretativa per il settore dell’autotrasporto. Secondo la circolare, la guida di autotreni e autoarticolati con massa complessiva superiore a 20 tonnellate non è più consentita dal giorno stesso del compimento dei 68 anni. Il documento è la risposta del ministero a un quesito posto da Unasca – l’associazione delle autoscuole - e chiarisce che l’attestato annuale di idoneità fisica e psichica, pur formalmente valido, perde efficacia al compimento dell’età massima.
Il ministero ha precisato che la posizione è condivisa con il ministero dei Trasporti e si fonda sulla sentenza numero 21 del 2 dicembre 2011 del Consiglio di Stato, secondo cui il verbo “superare” utilizzato dall’articolo 115 del Codice della Strada implica la conclusione di un periodo e non la sua prosecuzione oltre il limite anagrafico stabilito. Questo orientamento elimina la precedente prassi che, in alcuni casi, consentiva la guida dei veicoli pesanti fino alla scadenza naturale dell’attestato di idoneità.
Il quadro normativo richiamato dalla circolare riguarda l’articolo 115 del Codice della Strada, che fissa a 65 anni il limite ordinario per i titolari di patente C o CE impiegati alla guida di veicoli oltre le 20 tonnellate, con possibilità di proroga annuale fino a un massimo di 68 anni, previa visita specialistica presso la commissione medica locale. Per la patente D il limite base è 60 anni, con lo stesso meccanismo di estensione fino a 68 anni. La circolare ribadisce che la proroga è subordinata al possesso dell’attestato rilasciato dalla commissione medica locale e che, dopo i 68 anni, nessun ulteriore atto sanitario può consentire la prosecuzione dell’attività di guida per i veicoli indicati.
Gli autisti tra 65 e 68 anni devono sottoporsi alla visita medica specialistica annuale e ottenere l’attestato che certifichi il possesso dei requisiti fisici e psichici. L’attestato va tenuto a bordo del veicolo insieme alla patente e alla carta di qualificazione del conducente. In caso di controllo stradale, la mancata esibizione comporta una sanzione amministrativa di 38 euro e l’obbligo di presentare successivamente la documentazione. Il mancato adempimento determina sanzioni da 78 a 311 euro e il fermo amministrativo del mezzo per trenta giorni.
Il chiarimento ministeriale definisce anche l’ambito territoriale di applicazione della norma: il limite dei 68 anni riguarda esclusivamente i conducenti residenti in Italia titolari di patente nazionale. I conducenti stranieri non residenti nel territorio italiano, se muniti di patente valida rilasciata dal loro Paese, non sono soggetti a questo limite durante gli spostamenti internazionali. Questa precisazione risolve dubbi generati dall’aumento dei flussi transfrontalieri e dalla presenza crescente di autisti extra-comunitari o comunitari nelle operazioni di trasporto.
Dal punto di vista operativo, l’intervento fornisce un riferimento stabile per aziende e autisti. Le imprese di autotrasporto possono programmare in modo più preciso turni, sostituzioni e passaggi di mansione, riducendo il rischio di irregolarità involontarie. Per i conducenti prossimi al limite anagrafico diventa possibile pianificare con maggior anticipo l’ultimo rinnovo dell’idoneità e valutare un’eventuale ricollocazione in attività non soggette a limiti di età così stringenti.
Il tema è stato al centro del dibattito durante la discussione della legge 177/2024, che ha riformato il Codice della Strada. In quella fase venne presentato un emendamento per innalzare da 68 a 70 anni il limite massimo per la guida dei veicoli pesanti, giustificato dalla carenza stimata di circa 20mila autisti professionali. La proposta non venne però accolta dalla commissione del Senato. In quell’occasione, i sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti espressero un dissenso motivato dal rischio di riduzione delle tutele legate al lavoro usurante e dalle implicazioni sulla sicurezza stradale e lavorativa.
La giurisprudenza recente conferma l’impostazione adottata dalla circolare. Con la sentenza numero 7924 del 23 agosto 2023, il Consiglio di Stato ha stabilito che il limite dei 68 anni si applica anche agli istruttori delle autoscuole impegnati nella formazione per le patenti C e CE. L’istruttore che ha superato il limite, pur mantenendo la titolarità della patente, non può svolgere attività di addestramento per categorie di veicoli che non è più autorizzato a guidare, garantendo coerenza tra attività formativa e requisiti anagrafici.
































































