I partecipanti ai corsi di formazione per conseguire o rinnovare la Carta di Qualificazione del Conducente che non possono partecipare a causa delle Covid-19 (nel caso di malattia, quarantena o isolamento fiduciario) potranno riprendere il corso entro sei mesi, che sono calcolati dal giorno della prima assenza. Lo afferma la circolare del ministero dei Trasporti numero 28630 del 14 ottobre 2020. Il testo precisa che “quando l’allievo potrà riprendere la frequenza delle lezioni, sarà cura del soggetto erogatore del corso organizzare per lo stesso, con gli strumenti consentiti dalle disposizioni di settore vigenti, la frequenza delle lezioni relative agli argomenti mancanti per il completamento del percorso formativo”. La circolare spiega come l’erogatore del corso e l’allievo devono comunicare l’assenza causata da Covid-19 e assicurare il recupero.
CIRCOLARE MINISTERO TRASPORTI 28630 SU RECUPERO CORSI CQC PER COVID-19
