Array ( [0] => 21 )

Podcast K44

Cronaca

Transpotalk

Normativa

Mare

  • Torneremo a navigare senza satelliti?

    Torneremo a navigare senza satelliti?

    Con una nota del primo ottobre, l'Agenzia britannica per la sicurezza marittima invita armatori, porti e fornitori di servizi a prepararsi alle interferenze sui segnali Gnss, in aumento nel Baltico, nel Mar Nero, nel Golfo e in Asia orientale.

Autotrasporto

  • Einride sperimenta l’IA per la guida autonoma dei camion

    Einride sperimenta l’IA per la guida autonoma dei camion

    Il costruttore svedese di camion Einride vuole sperimentare il modello di ragionamento dell’intelligenza artificiale Alpamayo di Nvidia nel proprio sistema di guida autonoma, inizialmente in modalità ombra e senza controllo del veicolo. La prova su strada è prevista nel secondo semestre del 2027.

    Cassazione, nessun reato se autista manomette cronotachigrafo


    Con una nuova sentenza (la numero 18221 del 2 maggio 2019) i giudici di Cassazione tornano su quanto deciso nel 2017 dalla stessa Corte su una questione giudiziaria controversa, ossia se la manomissione del cronotachigrafo dei camion sia un reato o debba essere punita con una semplice sanzione amministrativa. Tale questione è emersa dopo che la Polizia Stradale ha cominciato a denunciare gli autisti, e in diversi casi anche le imprese titolari del veicolo, per violazione dell'articolo 437 del Codice Penale, che punisce la manomissione di strumenti che servono a prevenire gli infortuni sul lavoro. Dopo le prime condanne penali sono stati avviati i ricorsi in appello e in Cassazione, spingendo così la Corte suprema a decidere nel merito. La sentenza del 2 maggio conferma un orientamento già emerso in precedenza, ossia che la manomissione è reato solo se compiuta dall'impresa titolare del veicolo, mentre l'autista deve rispondere solo di violazione dell'articolo 179 del Codice della Strada, quindi pagare una multa.
    La sentenza 18221/2019 nasce dal ricorso presentato in Cassazione dal Procuratore della Corte di Appello di Reggio Calabria contro l'assoluzione di un autista dall'accusa di violare l'articolo 437 del Codice Penale perché era stato scoperto in flagrante dalla Polstrada alla guida di un camion che montava ben quattro calamite sul cronotachigrafo. La manomissione è stata accertata durante l'istruttoria e lo stesso autista aveva confessato di avere installato le calamite per superare i tempi di guida perché voleva rientrare a casa per motivi familiari. L'autista è stato assolto dal Gip perché "in una ipotesi siffatta, rimanesse integrato l'illecito amministrativo previsto dall'art. 179 del Codice della strada, in quanto fattispecie speciale rispetto al delitto di cui all'art. 437 cod. pen., che punisce l'omessa collocazione, la rimozione o il danneggiamento di apparecchiature destinate a prevenire infortuni sul lavoro", come spiega la sentenza della Cassazione.
    Contro tale assoluzione, la Procura è ricorsa in Cassazione affermando che bisogna soddisfare le esigenze di prevenzione in un settore particolarmente sensibile alla pubblica incolumità. Ma anche il giudice di Cassazione ha confermato l'interpretazione di Gip, rigettando così il ricorso. Il giudice ritiene infatti che l'autista che viaggia con il cronotachigrafo manomesso o alterato è soggetto alla sola sanzione amministrativa prevista dall'articolo 179 del Codice della Strada perché ritiene "sussistente un rapporto di specialità tra tale illecito amministrativo e il delitto di cui all'art. 437 cod. pen".
    La sentenza della Cassazione precisa che "la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 437 cod. pen. presenta una maggiore 'ampiezza' rispetto a quella prevista dall'art. 179 del Codice della strada, dal momento che, mentre la prima, individua, tra i soggetti attivi, tutti coloro in capo ai quali incomba l'obbligo di prevenire - tramite impianti, apparecchi o segnali - disastri o infortuni sul lavoro, la seconda ha come destinatario unicamente il conducente del mezzo di trasporto; e che anche l'ambito delle condotte tipiche è assai più esteso rispetto a quello della fattispecie amministrativa, concernente, come detto, la sola messa in circolazione di un veicolo con cronotachigrafo mancante o manomesso".
    Il testo aggiunge che "il delitto previsto dall'art. 437 cod. pen. è posto a tutela della pubblica incolumità con riferimento all'ambiente di lavoro, imponendo l'adozione dei necessari strumenti preventivi circa il rischio di disastri o infortuni, sicché la fattispecie in questione appare chiaramente finalizzata a regolamentare le attività di impresa. Ne consegue che, in ogni caso in cui l'alterazione del cronotachigrafo sia stata direttamente eseguita dal conducente del mezzo per ragioni non riconducibili all'esercizio dell'attività di impresa, dovrà ritenersi integrata la fattispecie di illecito amministrativo di cui all'art. 179 del Codice della strada, con conseguente esclusione, secondo quanto previsto dall'art. 9 legge n.689 del 1981, dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 437 cod. pen.. Viceversa, ove la violazione sia stata commessa, direttamente dai datore di lavoro, o comunque su sua disposizione, e in ogni caso per ragioni attinenti allo svolgimento dell'attività di impresa, appare del tutto coerente con la ratio del delitto previsto dall'art. 437 cod. pen. configurare tale fattispecie incriminatrice (così Sez. 1, n. 2200 del 12/9/2017, Gallini, citata)".

    SENTENZA CORTE CASSAZIONE 18221 DEL 2 MAGGIO 2019 SU ASSOLUZIONE AUTISTA DA REATO MANOMISSIONE CRONOTACHIGRAFO

    © TrasportoEuropa - Riproduzione riservata - Foto di repertorio
    Segnalazioni, informazioni, comunicati, nonché rettifiche o precisazioni sugli articoli pubblicati vanno inviate a: redazione@trasportoeuropa.it

     


      Puoi commentare questo articolo nella pagina Facebook di TrasportoEuropa

     bottone newsletter piccoloVuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità sul trasporto e la logistica e non perderti neanche una notizia di TrasportoEuropa? Iscriviti alla nostra Newsletter con l'elenco ed i link di tutti gli articoli pubblicati nei giorni precedenti l'invio. Gratuita e NO SPAM!

    CONTENUTI SPONSORIZZATI

     

Videocast K44

Aereo

  • Lufthansa Cargo estende la rete in Asia

    Lufthansa Cargo estende la rete in Asia

    Con l'orario invernale in vigore dal 25 ottobre 2026 Lufthansa Cargo opera 88 rotte con aerei cargo verso 40 destinazioni, aggiunge Singapore e ripristina Almaty. A Mumbai i voli tutto merci passano al nuovo aeroporto di Navi Mumbai, mentre crescono le frequenze verso Dallas, Houston e New York.

Ferrovia

  • L’apertura della galleria del Brennero rinviata di due anni

    L’apertura della galleria del Brennero rinviata di due anni

    Bbt sposta dal 2032 al 2034 la messa in esercizio della Galleria di base del Brennero e porta a 11,73 miliardi di euro il costo a vita intera. La riprogettazione dell'attrezzaggio ferroviario trasferisce gran parte degli impianti nel cunicolo esplorativo, trasformato in galleria di servizio.

Persone

  • Pessina confermato presidente di Federagenti

    Pessina confermato presidente di Federagenti

    L'Assemblea di Federagenti ha rinnovato all'unanimità la presidenza di Paolo Pessina, alla guida della federazione degli agenti marittimi dall'ottobre 2024. Ha indicato come fronti aperti le crisi geopolitiche che pesano sui porti e la riforma portuale.
Einride sperimenta l’IA per la guida autonoma dei camion

TECNICA

Einride sperimenta l’IA per la guida autonoma dei camion
previous arrow
next arrow
La Fiata chiama gli spedizionieri a coordinare rotte alternative

LOGISTICA

La Fiata chiama gli spedizionieri a coordinare rotte alternative
previous arrow
next arrow
Tre società indagate a Genova per frode sui carburanti

ENERGIE

Tre società indagate a Genova per frode sui carburanti
previous arrow
next arrow
CargoAi collega strategia aziendale e prenotazioni

SERVIZI

CargoAi collega strategia aziendale e prenotazioni
previous arrow
next arrow