La sospensione breve della patente è una delle novità più importanti introdotte nella più recente riforma del Codice della Strada. Pensata come misura rapida e mirata per sanzionare le infrazioni più gravi, questa nuova modalità consente alle Autorità di ritirare temporaneamente la patente per un periodo che va da sette a quindici giorni, che può essere raddoppiato in caso di recidiva entro due anni. La circolare del Ministero dell’Interno numero 300/STRAD/1/0000019441.U/2025 del 25 giugno 2025 chiarisce come e quando questo strumento può essere applicato, delimitandone i confini operativi.
La sospensione breve si applica solo a determinate violazioni, elencate dall’articolo 218-ter del Codice della Strada, come l’uso del cellulare alla guida, l’eccesso di velocità oltre una certa soglia o la guida contromano in autostrada. Ma non è sufficiente che la condotta sia grave: per attivare la procedura, è necessario che il conducente abbia meno di venti punti sulla patente al momento dell’infrazione e che sia identificato nello stesso momento dell’accertamento della violazione. Ciò significa che l’agente deve conoscere l’identità del conducente mentre sta formalizzando il verbale: non è ammessa, per esempio, un’identificazione differita tramite targa o con comunicazioni successive.
Il principio della contestualità è stato oggetto di particolare attenzione da parte della circolare. Il testo chiarisce che non è indispensabile che la ricostruzione della violazione avvenga immediatamente, ma è fondamentale che l’identità del conducente sia nota nel momento in cui il fatto viene verbalizzato. Ciò consente l’applicazione della sospensione, per esempio, in caso d’incidenti dove l’infrazione emerge solo successivamente, purché il conducente sia stato identificato già sul posto. Stesso discorso vale per i controlli sui tempi di guida dei conducenti professionisti: se il controllo dei dati del cronotachigrafo avviene in presenza del conducente, si può procedere alla sospensione.
Non rientrano invece nella nuova disciplina le violazioni accertate tramite dispositivi automatici, come gli autovelox o le telecamere delle Ztl, dove l’identificazione del conducente avviene successivamente. Sono esclusi anche i casi di mancata comunicazione dei dati del conducente o di mancata esibizione dei documenti, perché manca quel legame temporale diretto tra la contestazione e la presenza fisica del trasgressore.
La circolare affronta anche la questione delle patenti estere. In caso di sospensione breve, il documento può essere restituito prima del termine se il conducente dichiara di voler lasciare l’Italia. Resta comunque in vigore il divieto di guida sul territorio nazionale per un periodo di due anni. Se il soggetto viene sorpreso a guidare durante questo periodo di tempo, si applicano le sanzioni previste per la violazione della sospensione, ma non la revoca della patente, che vale solo per i documenti italiani.
Un altro chiarimento riguarda i conducenti professionali: ai fini del calcolo dei venti punti, si considera esclusivamente la patente di guida e non i punteggi associati a Cqc o Cap. Dal punto di vista operativo, la circolare fornisce precise indicazioni agli agenti accertatori. È fondamentale che, al momento del controllo, venga verificato il saldo punti della patente, perché se il punteggio è pari o superiore a venti, la sospensione breve non si può applicare.
Inoltre, accertamento e identificazione devono avvenire nello stesso momento, senza soluzione di continuità. Il verbale deve contenere, oltre alla sanzione amministrativa, l’indicazione chiara del provvedimento di sospensione e della sua durata. In presenza di patente estera, eventuali dichiarazioni di rimpatrio devono essere annotate e il documento può essere restituito, mantenendo però il divieto di guida in Italia.
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