Il Comitato Centrale dell’Albo nazionale degli autotrasportatori, con la circolare numero 4505 del 19 novembre 2025, ha fornito chiarimenti sulla disciplina dei tempi di pagamento nel trasporto merci su strada alla luce delle novità introdotte dalla Legge 18 luglio 2025 numero 105. La nota precisa che il quadro normativo non modifica il termine massimo per il pagamento dei corrispettivi dovuti ai vettori e dettaglia le procedure utili per segnalare comportamenti scorretti da parte dei committenti.
La circolare ribadisce che il limite dei sessanta giorni dalla data di emissione della fattura da parte del vettore, già previsto dal Decreto Legislativo 231/2002 e dal Decreto Legge 112/2008, rimane invariato. L’intervento del legislatore, spiega il Comitato Centrale citando la Legge 105/2025, riguarda invece il rafforzamento degli strumenti di tutela, con l’estensione al settore dell’autotrasporto dell’istituto dell’abuso di dipendenza economica.
La norma consente all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di avviare accertamenti d’ufficio o su segnalazione del creditore quando il mancato pagamento risulta diffuso e reiterato. Nei casi più gravi le sanzioni possono raggiungere il dieci percento del fatturato annuo dell’impresa committente, come previsto dall’articolo 15 della Legge 287/1990. Secondo la circolare, l’obiettivo è rendere più efficace il contrasto ai ritardi strutturali nella liquidazione dei servizi di trasporto, che incidono sulla stabilità finanziaria delle imprese della filiera logistica.
Il Comitato Centrale comunica di aver avviato un dialogo con l’Autorità garante per definire procedure comuni e assicurare supporto alle imprese creditrici nella fase di segnalazione. Il coinvolgimento diretto dell’Albo risponde all’esigenza di facilitare la raccolta delle informazioni necessarie per verificare la reiterazione dell’inadempienza. La circolare chiarisce che l’anonimato del segnalante viene garantito e che tutti i dati trasmessi sono trattati nel rispetto della riservatezza.
Le imprese possono inviare la segnalazione tramite posta elettronica certificata all’indirizzo albo.autotrasporto@pec.mit.gov.it allegando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta secondo il modello fornito dalla circolare e le tabelle previste negli allegati. La tabella 1, obbligatoria, individua il committente o i committenti da segnalare; la tabella 2, non obbligatoria ma raccomandata, contiene elementi utili per comprendere meglio la diffusione del fenomeno. È inoltre richiesta la trasmissione dell’elenco delle fatture pagate in ritardo e di quelle scadute e non pagate, raccolte nella tabella 3. Le tabelle devono essere restituite anche in formato modificabile, così da consentire una verifica accurata dei dati.
Il Comitato Centrale ricorda che la documentazione deve essere compilata in modo da dimostrare la reiterazione dell’inadempienza e che è opportuno indicare un periodo di riferimento di almeno sei mesi. La scelta di un arco temporale semestrale risponde alla necessità di accertare che il ritardo non sia episodico ma rappresenti una condotta abituale del committente. La circolare, nel complesso, vuole uniformare il comportamento degli operatori e a rafforzare il presidio istituzionale su uno dei principali fattori di criticità finanziaria per le imprese di autotrasporto.




























































