Dopo quasi un anno e alla vigilia della proroga provvisoria, il 30 settembre 2025 il Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha risolto una delle controversie più complesse della portualità italiana degli ultimi anni, approvando la rinnovazione della concessione del Genoa Port Terminal al gruppo Spinelli-Hapag Lloyd fino al 31 dicembre 2054. La decisione conclude un percorso giuridico-amministrativo segnato da incertezze normative, tensioni competitive e preoccupazioni occupazionali che hanno coinvolto l'intero ecosistema portuale genovese.
Per uscire dal labirinto normativo, l'Autorità portuale ha trovato una soluzione innovativa per rispettare la sentenza del Consiglio di Stato (che nel 2024 annullò la concessione del 2018 a Spinelli, sostenendo che non rispettava i criteri del multipurpose) mantenendo l'operatività del terminal. La chiave di volta consiste nel modificare il criterio di valutazione della prevalenza funzionale: invece di considerare il peso delle merci movimentate (tonnellate), ha adottato un criterio areale basato sui metri quadrati dedicati alle diverse merceologie.
Prima di rinnovare la concessione in modo definitivo, l’Autorità ha prima chiesto il supporto legale dell’Avvocatura Generale dello Stato, per delineare una strategia legale e amministrativa che potesse soddisfare la sentenza di annullamento e stabilire il quadro per il rilascio del nuovo titolo. L'Avvocatura ha stabilito che la sentenza del Consiglio di Stato obbliga l’Asp ad assumere una nuova determinazione conclusiva, procedendo alla rinnovazione dell'istruttoria relativa all'istanza originaria di Spinelli del 2015. Quindi l’Asp ha ritenuto che non fosse necessario avviare una nuova gara per il Gpt.
Un punto determinante della questione è la funzione di multipurpose assegnata al terminal dal piano regolatore portuale. Infatti, a Spinelli è stato contestato che abbia svolto in prevalenza attività di movimentazione container, contravvenendo quindi a quanto stabilito dal piano. L’Asp ha chiarito che la sentenza del Consiglio di Stato non ha specificato i criteri per valutare il concetto di "prevalenza" della funzione caratterizzante (multipurpose). L'interpretazione di tale concetto e la riedizione del potere amministrativo sono state quindi rimesse alla discrezionalità tecnica dell'Autorità portuale stessa.
L’Avvocatura ha anche ritenuta legittima la concessione provvisoria, precisando che data la natura interinale e l'urgenza dell'atto, non era richiesta un'istruttoria tecnica approfondita. A tale proposito è stato citato l’articolo 10 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, che ha come scopo garantire la continuità dei traffici portuali, l'operatività delle aree demaniali e il mantenimento dell'occupazione.
Stabilito ciò, l’Autorità portuale ha ridefinito i criteri di prevalenza per assegnare la concessione definitiva, che siano conformi alla sentenza del Consiglio di Stato. Ha quindi adottato un doppio criterio che, combinato, garantisca che il terminal sia effettivamente multipurpose e non si trasformi in un terminal full container specializzato. Il primo è di tipo organizzativo e si concentra sulla natura dell'attività svolta e sull'organizzazione imprenditoriale del concessionario.
Secondo l’Autorità portuale, la prevalenza non può attestarsi sulla domanda di mercato, in quanto ciò sarebbe sproporzionato ai sensi del diritto dell'Unione Europea (diritto del mercato interno), che non consente d’imporre prescrizioni che vadano oltre il controllo imprenditoriale del concessionario. Di conseguenza, il vincolo si sposta sull'offerta di mercato, confermando che l’attività deve essere prevalentemente multipurpose (ossia servire traffici flessibili, come ro-ro, container e merci varie). In particolare un terminal multipurpose è definito come un complesso di infrastrutture, attrezzature e servizi che risponde a un’esigenza flessibile di diversi tipi di navi e merceologie.
Ma come assicurare questa flessibilità e prevenire una specializzazione eccessiva nel full container? L’Autorità portuale risponde imponendo precisi divieti sugli investimenti e sull'equipaggiamento, che dovranno connotare l'intera attività. In concreto, ciò significa il divieto di operare in modo automatizzato, tipico dei terminal full container, e assenza totale di equipaggiamento specializzato per navi solo portacontainer. L'equipaggiamento deve quindi essere multipurpose (gru mobili, reach stackers, forklift, trattori).
L’Autorità portuale pone anche vincoli infrastrutturali, che comprendono il divieto d’investire in gru fisse, che corrono su binari, in opere che rettifichino la linea di banchina e alterino il rapporto banchine/piazzali, richiedendo il mantenimento del molo a pettine, e in interventi che eliminino o riducano le strutture dedicate al traffico ro-ro (scasse).
Il secondo criterio, che deve coesistere al primo, e di tipo “areale”, ossia riguarda la ripartizione degli spazi del terminal e sostituisce il criterio di quantità di merce movimentata. Ciò significa che la funzione "ammessa" di movimentazione container, pur rientrando nell'offerta multipurpose, dovrà essere confinata a una parte minoritaria rispetto agli spazi concessi. Inoltre, la definizione del terminal deve essere riorganizzata e aggiornata con precisione al fine di rendere più efficaci i controlli dell’Autorità portuale. Il terminalista dovrà rispettare i confini areali individuati per le diverse tipologie di operazioni/attività, che dovranno svolgersi esclusivamente all'interno di detti perimetri.
Il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale, Matteo Paroli, definisce la rinnovazione "il risultato di un lavoro intenso, svolto nel pieno rispetto della sentenza del Consiglio di Stato". Egli ringrazia "la commissione consultiva e il comitato di gestione per la professionalità e l'impegno profuso" e sottolinea come "lo straordinario lavoro svolto dai nostri uffici ha consentito di ridefinire in maniera puntuale le condizioni operative del terminal". Il presidente evidenzia che la delibera "non solo garantisce il miglior contesto per incrementare i traffici portuali, ma rappresenta anche un passo decisivo per consolidare la credibilità della governance del porto".
I sindacati hanno espresso unanime soddisfazione per la decisione, sottolineando la salvaguardia dei 650 posti di lavoro diretti. Secondo Mauro Scognamillo della Fit Cisl "è stata trovata una soluzione nel nome del buon senso e nel rispetto delle regole e della sentenza, ma soprattutto per la tutela occupazionale". Roberto Gulli della Uiltrasporti evidenzia che "adesso si può dare tranquillità ai lavoratori e al sistema del porto di Genova", mentre Marco Pietrasanta della Filt Cgil sottolinea che "con questo provvedimento si è data una soluzione" dopo il rischio di "conseguenze negative per l'intero comprensorio".
Ma non è detto che questa delibera chiuda definitivamente la questione, perché rimangono aperti alcuni fronti giudiziari. È ancora pendente la pronuncia del Consiglio di Stato sulla revocazione della sentenza di annullamento, così come resta aperta la possibilità di nuovi ricorsi, a partire da Psa Sech, che è stato l’attore dell'azione che portò all'annullamento della concessione da parte del Consiglio di Stato.
Un’altra questione cruciale riguarda l'aggiornamento del Piano Regolatore Portuale di Genova, fermo al 2001. L'Autorità di Sistema Portuale ha avviato nel 2025 la redazione di un nuovo Piano Regolatore di Sistema Portuale, "con l'obiettivo di dotare gli scali di strumenti pianificatori idonei a sostenere e coniugare sviluppo e sostenibilità". Gli incontri pubblici per la consultazione delle comunità interessate si sono svolti nell'estate 2025.
Bisogna considerare anche che questa vicenda potrebbe avere ripercussioni più ampie sul sistema portuale nazionale. Il viceministro ai Trasporti, Edoardo Rixi, aveva commentato la sentenza del Consiglio di Stato evidenziando che "può aprire ad una serie di controversie infinite in tutti gli scali italiani". La modifica legislativa che "limiterà agli ambiti e non ai singoli terminal le previsioni del Prp" potrebbe influenzare l'applicazione pratica della soluzione trovata.

































































