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Podcast K44

Cronaca

  • Camionista denunciato per furto in logistica nel Reggiano

    Camionista denunciato per furto in logistica nel Reggiano

    Un autotrasportatore di 59 anni residente a Parma è stato denunciato per furto aggravato dopo aver nascosto capi Armani per circa 1.600 euro nel proprio camion durante un'operazione di carico in un'azienda di logistica di Castelnovo di Sotto, nel Reggiano.

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  • Cambio a Livorno nella gestione del Terminal Calata Orlando

    Cambio a Livorno nella gestione del Terminal Calata Orlando

    Il terminal Calata Orlando del porto di Livorno passa sotto il controllo diretto dei Gruppi Fratelli Neri e Nova Marine Carriers, che hanno acquisito la maggioranza dalla holding NR Investimenti. La quota restante rimane alla famiglia Alberti.

    Bruxelles fissa nuovi livelli per i controlli su strada dell’Adr

    La Commissione Europea ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 13 ottobre 2025 la Direttiva delegata (UE) 2025/1801, che aggiorna in modo sostanziale le regole sui controlli al trasporto su strada di merci pericolose in regime Adr. L’atto, emanato il 23 giugno 2025, adegua gli allegati I e II della Direttiva (UE) 2022/1999 agli sviluppi tecnici più recenti, introducendo una nuova lista di controllo per le ispezioni e una revisione delle categorie di rischio delle infrazioni. La Commissione spiega che l’obiettivo è rafforzare la coerenza e la trasparenza dei controlli Adr in tutta l’Unione, migliorando la sicurezza lungo l’intera filiera logistica. Le modifiche tengono conto delle revisioni tecniche periodiche del sistema Adr e delle raccomandazioni del Comitato delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose.

    La principale novità operativa è l’introduzione di una nuova lista di controllo per le ispezioni su strada, che diventerà obbligatoria per tutti gli organismi di controllo nazionali. Il documento, allegato alla Direttiva, definisce i criteri per verificare la conformità di veicoli, cisterne e contenitori Adr, la presenza e validità dei certificati di omologazione, l’aggiornamento della documentazione di trasporto e la dotazione di sicurezza a bordo. Ogni punto è collegato a un riferimento preciso della normativa Adr, così da garantire uniformità di applicazione.

    Un altro elemento importante è la ridefinizione delle categorie di rischio delle infrazioni, che saranno suddivise in tre livelli: rischio elevato, rischio medio, rischio ridotto. Nella categoria I rientrano infrazioni che comportano il fermo immediato del veicolo - come perdite di sostanze pericolose, mancanza di documentazione o assenza del certificato Adr del conducente - o eventi con gravi conseguenze come rischio elevato di morte, gravi lesioni personali o danni significativi all'ambiente. La categoria II riguarda violazioni di media entità - come estintori non funzionanti o errori nelle marcature, che richiedono correzioni immediate - o eventi con rischio di lesioni personali o danni all'ambiente. La categoria III include errori formali o minori, che potranno essere sanati successivamente, o eventi con rischio ridotto di lesioni personali o di danni all'ambiente.

    Il nuovo quadro rafforza anche la tracciabilità delle responsabilità lungo la catena logistica: la Direttiva richiama esplicitamente i ruoli di speditori, trasportatori, destinatari, caricatori, imballatori, addetti al riempimento, operatori di cisterne e scaricatori. Ogni soggetto è tenuto a verificare la conformità alle disposizioni Adr, riducendo le aree di ambiguità interpretativa e rendendo più chiara la distribuzione delle responsabilità in caso di non conformità.

    Sul piano documentale, la Direttiva 2025/1801 stabilisce che tutti i documenti obbligatori – compresi certificati di formazione, approvazioni dei veicoli e istruzioni scritte Adr – devono trovarsi nella cabina di guida e essere immediatamente disponibili per l’ispezione. È ammessa la documentazione digitale solo in presenza di garanzie di accesso rapido e verificabile, come stabiliscono le pratiche Adr . L’assenza o l’irregolarità dei documenti può determinare il fermo del veicolo e l’applicazione di sanzioni amministrative e penali, come specificato nei nuovi allegati.

    Per le imprese di trasporto e logistica, la direttiva comporta un adeguamento delle procedure interne e dei programmi di formazione. Le aziende dovranno verificare se i materiali trattati rientrano nelle nuove classi di rischio, aggiornare la documentazione e le istruzioni operative, e assicurarsi che il personale disponga di certificazioni Adr aggiornate. È inoltre richiesto di riesaminare l’obbligo di nomina del consulente Adr, alla luce delle nuove soglie e deroghe previste.

    La Direttiva fa riferimento anche alle novità dell’Adr 2025, come i nuovi numeri Onu e revisioni delle soglie di pericolosità per alcune categorie di materiali, tra cui batterie al litio, composti contenenti piombo e rifiuti metallici. Le tabelle aggiornate, pubblicate negli allegati della Direttiva, riflettono l’allineamento con l’Adr e con le raccomandazioni Unece. Secondo la Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, la Direttiva 2025/1801 entrerà in vigore venti giorni dopo la pubblicazione, quindi il 2 novembre 2025. Gli Stati membri avranno tempo fino al 23 giugno 2026 per completare il recepimento nazionale, mentre le nuove procedure diventeranno pienamente operative dal 24 giugno 2026.

    © TrasportoEuropa - Riproduzione riservata - Foto di repertorio
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