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    Come organizzare il rientro dell’autista nel trasporto internazionale

    Una delle principali novità portate all’autotrasporto internazionale dal Regolamento UE 1054/2020 (che fa parte del Primo Pacchetto Mobilità) è l’obbligo di far rientrare “a casa” gli autisti per un riposo settimanale dopo tre o quattro settimane consecutive di viaggio (l’intervallo varia da come prende i riposi settimanali). Ma come si applica concretamente questa norma? Il regolamento la impone, ma non la spiega nei dettagli, quindi è intervenuta la Commissione Europea, che ha fornito importanti chiarimenti.

    Il luogo di rientro

    Il primo chiarimento riguarda il luogo dove l’autista deve tornare. L’ottavo paragrafo dell’articolo 8 fa riferimento a due situazioni: la sede dell’azienda di autotrasporto dove l’autista è normalmente stabilito oppure il luogo di residenza dell’autista, se diverso dal primo. Ma lo stesso Regolamento afferma che “gli autisti sono liberi di scegliere dove trascorrere il loro periodo di riposo”, e perciò il luogo lo decide sempre l’autista e non l’impresa di autotrasporto.

    Se l’autista non fa alcuna scelta, l’azienda può proporgli la scelta tra questi due luoghi (per esempio tramite email) ma non può indicare un altro posto, come per esempio una filiale estera. Ma la decisione finale dipende sempre dall’autista, che può anche decidere di andare in un posto completamente diverso (come casa di amici in qualsiasi Paese o una località di vacanza) e l’azienda deve sempre fornirgli la possibilità di tornare al veicolo al termine del periodo di riposo. In tutti i casi, l’autista non può esonerare il datore di lavoro dall’obbligo di organizzare il lavoro per permettergli il rientro “a casa”.

    Riassumendo, il datore di lavoro è tenuto ad offrire al conducente la possibilità di tornare al suo luogo di residenza o alla sede operativa della società attraverso un'adeguata organizzazione del lavoro. Tale organizzazione deve essere intrapresa attivamente, ossia senza specifiche richieste da parte del conducente. Per quanto riguarda il luogo del riposo, è una questione che deve essere decisa dal conducente.

    La Commissione Europea fa un esempio concreto: “Un autista polacco residente in Slovacchia e dipendente di una società con sede in Polonia effettua operazioni di trasporto tra la Francia e la Spagna. Il datore di lavoro deve offrirgli la scelta e organizzare il lavoro di conseguenza, in modo da consentire al conducente di tornare regolarmente al luogo di residenza (Slovacchia) o al centro operativo della società (Polonia). Il conducente può tuttavia informare il datore di lavoro della sua decisione di prendere una pausa per recarsi in un altro luogo, ad esempio nel sud dell'Italia per le vacanze. Dopo l'interruzione, l'autista si recherà direttamente dal luogo in cui si è riposato in Italia al luogo in cui riprenderà a lavorare (Spagna o Francia)”.

    Pagamento delle spese

    Ma chi paga le spese di trasferimento? Dipende dalle situazioni, risponde la Commissione. Se l’autista termina il periodo di lavoro nei due luoghi indicati dal Regolamento (ossia la sua residenza o la sede dell’azienda) e sceglie di restare lì, non ci sono spese aggiuntive per il datore di lavoro. Se invece il luogo dove lascia il camion è distante da questi due posti, “l'obbligo del datore di lavoro di organizzare il ritorno dei conducenti comprende la responsabilità finanziaria di coprire le spese di viaggio”.

    Il terzo caso è quello in cui l’autista decide di trascorrere questo tempo lontano dal camion e anche dai due posti indicati dal regolamento (come per esempio in casa di amici o un luogo di vacanza): in questo caso i costi di viaggio li deve pagare sempre il conducente. Gli stessi principi, aggiunge la Commissione, si applicano ai conducenti che hanno la residenza in un Paese terzo e sono dipendenti dell'impresa stabilita nell'UE.

    Prove del rientro

    Quando l’azienda rispetta questo obbligo, come dimostra di averlo fatto? Tramite i dati del cronotachigrafo, i turni di servizio degli autisti e altri documenti che possono provare che l’impresa ha offerto al conducente la concreta possibilità del rientro, come per esempio biglietti di treni, autobus o aerei o fatture di servizi di trasporto. Tali prove devono essere conservate nella sede dell’azienda di autotrasporto (mentre non deve tenerli l’autista). Gli Stati devono collaborare per svolgere le verifiche.

    La Commissione mette in guardia chi intende costringere gli autisti a rinunciare al rientro: “L'obbligo del datore di lavoro di consentire il regolare rientro di un conducente è di natura organizzativa, combinato con l'obbligo di tenere registri corrispondenti per i controlli da parte delle Autorità competenti. Quindi, una dichiarazione o rinuncia firmata da un autista (ad esempio, nell'ambito di un contratto di lavoro o una dichiarazione che rinuncia in anticipo al diritto di ritorno, ossia prima che l’autista riceva un'offerta dal datore di lavoro) che rinuncia al suo diritto di scegliere il rientro non può esonerare il datore di lavoro dall'obbligo di offrire una reale possibilità di ritorno, né dall'obbligo di organizzare il lavoro di conseguenza”.

    Lavoratori autonomi

    L’ultimo quesito è se l’obbligo del rientro interessa anche chi guida un proprio veicolo, ossia il padroncino. No, risponde la Commissione, perché tale obbligo di applica solo agli autisti dipendenti. Però il Regolamento 561/2006 non definisce le tipologie di rapporto di lavoro, quindi “in assenza di un riferimento alla legislazione nazionale, il concetto deve essere inteso come avente un significato autonomo basato su fattori oggettivi”.

    La Commissione cita sentenze della Corte di Giustizia Europea (C-658/18, punti 88 e seguenti; C-147/17, punti 41 e seguenti; C-316/13, punti 27 e seguenti) e afferma che “la determinazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro dovrebbe essere guidata dai fatti relativi all'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa e non dalla descrizione del rapporto di lavoro ad opera delle parti”.

    Questi riferimenti servono per chiarire il vero stato di “autonomia”. La Commissione aggiunge che “la caratteristica essenziale di un rapporto di lavoro è che per un certo periodo di tempo una persona presta servizi per e sotto la direzione di un'altra persona in cambio dei quali riceve una retribuzione”.

    In tale contesto, “anche se la definizione di ‘autotrasportatore autonomo’ contenuta nella direttiva 2002/15/CE non è di per sé applicabile nel contesto del regolamento (CE) n. 561/2006, si può tener conto anche di tale definizione. Un'attività esercitata come ‘autotrasportatore autonomo’ ai sensi di tale definizione non deve essere considerata come costitutiva di un rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 8 bis, del regolamento (CE) n. 561/2006”.

    In conclusione, la Commissione chiarisce che “i veri lavoratori autonomi non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 8 bis. Tuttavia, una persona che è semplicemente dichiarata lavoratore autonomo ma la cui situazione soddisfa le condizioni che caratterizzano un rapporto di lavoro con un'altra persona (fisica o giuridica), deve invece essere considerata lavoratore subordinato ai fini dell'articolo 8, paragrafo 8 bis, e rientra quindi nel campo di applicazione di questa disposizione”.

    © TrasportoEuropa - Riproduzione riservata - Foto di repertorio
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