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    Come il contratto di autotrasporto può regolare i tempi di attesa

    La questione delle attese per le operazioni di carico e scarico dei veicoli industriali rappresenta un elemento di grande attenzione, sia per il committente che per il vettore e talvolta può essere confuso con quello legato invece ai cosiddetti – e non meno importanti - “prevedibili tempi massimi per le operazioni di carico e/o scarico” della merce, che sono previsti e costituiscono l’indicazione uno degli elementi previsti come essenziali previsti dalla Legge affinché un contratto sia inteso come in forma scritta.

    È quindi importante una maggior sensibilizzazione delle parti contrattuali su questi temi per una corretta redazione dei modelli contrattuali che portino ad una operatività senza intoppi o rischio di contenzioso nello svolgimento dei servizi. La legge riconosce al vettore un indennizzo in caso di eccessive attese per le operazioni di carico e scarico della merce.

    Per quanto riguarda le modalità applicative dei tempi di attesa ai fini del carico e scarico previsti nei contratti di trasporto, siano essi stipulati in forma scritta o verbale, vale quanto segue:

    1. la disciplina si applica indipendentemente dalla forma adottata per la stipulazione del contratto di trasporto e a condizione che le operazioni di carico e scarico avvengano nel territorio nazionale
    2. per luogo di carico e scarico e per punto di carico e scarico devono, rispettivamente, intendersi l'ambito territoriale, interno o esterno all'impianto, presso il quale si svolgono le procedure dedicate all'accettazione del mezzo, e la postazione all'interno dell'impianto presso la quale avvengano fisicamente le operazioni di carico e scarico (fermo restando che vi può essere coincidenza tra il luogo e il punto di carico e scarico)
    3. il periodo di franchigia connesso all'attesa dei veicoli per potere eseguire le operazioni di carico e scarico non può essere superiore alle due ore di attesa per il carico e alle due ore di attesa per lo scarico, e decorre dal momento di arrivo del vettore al luogo di carico e scarico, ovvero al punto di carico e scarico in caso di coincidenza tra il luogo ed il punto di carico e scarico
    4. il computo dei tempi di attesa inizia dall'orario di arrivo del vettore al luogo di carico e scarico, ovvero dall'orario indicato nelle indicazioni scritte fornite dal committente prima dell'inizio del trasporto, nel caso di un arrivo anticipato
    5. il vettore è tenuto a produrre una apposita certificazione circa l'orario di arrivo al luogo e/o al punto di carico e scarico e l'orario di inizio di tali operazioni, certificazione rilasciata, alternativamente, dal mittente, dal destinatario, dal caricatore, o da un soggetto da loro incaricato, oppure, in mancanza, da altro soggetto addetto a sovrintendere le operazioni di carico e scarico. Ove non sia possibile, da parte del vettore, acquisire una tale certificazione, egli sarà tenuto a comprovare gli orari attraverso la produzione della registrazione del tachigrafo e/o di altra documentazione idonea a tale fine
    6. il periodo di franchigia non comprende il tempo necessario per eseguire materialmente le operazioni di carico e scarico, né i tempi di attesa durante i periodi di inattività del mittente o del destinatario, qualora detti periodi siano stati segnalati nelle indicazioni scritte fornite al vettore prima dell'inizio del trasporto.

    I tempi di attesa rientranti nel periodo di franchigia devono essere calcolati singolarmente per ogni operazione di carico e scarico.
    Il vettore non ha diritto ad alcun indennizzo quando:

    1. il superamento del periodo di franchigia avvenga per cause a lui imputabili o qualora non abbia messo a disposizione il veicolo per le operazioni di carico e scarico;
    2. non osserva le indicazioni che il committente è tenuto a fornire circa il luogo e l'orario in cui sono previste le operazioni di carico e scarico;
    3. il vettore non osserva quelle indicazioni date dal committente sulle modalità e sull'orario di accesso dei veicoli ai punti di carico e scarico, qualora non coincidano con i luoghi di carico e scarico, in quelle ipotesi in cui l'accesso debba essere cadenzato in modo da potere tenere conto dei tempi tecnici necessari al completamento delle operazioni e dei passaggi procedurali relativi alle verifiche ed all'identificazione all'ingresso del luogo di carico e scarico.

    Salvo diverse pattuizioni scritte tra le parti, ai fini della corresponsione dell'indennizzo, il vettore deve fare pervenire al mittente, entro trenta giorni dall'evento, una comunicazione scritta riguardante il superamento dei tempi di franchigia, completa della prescritta documentazione.

    Fermo quanto sopra occorrerà prestare attenzione al singolo caso, e considerare la redazione di una corretta previsione contrattuale. Chiaramente è fondamentale che le indicazioni scritte dal mittente fornite al vettore circa il luogo e l'orario d'inizio delle operazioni di carico o di scarico delle merci trasportate siano in linea e coerenti, poiché in difetto le eccessive attese per le operazioni di carico e scarico della merce, possono essere anche imputabili al mittente che non fornisce al vettore precise indicazioni scritte al riguardo.

    Avvocato Maria Cristina Bruni

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