- Dal 1° gennaio 2026 le autorizzazioni multilaterali Cemt per il trasporto internazionale di merci su strada sono rilasciate esclusivamente in formato digitale attraverso la piattaforma dell’International Transport Forum. Licenza e libretto di viaggio elettronici sostituiscono i documenti cartacei, con obblighi operativi diretti per imprese e conducenti.
- Il nuovo sistema impone l’associazione univoca tra licenza, veicolo e singolo viaggio, con compilazione obbligatoria del logbook digitale. I dati inseriti diventano determinanti per i controlli su strada e per il rinnovo delle autorizzazioni, incidendo sull’accesso al contingente nazionale e sulle graduatorie Mit.
- La circolare del ministero dell’Interno del 27 gennaio 2026 definisce le modalità di verifica tramite qr code e piattaforma centrale. Per le imprese aumenta la tracciabilità dei viaggi ma anche la responsabilità sulla correttezza dei dati, con possibili conseguenze sanzionatorie e amministrative in caso di irregolarità.
Dal 1° gennaio 2026 le autorizzazioni multilaterali Cemt per il trasporto internazionale di merci su strada non si presentano più con licenza e libretto di viaggio cartacei. Il sistema entra a regime in formato digitale attraverso l’Ecmt Digital System sviluppato dall’International Transport Forum presso l’Ocse, con accesso via portale web e con l’app mobile Ecmt Licence pensata per conducenti e organi di controllo. Per le imprese italiane la cornice nazionale è già stata aggiornata con il Decreto Direttoriale Mit numero 325 del 22 settembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 settembre 2025, mentre le prime indicazioni operative per i controlli su strada sono state richiamate dalla circolare del ministero dell’Interno del 27 gennaio 2026.
Il cambiamento riguarda un perimetro ampio: il regime Cemt si applica in un’area che comprende 43 Paesi aderenti al contingente multilaterale, con possibili riserve e limitazioni territoriali segnalate sulla singola licenza. Per un’impresa di autotrasporto la novità non è solo la smaterializzazione del documento, ma l’obbligo di far coincidere in modo tracciato licenza, veicolo e viaggio, con un libretto digitale che diventa prova d’uso ai fini dei rinnovi e, allo stesso tempo, base informativa per i controlli.
Le novità si possono articolare in tre punti: licenza digitale, logbook digitale e modalità di esibizione. La licenza Cemt annuale resta il titolo tipico, valido dal 1° gennaio al 31 dicembre e restano anche le autorizzazioni di breve durata con equivalenza fissata a dodici titoli brevi per una licenza annuale. Il decreto ministeriale introduce inoltre una tipologia dedicata ai traslochi internazionali, con autorizzazione annuale associata alla singola targa. In tutti i casi, il documento digitale contiene un codice univoco e due codici qr: quello superiore è leggibile dall’app ufficiale per i controlli, anche in modalità offline e online, mentre quello inferiore consente l’accesso al portale. L’autorizzazione può essere mostrata su smartphone o tablet oppure stampata su carta bianca, senza requisiti di carta speciale.
L’elemento che incide di più sull’operatività quotidiana è il libretto di viaggio elettronico. Ogni viaggio svolto “a copertura” della licenza deve essere registrato con dati che includono partenza e arrivo, Paesi e luoghi di carico e scarico, peso lordo in tonnellate con un decimale, chilometri, targhe di motrice e rimorchio o semirimorchio, dati del conducente. L’obbligo non è meramente formale: la compilazione corretta diventa la prova dell’effettivo utilizzo, quindi un requisito sostanziale per chi vuole conservare le autorizzazioni nel tempo.
Per le imprese, la gestione in piattaforma introduce una logica “una licenza un viaggio”: ogni licenza può essere usata su un solo veicolo e per un solo viaggio alla volta, e deve essere associata preventivamente al viaggio indicando correttamente punti di partenza e destinazione, itinerario e dati del carico. Anche i viaggi a vuoto entrano nel perimetro, perché la licenza si lega alla missione e non solo al trasporto con merce. Ne discende una conseguenza operativa: la pianificazione e l’assegnazione della licenza diventano un’attività da presidiare con procedure interne, perché l’allineamento tra dati inseriti e situazione reale è ciò che gli organi di controllo verificano in tempo reale.
La digitalizzazione non elimina però tutti gli obblighi cartacei a bordo. La documentazione tecnica legata ai requisiti del veicolo resta in originale: certificati di conformità per emissioni, rumore e sicurezza nelle categorie previste, documenti d’idoneità tecnica di rimorchi e semirimorchi se applicabili, certificati di revisione del veicolo e, quando il mezzo non è di proprietà dell’impresa, il contratto di locazione o di noleggio senza conducente. La piattaforma consente di caricare allegati, ma la regola operativa per i controlli resta la disponibilità del cartaceo sul veicolo. Accanto a questo, rimangono gli altri documenti tipici del trasporto internazionale: licenza comunitaria o copia conforme, lettera di vettura, eventuali documenti doganali, carte tachigrafiche e attestazioni collegate ai tempi di guida e riposo.
L’International Transport Forum governa l’architettura del sistema, gli account e le regole comuni, mentre le Autorità nazionali emittenti continuano a gestire la quota e l’assegnazione delle licenze alle imprese. Le associazioni di categoria hanno già iniziato a diffondere circolari e istruzioni operative per accompagnare la fase iniziale, ma per un’azienda la responsabilità resta interna: anagrafica veicoli aggiornata, conducenti abilitati in app, procedure su chi crea i viaggi, chi li aggiorna e chi li chiude.
Il 2025 è stato un anno di transizione con sperimentazioni e familiarizzazione e dal 1° gennaio 2026 il rilascio avviene in digitale e le licenze annuali 2025 hanno esaurito la loro validità al 31 dicembre 2025. In Italia, la disciplina aggiornata sulle autorizzazioni internazionali deriva dal Decreto direttoriale di settembre 2025, mentre la circolare del 27 gennaio 2026 fornisce il quadro pratico per i controlli su strada. Ne consegue che i primi mesi del 2026 sono, per molte imprese, un passaggio in cui si consolidano prassi di uso della piattaforma e di coordinamento con gli autisti, soprattutto sulle tratte dove la copertura di rete è discontinua.
Gli operatori devono considerare il rischio di non conformità. Alcuni Paesi applicano riserve o limitazioni territoriali che sono codificate sull’autorizzazione, che possono determinare divieti o condizioni aggiuntive di utilizzo. Per un’impresa che opera su corridoi extra-Ue o su rotte con attraversamenti multipli, la lettura delle restrizioni associate al titolo diventa parte integrante della pianificazione, perché la verifica in piattaforma rende più immediato rilevare incoerenze tra tratta effettiva e titolo.
Il passaggio al digitale si traduce per le aziende in tre elementi: riduzione delle falsificazioni, semplificazione dei controlli e tracciabilità. Il sistema con qr code, codice univoco e consultazione centralizzata riduce lo spazio per duplicazioni o uso improprio. Per contro, richiede disciplina sui dati: un errore d’inserimento o un aggiornamento mancato nel logbook può diventare un elemento visibile durante un controllo, con possibili contestazioni sulla regolarità del viaggio.
Dal punto di vista delle verifiche su strada, la circolare del Viminale richiama modalità che possono ridurre i tempi di fermo ma aumentare l’accuratezza dell’accertamento. L’organo di controllo può leggere il qr con l’app ufficiale, anche offline grazie a basi dati aggiornate, oppure accedere al portale tramite qr o inserendo manualmente il codice univoco. In sede di controllo diventano visibili dati anagrafici dell’autorizzazione, Autorità emittente, impresa, eventuali restrizioni, veicolo associato, dettagli del viaggio corrente e storico dei viaggi già effettuati con quella licenza. Inoltre, l’esito del controllo può essere registrato nel sistema e restare disponibile per un periodo indicato in dodici mesi, creando continuità informativa tra controlli svolti in Paesi diversi.
Questa tracciabilità sposta il baricentro dalla “presenza del documento” alla “coerenza del dato”. Da qui discendono alcune aree operative critiche. La prima è l’associazione corretta dell’autorizzazione: se ciascuna è legata a un veicolo e a un viaggio, la sostituzione del mezzo o l’interruzione del viaggio richiede procedure chiare. Le indicazioni operative prevedono che, in caso di necessità di sostituzione durante lo stesso viaggio, sia possibile dover esibire entrambi i documenti digitali, quello originario e quello sostitutivo, per ricostruire la continuità del trasporto. La seconda area è la gestione di veicoli non di proprietà: l’uso è ammesso ma richiede che il veicolo sia inserito in anagrafica e che il contratto di locazione o di noleggio sia a bordo. La terza area è la qualità del logbook, che ha un valore amministrativo, perché incide sulla possibilità di ottenere rinnovi e sul posizionamento in graduatoria.
La disciplina nazionale sui criteri di assegnazione e rinnovo resta un nodo centrale, perché il contingente resta limitato. Per il 2025 all’Italia risultava attribuito un contingente complessivo di 482 autorizzazioni annuali, con una ripartizione che favorisce i veicoli meno emissivi, e con un peso crescente della classe Euro VI. In prospettiva 2026, le regole di rinnovo richiedono un utilizzo minimo, indicato in almeno otto viaggi nei primi undici mesi dell’anno nell’area Cemt, con esclusione dei percorsi svolti interamente tra Paesi See, e con riproporzionamento in caso di titolarità per periodo inferiore. Esiste anche un limite massimo di autorizzazioni rinnovabili per impresa fissato a trenta, che tende a evitare concentrazioni eccessive. In caso di riduzione della quota, la priorità di rinnovo viene graduata con punteggi che distinguono tra viaggi multilaterali e bilaterali, mentre in graduatoria per nuove assegnazioni entra un sistema più articolato che tiene insieme dotazione veicolare per classe ambientale, anzianità e utilizzo documentato.
La graduatoria, per le aziende, è l’area in cui la digitalizzazione può produrre un effetto indiretto ma concreto: se i viaggi sono registrati in modo strutturato, l’evidenza dell’uso diventa più immediata e riduce incertezza e contestazioni. Al tempo stesso, il meccanismo di penalizzazione per insufficiente utilizzo è stato irrigidito, con una decurtazione del 30% del punteggio per chi non ottiene il rinnovo per sottoutilizzo. La conseguenza è operativa prima che amministrativa: diventa razionale concentrare l’impiego delle licenze su tratte e missioni che consentano di raggiungere la soglia minima, evitando che autorizzazioni restino “ferme” perché la gestione interna non riesce ad assegnarle in modo efficiente.
Il decreto Mit rende omogenee modalità e tempi delle richieste delle autorizzazioni Cemt. Le scadenze principali restano quelle autunnali, con termine al 31 ottobre dell’anno precedente per rinnovi e graduatoria Cemt dell’anno successivo, e al 30 settembre per rinnovi e conversioni delle bilaterali in assegnazione fissa. Le richieste di titoli a titolo precario e le autorizzazioni per traslochi possono essere presentate senza un limite temporale annuale, mentre entro il 30 novembre rientrano adempimenti legati alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione e alla restituzione della documentazione di viaggio. Le domande passano via Pec e devono rispettare gli schemi allegati, con pagamenti tramite PagoPa e allegati su anagrafica veicolare e requisiti.
Per un’impresa che opera stabilmente su tratte extra-Ue, il quadro 2026 si colloca inoltre in una sequenza di ulteriori adempimenti digitali in arrivo: dalla progressiva diffusione della lettera di vettura elettronica ai nuovi obblighi doganali e di sicurezza che richiedono anticipazione dei dati prima dell’ingresso in Ue. Senza sovrapporre piani diversi, il punto per l’operatore è che la gestione documentale tende a convergere verso sistemi informativi, e la licenza Cemt digitale si inserisce in questo flusso: non sostituisce il resto, ma riduce l’area “fuori sistema” che, in passato, era tipica delle autorizzazioni cartacee.
Restano infine le ricadute sui controlli e sul rischio sanzionatorio. La circolare operativa non definisce un nuovo apparato di sanzioni, ma richiama che la circolazione senza titolo valido o con titolo non valido rientra nelle fattispecie della disciplina nazionale sul trasporto conto terzi, con importi elevati e possibili misure accessorie come il fermo, mentre la falsificazione si colloca nell’alveo penale e può incidere sui requisiti di onorabilità. Sul versante amministrativo, il decreto ministeriale prevede conseguenze anche “di sistema”, come l’esclusione dalla graduatoria per più anni in caso di violazioni ripetute o falsificazioni e il mancato rinnovo in caso di utilizzo insufficiente o di adempimenti non rispettati. Per la gestione aziendale ciò significa che l’errore non resta confinato al singolo viaggio: può produrre effetti su disponibilità di autorizzazioni negli anni successivi.
Antonio Illariuzzi






























































