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Mare

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Autotrasporto

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    Rotte stradali pakistane per evitare lo Stretto di Hormuz

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    Nuovi limiti agli scioperi nella logistica e nell’autotrasporto

    Foto: Filt Cgil Imola
    • Con la deliberazione n. 26/88 dell'11 marzo 2026, la Commissione di Garanzia ha stabilito che le azioni di sciopero nella logistica strumentale al trasporto merci su strada sono soggette alla Legge 146/1990, la norma che disciplina il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. La decisione estende obblighi di preavviso, procedure di raffreddamento e prestazioni indispensabili all'intera filiera.
    • Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti hanno reagito con una nota congiunta di netta contrarietà, sostenendo che la delibera "ribalta completamente quanto già formulato nei quasi 30 anni di applicazione della Legge 146" e chiedendo il ripristino della disciplina contrattuale del Ccnl Logistica. Le tre organizzazioni annunciano richieste di incontro alla Commissione e ai gruppi parlamentari, e non escludono mobilitazioni. Favorevole Confetra.
    • Il provvedimento arriva in un momento in cui la disciplina italiana sullo sciopero è sotto esame in sede europea: il Comitato europeo dei diritti sociali ha già ritenuto le restrizioni previste dalla Legge 146/1990 eccessive rispetto alla Carta sociale europea. La delibera rischia di alimentare ulteriormente il dibattito sull'equilibrio tra continuità dei servizi e libertà sindacale.

     

    L'11 marzo 2026 la Commissione di Garanzia dell'attuazione della Legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha adottato la deliberazione numero 26/88, con cui ha espresso un "avviso" di orientamento destinato a ridefinire in modo sostanziale il perimetro di applicazione della Legge 146/1990 nel settore della logistica e del trasporto merci su strada. La decisione, assunta nella seduta dello stesso giorno con i relatori Ghera e Mariano, stabilisce che le azioni di sciopero riguardanti la logistica strumentale al trasporto merci su gomma sono soggette alla medesima disciplina già applicata alle azioni che interessano direttamente e specificamente il trasporto merci su strada.

    Il ragionamento giuridico alla base della delibera prende le mosse dall'articolo 1, comma 2, lettera a), della Legge 146/1990, che include tra i servizi pubblici essenziali "l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti". La Commissione sottolinea che il legislatore ha scelto il termine "approvvigionamento" — più ampio del semplice "trasporto" — qualificando come essenziale l'intero insieme delle attività finalizzate alla distribuzione dei beni elencati. Tali attività, nella delibera, vengono identificate con quelle normalmente ricondotte alla logistica: ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni.

    A sostegno di questa interpretazione, la Commissione richiama anche il diritto civile. La Legge 30 dicembre 2021, numero 234 ha introdotto nel Codice Civile l'articolo 1677 bis, rubricato "Prestazioni di più servizi riguardanti il trasferimento di cose", che identifica i servizi di logistica come quelli "relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto". La norma codicistica stabilisce un'integrazione funzionale tra le diverse attività logistiche e il trasporto, integrazione che — secondo la Commissione — deve valere anche nell'ambito della Legge 146/1990.

    Un ulteriore appiglio interpretativo viene trovato nello stesso Ccnl Logistica, Trasporto merci e Spedizione, rinnovato il 6 dicembre 2024, che nella sezione dedicata ai "Servizi essenziali da garantire" precisa esplicitamente che "la necessità di garantire il regolare approvvigionamento dei beni di prima necessità comprende, oltre al trasporto, l'intera filiera logistica, dalla movimentazione al deposito, dalla custodia alla conservazione". Per la Commissione, il fatto che le stesse parti sociali abbiano riconosciuto in sede contrattuale il legame tra logistica e servizi essenziali costituisce un elemento di conferma della propria posizione.

    Sul piano operativo, la delibera chiarisce che le proclamazioni di sciopero nel settore devono rispettare i commi 1 e 2 dell'articolo 2 della Legge 146/1990: obbligo di preavviso, indicazione delle motivazioni, della durata e delle modalità dell'astensione collettiva, oltre all'espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione. Questi obblighi scattano per il solo fatto che l'azienda colpita dallo sciopero renda servizi di logistica che interessino beni la cui movimentazione costituisce servizio pubblico essenziale — vale a dire energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità — indipendentemente dal fatto che l'azienda movimenti anche merci di altro tipo.

    Su questo punto la Commissione è particolarmente netta: non è sufficiente che i soggetti proclamanti dichiarino che l'azione di sciopero non interesserà le attività aziendali legate ai beni essenziali. Viene ribadito l'orientamento consolidato della Commissione — supportato dalla sentenza della Corte di Cassazione numero 17082 dell'8 agosto 2011 — secondo cui la Legge 146/1990 si applica ogni volta che l'azione collettiva si svolga "nell'ambito" di un servizio pubblico essenziale, e non può essere elusa frazionando il servizio ed escludendo unilateralmente le prestazioni ritenute indispensabili. L'unica eccezione prevista riguarda il caso in cui il servizio sia limitato a parti strutturalmente e funzionalmente distinte e autonome, di cui solo alcune abbiano la qualifica di servizio essenziale.

    La delibera interviene poi sulle prestazioni indispensabili, confermando quelle già previste dalla disciplina di settore valutata idonea dalla Commissione con delibera del 9 giugno 1994 e recepite nel vigente Ccnl: trasporto di carburante alla rete di pubblico approvvigionamento e di combustibile da riscaldamento, raccolta e distribuzione del latte, trasporto di animali vivi, trasporto di medicinali e forniture per ospedali e case di cura, trasporto di prodotti alimentari di prima necessità. La delibera supera espressamente le precedenti interpretazioni restrittive, secondo cui la Legge 146/1990 si sarebbe applicata alle attività logistiche strumentali al trasporto su gomma solo quando esse avessero riguardato la movimentazione di beni specificamente diretta a garantire l'approvvigionamento di collettività particolarmente meritevoli di tutela, o — con riferimento al rifornimento di generi alimentari — quando le attività fossero programmate con periodicità quotidiana.

    La reazione delle organizzazioni sindacali di categoria è stata immediata e unanimemente critica. Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti hanno diffuso una nota congiunta in cui dichiarano la propria contrarietà a "sottoporre tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori del settore della logistica e del trasporto delle merci alla regolamentazione della Legge 146". Le tre organizzazioni sostengono che la decisione "ribalta completamente quanto già formulato nei quasi 30 anni di applicazione della Legge 146" e travalica il principio fondante della norma, che dovrebbe bilanciare i diritti costituzionali dei cittadini con il diritto di sciopero, senza comprimere quest'ultimo per un intero comparto. I confederali chiedono che sia "ripristinato quanto già oggi disciplinato nel Ccnl" Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, rivendicando il primato della fonte contrattuale su quella regolatoria. Annunciano di aver richiesto un incontro sia alla Commissione sia a tutti i gruppi parlamentari, e avvertono che, in assenza di un esito positivo, "metteranno in campo ogni azione di contrasto all'orientamento della Commissione anche attraverso la mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori del settore".

    Di segno opposto la posizione di Confetra, la confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica, che ha accolto con favore la delibera. Per il presidente Carlo De Ruvo, "la delibera della Commissione rappresenta un punto di equilibrio tra la tutela, da un lato, dell'esercizio del diritto di sciopero e l'esigenza, dall'altro lato, di non penalizzare un servizio pubblico essenziale per la collettività." Confetra sottolinea in particolare la rilevanza dell'obbligo di preavviso, che d'ora in poi si applicherà a qualsiasi proclamazione di sciopero nel settore della logistica collegata al trasporto merci su strada.

    La delibera della Commissione si colloca in un contesto internazionale tutt'altro che favorevole all'impianto della Legge 146/1990. Il Comitato europeo dei diritti sociali, organo del Consiglio d'Europa preposto alla verifica dell'applicazione della Carta sociale europea, ha già ritenuto la disciplina italiana sullo sciopero eccessivamente restrittiva rispetto agli standard continentali, con particolare riferimento a tempi, modalità e sanzioni. La condanna europea, richiamata in più occasioni dai sindacati di base — tra cui Usb, particolarmente attiva sul fronte della critica alla normativa sullo sciopero — viene ora riletta come un argomento ulteriore contro l'estensione della Legge 146/1990 a un settore, come la logistica e il trasporto merci, che per decenni era rimasto ai margini del suo campo di applicazione. La tensione tra l'orientamento espansivo della Commissione e le indicazioni europee in senso opposto è destinata a diventare uno dei terreni di scontro nelle prossime settimane, sia nelle aule parlamentari sia nelle trattative tra le parti.

    Antonio Illariuzzi

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