L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha annunciato il 3 agosto 2026 l'avvio di un'istruttoria sull’acquisizione di Alha Holding da parte di BCube, le due società attive nella logistica delle merci e nell'assistenza aeroportuale. Secondo l'Autorità, questa operazione rischia di ostacolare in modo rilevante la concorrenza negli scali di Malpensa e Fiumicino. Il provvedimento, il numero 32024, è stato deliberato nell'adunanza del 28 luglio 2026 su relazione del presidente Saverio Valentino e pubblicato nel Bollettino numero 31 del 3 agosto.
L'operazione notificata all'Antitrust prevede l'acquisizione del controllo esclusivo di Alha da parte di BCube, o di una società da essa designata, mediante l'acquisto del 100% del capitale sociale. L'accordo di compravendita comprende, all'articolo 11, un patto di non concorrenza e di non sollecitazione a carico di BESpoke. e dei suoi soci, che BCube considera una restrizione accessoria necessaria al trasferimento integrale del valore di Alha: l'Autorità dovrà valutarne l'effettiva accessorietà, in termini di durata, ambito merceologico e geografico, nel corso dell'istruttoria.
I mercati rilevanti individuati dall'Autorità sono tre: la movimentazione delle merci a terra (landside cargo handling) negli scali di Malpensa e Fiumicino, i servizi di rampa (airside cargo handling, ossia il trasferimento delle unità di carico dal magazzino all'aeromobile) a Malpensa, e il trasporto di merci su gomma, quest'ultimo escluso dalla valutazione poiché la quota congiunta delle parti resta largamente sotto l'1%, e non supera il 3% neppure considerando il solo traffico diretto verso aeroporti esteri.
Sull'estensione geografica del mercato della movimentazione a terra si è giocata una parte importante dell'istruttoria preliminare. BCube e Alha sostenevano un bacino di riferimento molto più ampio del singolo aeroporto, esteso fino a 800-1.200 chilometri o dodici ore di viaggio in camion, richiamando il precedente comunitario Klm/Martinair del 2008 e uno studio dell'Osservatorio Most che stima in almeno 600mila tonnellate l'anno il flusso di merci instradato su gomma dall'Italia verso aeroporti esteri. Le audizioni condotte dall'Autorità con i principali vettori clienti delle parti - tra cui Cargolux, Lufthansa e Ita Airways - hanno però ridimensionato questa tesi: la scelta di ricorrere all'aviocamionato, secondo quanto riferito dalle compagnie, dipende da logiche di efficienza del network e non da variazioni, anche significative, dei costi di handling in aeroporto. Su questa base l'Autorità ha confermato la prassi della Commissione Europea, che circoscrive il mercato al singolo scalo.
Nella movimentazione a terra, la quota congiunta dopo la fusione delle parti supererebbe il 55-60% a Malpensa e il 60-65% a Fiumicino e sulla capacità dei magazzini la concentrazione risulta ancora più marcata a Fiumicino, dove le parti deterrebbero l'80-85% degli spazi destinati alle operazioni conto terzi, contro il 60-65% di Malpensa. Nello scalo romano l'unico concorrente rimasto è Hfs, che ha dichiarato all'Autorità di gestire circa il 5-10% dei volumi complessivi e di operare già a piena saturazione degli spazi disponibili. La società ha riferito di aver chiesto invano, sin dal gennaio 2024, un ampliamento delle aree assegnate ad Aeroporti di Roma e all'Enac, arrivando poi a rescindere nel giugno 2025 un contratto con Amazon Air per l'impossibilità di gestirne i volumi.
Sui servizi di rampa a Malpensa, dove la sovrapposizione tra le attività delle parti riguarda gli aeromobili tutto merci, la regolamentazione Enac limita a due il numero di operatori autorizzati ad assistere i voli merci e posta: entrambe le licenze sono in mano al gruppo BCube, tramite Malpensa Logistica Europa, e ad Alha. Nel segmento dei soli aeromobili tutto merci, quello su cui le parti sono effettivamente autorizzate a operare, la quota congiunta dopo la fusione arriverebbe fino all'80% delle merci gestite. Resta più contenuta se calcolata sul totale dei voli, tra il 30 e il 35%, considerando anche la quota belly ed espresso, tra il 40 e il 45% nel solo segmento tutto merci ed express. Ma la posizione delle parti pesa soprattutto perché, secondo quanto riferito da Wfs, i due concorrenti rimasti sullo scalo, lo stesso Wfs e Beta-Trans, restano privi della possibilità di offrire un prodotto integrato di magazzino e rampa che solo la nuova entità potrà garantire.
Il provvedimento segnala inoltre che le parti sono gli unici operatori a Malpensa in grado di fornire alcuni servizi specialistici - controlli veterinari su animali vivi, controlli sanitari su alimenti freschi, trattamento di salme e di materiale radioattivo, mantenimento a temperatura controllata - oggi scambiati tra le due società a condizioni fissate competitivamente, dato che ciascuna dipende dai servizi dell'altra. Dopo l'operazione, questi servizi passerebbero in regime di monopolio alla nuova entità, con il rischio di strategie di esclusione nei confronti degli handler concorrenti. A ciò si aggiungono barriere all'entrata giudicate elevate: la scarsità di spazi disponibili, assente a Fiumicino e limitata a Malpensa, e il contingentamento delle licenze per i servizi di rampa.
Sulla base di questi elementi l'Autorità ha ritenuto che l'operazione sia suscettibile di ostacolare in modo rilevante la concorrenza effettiva, anche per la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante, sia nella movimentazione a terra delle merci a Malpensa e Fiumicino sia nei servizi di rampa a Malpensa. La notifica dell'operazione non era obbligatoria secondo la procedura ordinaria, riservata alle concentrazioni con fatturato nazionale complessivo delle imprese interessate pari o superiore a 595 milioni di euro. L'operazione, non ricorrendo neppure le soglie del Regolamento comunitario sulle concentrazioni (CE 139/2004), resta soggetta alla sola Legge italiana 287/1990. È stata invece attivata la procedura prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, della stessa Legge, applicabile quando ciascuna delle imprese coinvolte supera singolarmente i 36 milioni di euro di fatturato nazionale: una soglia che sia BCube sia Alha hanno superato. Su questa base, ravvisando concreti rischi per la concorrenza, l'Autorità ha chiesto alle parti di procedere alla notifica formale. Le parti hanno dieci giorni di tempo dalla notifica del provvedimento per chiedere di essere sentite, tramite i propri rappresentanti legali o persone delegate e l'istruttoria dovrà concludersi entro novanta giorni dalla delibera, quindi entro la fine di ottobre 2026.
BCube è a capo di un gruppo attivo nel deposito, nella custodia e nella distribuzione delle merci, nelle attività intermodali e nei servizi complementari; attraverso la controllata BCube Air Cargo opera nell'air cargo handling nelle Cargo City degli aeroporti di Roma, Malpensa, Linate e Venezia, con servizi che comprendono la gestione delle operazioni doganali per le importazioni e le esportazioni via aerea. La società è indirettamente controllata dalla famiglia Bonzoni tramite Ellisse Compagnia Finanziaria e nel 2025 ha realizzato un fatturato consolidato di 324 milioni di euro in Italia, inferiore a 500 milioni a livello mondiale.
Alha gestisce invece una rete di undici terminal cargo - uno all'aeroporto di Milano Malpensa, uno a Roma Fiumicino e nove magazzini fuori dal sedime aeroportuale - ed è controllata indirettamente, tramite BESpoke, da una persona fisica che ricopre attualmente la presidenza del consiglio di amministrazione della società. Il fatturato 2025 di Alha, realizzato interamente in Italia, è compreso in una forbice tra 100 e 595 milioni di euro: il dato esatto non è stato reso pubblico nel provvedimento per ragioni di riservatezza.
Antonio Illariuzzi








































































