La Commissione Europea ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 13 ottobre 2025 la Direttiva delegata (UE) 2025/1801, che aggiorna in modo sostanziale le regole sui controlli al trasporto su strada di merci pericolose in regime Adr. L’atto, emanato il 23 giugno 2025, adegua gli allegati I e II della Direttiva (UE) 2022/1999 agli sviluppi tecnici più recenti, introducendo una nuova lista di controllo per le ispezioni e una revisione delle categorie di rischio delle infrazioni. La Commissione spiega che l’obiettivo è rafforzare la coerenza e la trasparenza dei controlli Adr in tutta l’Unione, migliorando la sicurezza lungo l’intera filiera logistica. Le modifiche tengono conto delle revisioni tecniche periodiche del sistema Adr e delle raccomandazioni del Comitato delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose.
La principale novità operativa è l’introduzione di una nuova lista di controllo per le ispezioni su strada, che diventerà obbligatoria per tutti gli organismi di controllo nazionali. Il documento, allegato alla Direttiva, definisce i criteri per verificare la conformità di veicoli, cisterne e contenitori Adr, la presenza e validità dei certificati di omologazione, l’aggiornamento della documentazione di trasporto e la dotazione di sicurezza a bordo. Ogni punto è collegato a un riferimento preciso della normativa Adr, così da garantire uniformità di applicazione.
Un altro elemento importante è la ridefinizione delle categorie di rischio delle infrazioni, che saranno suddivise in tre livelli: rischio elevato, rischio medio, rischio ridotto. Nella categoria I rientrano infrazioni che comportano il fermo immediato del veicolo - come perdite di sostanze pericolose, mancanza di documentazione o assenza del certificato Adr del conducente - o eventi con gravi conseguenze come rischio elevato di morte, gravi lesioni personali o danni significativi all'ambiente. La categoria II riguarda violazioni di media entità - come estintori non funzionanti o errori nelle marcature, che richiedono correzioni immediate - o eventi con rischio di lesioni personali o danni all'ambiente. La categoria III include errori formali o minori, che potranno essere sanati successivamente, o eventi con rischio ridotto di lesioni personali o di danni all'ambiente.
Il nuovo quadro rafforza anche la tracciabilità delle responsabilità lungo la catena logistica: la Direttiva richiama esplicitamente i ruoli di speditori, trasportatori, destinatari, caricatori, imballatori, addetti al riempimento, operatori di cisterne e scaricatori. Ogni soggetto è tenuto a verificare la conformità alle disposizioni Adr, riducendo le aree di ambiguità interpretativa e rendendo più chiara la distribuzione delle responsabilità in caso di non conformità.
Sul piano documentale, la Direttiva 2025/1801 stabilisce che tutti i documenti obbligatori – compresi certificati di formazione, approvazioni dei veicoli e istruzioni scritte Adr – devono trovarsi nella cabina di guida e essere immediatamente disponibili per l’ispezione. È ammessa la documentazione digitale solo in presenza di garanzie di accesso rapido e verificabile, come stabiliscono le pratiche Adr . L’assenza o l’irregolarità dei documenti può determinare il fermo del veicolo e l’applicazione di sanzioni amministrative e penali, come specificato nei nuovi allegati.
Per le imprese di trasporto e logistica, la direttiva comporta un adeguamento delle procedure interne e dei programmi di formazione. Le aziende dovranno verificare se i materiali trattati rientrano nelle nuove classi di rischio, aggiornare la documentazione e le istruzioni operative, e assicurarsi che il personale disponga di certificazioni Adr aggiornate. È inoltre richiesto di riesaminare l’obbligo di nomina del consulente Adr, alla luce delle nuove soglie e deroghe previste.
La Direttiva fa riferimento anche alle novità dell’Adr 2025, come i nuovi numeri Onu e revisioni delle soglie di pericolosità per alcune categorie di materiali, tra cui batterie al litio, composti contenenti piombo e rifiuti metallici. Le tabelle aggiornate, pubblicate negli allegati della Direttiva, riflettono l’allineamento con l’Adr e con le raccomandazioni Unece. Secondo la Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, la Direttiva 2025/1801 entrerà in vigore venti giorni dopo la pubblicazione, quindi il 2 novembre 2025. Gli Stati membri avranno tempo fino al 23 giugno 2026 per completare il recepimento nazionale, mentre le nuove procedure diventeranno pienamente operative dal 24 giugno 2026.

























































