Dal primo ottobre 2025 le imprese di autotrasporto possono presentare domanda di rimborso sul gasolio consumato durante il terzo trimestre. La finestra di presentazione è fissata fino al 31 ottobre 2025, utilizzando il software aggiornato reso disponibile dall’Agenzia delle Dogane sul suo sito web. La misura del beneficio resta ancorata al regime dell’art. 24-ter del Testo Unico Accise, che fissa l’aliquota di riferimento a 403,22 euro per mille litri, ma le somme effettivamente riconosciute variano in funzione del tipo di carburante impiegato.
Per i consumi registrati tra luglio e settembre 2025 il credito è pari a 229,18 euro per mille litri in caso di gasolio tradizionale o Hvo non conforme ai requisiti ambientali e normativi previsti dal decreto legislativo 43/2025. Per gli Hvo conformi, oppure nei casi in cui l’impresa non disponga di informazioni certe fornite dal distributore, il rimborso riconosciuto ammonta invece a 214,18 euro per mille litri. La differenza dipende dall’aliquota di accisa applicata all’immissione in consumo, che risulta più bassa per i carburanti conformi o non certificati rispetto al massimo previsto.
La domanda deve essere presentata con file generato tramite il programma dell’Agenzia. L’invio è possibile tramite il servizio telematico doganale Edi, via Pec all’Ufficio doganale competente o, in via residuale, in forma cartacea con supporto informatico allegato. La corretta imputazione dei consumi richiede l’uso dei nuovi quadri A-1, A-2 e A-3, che distinguono rispettivamente tra gasolio o Hvo non conformi, Hvo conformi e Hvo con informazioni non disponibili. I dati da inserire devono comprendere le date di possesso (1 luglio – 30 settembre 2025), i litri effettivamente riforniti, i chilometri percorsi e le ore di utilizzo dei mezzi speciali. Vige il limite massimo di un litro per chilometro percorso, come previsto dal decreto-legge 124/2019.
Sono esclusi dal beneficio i veicoli Euro 4 o inferiori, tutti quelli di massa inferiore a 7,5 tonnellate per il trasporto merci e le vetture della categoria M1 nel trasporto persone. Il rimborso resta riconosciuto a imprese di trasporto merci con massa superiore, sia conto terzi che conto proprio, alle imprese dell’Unione Europea con i requisiti comunitari, agli operatori di trasporto persone previsti dai Decreti legislativi di settore e ai gestori di impianti a fune in servizio pubblico.
Il credito maturato può essere fruito tramite compensazione in F24 con codice tributo 6740 oppure richiesto a rimborso in denaro. Non si applica il limite di 250mila0 euro annui previsto in altri ambiti fiscali. I crediti relativi al secondo trimestre 2025 restano utilizzabili fino al 31 dicembre 2026, con possibilità di rimborso diretto entro il 30 giugno 2027. È obbligatoria la conservazione delle fatture elettroniche, che devono riportare la targa del veicolo rifornito, e dei documenti di accompagnamento telematici (e-Das).
Sul piano normativo, il Decreto legislativo 43/2025 e il quello attuativo del 14 maggio hanno modificato l’aliquota normale di accisa sul gasolio, aumentata a 632,40 euro per mille litri a partire dal 15 maggio 2025. Contestualmente è stata introdotta un’aliquota ridotta di 617,40 euro per mille litri per i gasoli paraffinici di sintesi o idrotrattamento (Hvo) immessi in consumo tal quali, a condizione che rispettino i criteri di sostenibilità della direttiva europea 2018/2001 (Red II) e che utilizzino materie prime indicate nell’allegato IX della stessa direttiva. L’agevolazione è prevista per un periodo di cinque anni, fino al 2030.
Per gli autotrasportatori, tuttavia, resta ferma l’aliquota agevolata di 403,22 euro per mille litri fissata dall’art. 24-ter, che costituisce la base per il calcolo del credito trimestrale. L’effettiva misura del rimborso dipende quindi dall’aliquota di accisa con cui il carburante è stato immesso in consumo: maggiore è il livello di tassazione in origine, più ampio è il credito riconosciuto. In assenza di informazioni precise sulla tipologia di Hvo acquistato, ai fini della dichiarazione si assume l’aliquota ridotta di 617,40 euro per mille litri, evitando così contestazioni su eventuali dichiarazioni inesatte.
Il quadro normativo rafforza inoltre il principio di tracciabilità e conformità ambientale. Già il Decreto-legge 57/2023 aveva esteso il regime di favore anche agli Hvo tal quali, subordinandolo però al rispetto delle regole di impiego. Le nuove disposizioni chiariscono che la differenziazione fiscale dipende esclusivamente dalla qualificazione delle materie prime secondo l’allegato IX della Red II, con conseguenze dirette sulla misura del rimborso spettante agli esercenti.































































