L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota numero 831 del 28 gennaio 2026, interviene sul rapporto tra obbligo di geolocalizzazione dei veicoli che trasportano rifiuti pericolosi e disciplina dei controlli a distanza prevista dall’articolo 4 della Legge 300 del 1970. Il chiarimento riguarda le imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, in particolare in categoria 5 per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi conto terzi, tenute ad adeguarsi al sistema di tracciabilità dei rifiuti Rentri introdotto dal Decreto ministeriale 59 del 2023 in attuazione dell’articolo 188-bis del Decreto legislativo 152 del 2006.
La Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro dell’Inl, con nota firmata dal direttore centrale Aniello Pisanti, ha risposto a numerosi quesiti giunti dalle strutture territoriali e dagli operatori, in un contesto d’incertezza interpretativa. La questione era se l’installazione dei sistemi di geolocalizzazione, imposta per adempiere agli obblighi ambientali, richiedesse comunque l’accordo sindacale o l’autorizzazione amministrativa previsti per gli strumenti dai quali possa derivare un controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.
Il nodo nasce dall’intreccio tra normativa ambientale e disciplina giuslavoristica. L’articolo 188-bis del Decreto legislativo 152 del 2006 prevede un sistema di tracciabilità dei rifiuti che include, tra l’altro, i dati relativi ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal decreto attuativo. Il Decreto ministeriale 59 del 2023 disciplina in concreto il Registro Elettronico Nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, imponendo per il trasporto di rifiuti pericolosi l’adozione di sistemi di geolocalizzazione sui veicoli.
Secondo l’Inl, tale previsione configura una prescrizione speciale che diventa condizione per l’esercizio dell’attività di impresa nel settore dei rifiuti pericolosi. In questo perimetro, la geolocalizzazione installata esclusivamente per adempiere all’obbligo di tracciabilità ambientale esula dall’ambito di applicazione dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori. Non è quindi necessario, in questi casi, stipulare un accordo con le rappresentanze sindacali né richiedere un’autorizzazione all’Ispettorato.
L’Ispettorato riconosce che il dispositivo di geolocalizzazione non è strettamente indispensabile alla prestazione lavorativa in sé, poiché l’autista può condurre il mezzo anche in assenza di Gps. Tuttavia, alla luce dell’obbligo imposto dalla normativa ambientale, il sistema diventa un adempimento tecnico imposto dalla Legge per poter svolgere legittimamente l’attività di trasporto di rifiuti pericolosi. In questa prospettiva, la finalità ambientale e di tracciabilità prevale e sottrae l’installazione del dispositivo alla disciplina dei controlli a distanza.
Il chiarimento interviene dopo che, nel 2025, l’Albo nazionale gestori ambientali aveva evidenziato che l’obbligo di geolocalizzazione non comportava automaticamente il venir meno delle garanzie dell’articolo 4, generando dubbi tra imprese e consulenti. Con la nota 831 del 2026, l’Inl delimita con maggiore precisione il perimetro di esenzione, circoscrivendolo all’utilizzo del Gps per le sole finalità di tracciabilità dei rifiuti pericolosi previste dal Rentri.
La linea tracciata dall’Ispettorato è però netta. Se il datore di lavoro utilizza i dati di geolocalizzazione anche per esigenze diverse da quelle ambientali, come l’organizzazione dei turni, la verifica delle soste, la valutazione dell’attività dei conducenti o la tutela del patrimonio aziendale, si rientra nell’ambito dei controlli a distanza. In tali ipotesi torna pienamente applicabile l’articolo 4, comma 1, della Legge 300 del 1970, con obbligo di accordo sindacale o, in mancanza, di autorizzazione amministrativa.
Per le imprese di autotrasporto rifiuti pericolosi l’impatto è operativo. Entro il 31 dicembre 2025 i veicoli iscritti in categoria 5 dovevano essere dotati di sistemi di geolocalizzazione e, dal 1° gennaio 2026, la presenza dei dispositivi deve essere attestata nelle istanze Rentri di iscrizione o variazione del parco veicolare. Secondo le indicazioni diffuse a livello territoriale dalle associazioni di categoria, la trasmissione dei dati al Rentri per i soggetti obbligati decorrerà dal 13 febbraio 2027.
Il chiarimento dell’Inl consente quindi di evitare un aggravio procedurale per le aziende che installano il Gps esclusivamente per rispettare l’obbligo ambientale. Allo stesso tempo, mantiene integre le tutele dei lavoratori qualora lo strumento venga impiegato per finalità ulteriori rispetto alla tracciabilità dei rifiuti, con possibili conseguenze sul piano ispettivo e disciplinare in caso di utilizzi non conformi.
































































