La Direzione Generale per la Motorizzazione del ministero dei Trasporti, con la circolare del 15 dicembre 2025, protocollo 36712, interviene per fornire chiarimenti operativi sull’immissione in circolazione dei complessi veicolari combinati trattore-semirimorchio con lunghezza superiore ai 16,50 metri. Il documento è indirizzato agli uffici della Motorizzazione Civile e nasce a seguito di segnalazioni interpretative emerse nell’applicazione della normativa.
Il contesto normativo di riferimento è rappresentato dalla modifica all’articolo 61, comma 2, del Codice della Strada, introdotta dal Decreto Legge 121 del 2021 e convertita dalla Legge 156 del 2021. Tale intervento ha innalzato la lunghezza massima consentita per autoarticolati e autosnodati fino a 18,75 metri, comprensivi degli organi di traino, a condizione che sia certificata l’idoneità dei rimorchi o delle unità di carico al trasporto intermodale strada-rotaia e strada-mare e che siano rispettati gli altri limiti stabiliti dal Regolamento.
Alla modifica legislativa non è però seguito l’aggiornamento del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, il Dpr 495 del 1992. In particolare, l’articolo 216 del Regolamento continua a richiamare, al comma 1, la lunghezza massima dell’autoarticolato pari a 16,50 metri, generando un disallineamento tra fonte primaria e disciplina tecnica di dettaglio. È su questo scarto normativo che la circolare interviene, indicando una linea di comportamento uniforme in attesa dell’armonizzazione del quadro regolatorio.
Il ministero invita quindi gli uffici ad approvare, per l’immissione in circolazione, semirimorchi con dimensioni non eccezionali che, una volta accoppiati al trattore, diano luogo a complessi veicolari di lunghezza superiore a 16,50 metri, purché siano rispettate le prescrizioni tecniche vigenti. Il riferimento resta l’articolo 216 del Regolamento, che disciplina in modo puntuale la posizione dell'asse della ralla e le distanze caratteristiche del semirimorchio.
In particolare, il testo ribadisce che la distanza tra l’asse della ralla e la parte posteriore del semirimorchio deve di 12 metri, mentre la distanza tra l’asse della ralla e un punto qualsiasi della parte anteriore del semirimorchio non deve superare i 2,04 metri. Il rispetto di questi parametri consente di qualificare il veicolo come non eccezionale sotto il profilo della sagoma, anche se il complesso trattore-semirimorchio supera la soglia dei 16,50 metri complessivi.
La circolare chiarisce inoltre che il mancato rispetto delle distanze indicate comporta la classificazione del semirimorchio come veicolo eccezionale per superamento dei limiti di sagoma. In tale ipotesi, la circolazione è subordinata all’applicazione delle procedure previste dall’articolo 10 del Codice della Strada, con le conseguenti autorizzazioni e limitazioni operative. Il richiamo è rilevante per le imprese di autotrasporto e per i costruttori, in quanto delimita in modo netto il perimetro entro cui è possibile operare senza ricorrere al regime dei trasporti eccezionali.
Un ulteriore passaggio della circolare riguarda i veicoli provenienti dall’estero. La direzione generale invita gli uffici a prestare la massima attenzione in fase di immatricolazione, anche nel caso di mezzi già registrati in altri Paesi. Il richiamo sottolinea la necessità di verificare puntualmente la conformità alle prescrizioni tecniche nazionali, evitando automatismi che potrebbero portare all’immissione in circolazione di complessi non coerenti con la disciplina italiana in materia di sagoma e dimensioni.
































































