Il 6 febbraio 2026 Geodis ha diffuso la notizia di una sentenza del giudice di pace di Cremona che riguarda la società stessa, nell’ambito di un ricorso contro una sanzione. La decisione del magistrato entra direttamente nel confine giuridico tra cabotaggio stradale e trasporto internazionale strada-rotaia. La vicenda inizia a maggio 2021, quando un autoarticolato formato da un trattore stradale con targa bulgara e un semirimorchio con targa italiana di Geodis presso l’interporto di Orbassano, che sta svolgendo un trasporto intermodale internazionale con destinazione Cremona.
Durante il viaggio, in provincia di Verona il veicolo è fermato per un controllo su strada e l’agente qualifica l’operazione come cabotaggio stradale, contestando al vettore la mancanza della documentazione prevista per tale tipologia di trasporto e ritenendo inoltre che Orbassano non fosse la stazione idonea più vicina al luogo di destinazione. Il verbale indica come alternativi gli interporti di Melzo e Busto Arsizio, ritenuti più vicini a Cremona.
Geodis e il vettore avviano un ricorso, producendo la documentazione che prova lo svolgimento di un trasporto intermodale internazionale, in particolare la lettera di vettura Cmr e la licenza comunitaria. Nel ricorso è sottolineato come l’operazione rientri nell’ambito del trasporto internazionale combinato strada-rotaia disciplinato dalla Direttiva 92/106 CE e come, per tale modalità, il criterio di scelta della stazione non sia basato esclusivamente sulla distanza chilometrica, ma debba privilegiare l’idoneità funzionale dell’infrastruttura. Viene inoltre evidenziato che per l’intermodalità strada-ferrovia non è previsto alcun limite chilometrico, a differenza del trasporto combinato strada-mare, per il quale la normativa individua il limite dei 150 chilometri, richiamato in modo improprio dall’organo accertatore.
Il giudice di pace accoglie il ricorso e annulla il verbale. Nelle motivazioni della sentenza il magistrato richiama in modo esplicito la definizione di trasporto internazionale combinato contenuta nella Direttiva 92/106 CE, chiarendo che si tratta di un trasporto di merci tra Stati membri dell’Unione europea nel quale l’autocarro, il rimorchio o il semirimorchio, con o senza veicolo trattore, effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada, mentre la restante parte avviene per ferrovia. Il giudice precisa che tale fattispecie non è soggetta al limite dei 150 chilometri, contrariamente a quanto sostenuto nel verbale.
Un ulteriore importante passaggio della decisione riguarda il rapporto tra trasporto combinato e cabotaggio. Secondo il giudice, il trasporto internazionale combinato esclude l’applicazione delle norme in materia di distacco dei dipendenti e, quindi, delle disposizioni tipiche del cabotaggio. Ne deriva che l’operazione contestata non poteva essere assoggettata alla disciplina prevista per i trasporti nazionali svolti da vettori esteri, con conseguente infondatezza delle sanzioni irrogate.
La sentenza affronta anche il tema della scelta dell’interporto, chiarendo che la parte ricorrente ha dimostrato, attraverso la documentazione contrattuale presente a bordo del veicolo, che Orbassano rappresentava l’interporto più vicino utilizzabile e idoneo per il servizio in questione. Il giudice rileva come gli interporti di Melzo e Busto Arsizio, indicati in modo informale dagli agenti accertatori, non dispongano di collegamenti ferroviari con la Francia, elemento essenziale per la qualificazione del trasporto come combinato internazionale.
Questa decisione è un importante precedente, perché rafforza l’interpretazione secondo cui la corretta qualificazione del trasporto deve basarsi sulla struttura effettiva dell’operazione e sulla documentazione di accompagnamento, evitando assimilazioni automatiche al cabotaggio. Viene inoltre ribadito che, nell’intermodalità strada-rotaia, l’idoneità infrastrutturale della stazione prevale sul mero criterio della distanza geografica.










































































