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  • K44 podcast | il primo secolo del cronotachigrafo

    K44 podcast | il primo secolo del cronotachigrafo

    Il 21 agosto i veicoli industriali di nuova immatricolazione dovranno installare il cronotachigrafo intelligente di seconda generazione. Una data che corrisponde alla celebrazione dei primi cent’anni dello strumento che memorizza i tempi di guida e di riposo degli autisti. La sua storia in questo podcast di K44.

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    Le nuove multe per i Codice della Strada

    La Gazzetta Ufficiale numero 302 del 31 dicembre 2014 pubblica il Decreto del 16 dicembre 2014 che aumenta le sanzioni pecuniarie per le violazioni al Codice della Strada dal primo gennaio 2015.
    L'aumento – che deve essere almeno biennale - delle sanzioni per le violazioni a Codice della Strada è previsto dalla Legge 285 del 1992 e dovrebbe avvenire sulla base dell'inflazione. Ma il decreto non aumenta tutte le sanzioni, perché alcune erano state aumentate nel gennaio 2013, quindi non sono trascorsi i due anni previsti. Le sanzioni che non aumentano sono relative agli articoli 115, comma 3, 2° periodo e comma 4, e degli articoli 116, 124, 125, 126, 135 e 136-bis. Le altre sono aumentate dello 0,8%, ossia la variazione dei prezzi al consumo calcolato dall'Istat dal 1° dicembre 2012 al 30 novembre 2014. I nuovi importi sono espressi nell'allegato al Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Eccoli:

    • Ove era prevista la sanzione da € 24 a € 97 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 24 a € 98.
    • Ove era prevista la sanzione da € 25 a € 99 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 25 a € 100.
    • Ove era prevista la sanzione da € 38 a € 155 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 38 a € 156.
    • Ove era prevista la sanzione da € 39 a € 159 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 39 a € 160.
    • Ove era prevista la sanzione da € 40 a € 160 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 40 a € 161.
    • Ove era prevista la sanzione da € 40 a € 162 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 40 a € 163.
    • Ove era prevista la sanzione da € 40 a € 163 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 40 a € 164.
    • Ove era prevista la sanzione da € 41 a € 168 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 41 a € 169.
    • Ove era prevista la sanzione da € 51 a € 99 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 51 a € 100.
    • Ove era prevista la sanzione da € 76 a € 308 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 77 a € 310.
    • Ove era prevista la sanzione da € 80 a € 318 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 81 a € 321.
    • Ove era prevista la sanzione da € 80 a € 323 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 81 a € 326.
    • Ove era prevista la sanzione da € 82 a € 328 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 83 a € 331.
    • Ove era prevista la sanzione da € 83 a € 329 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 84 a € 332.
    • Ove era prevista la sanzione da € 84 a € 335 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 85 a € 338.
    • Ove era prevista la sanzione da € 99 a € 201 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 100 a € 203.
    • Ove era prevista la sanzione da € 105 a € 422 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 106 a € 425.
    • Ove era prevista la sanzione da € 126 a € 252 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 127 a € 254.
    • Ove era prevista la sanzione da € 154 a € 616 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 155 a € 621.
    • Ove era prevista la sanzione da € 155 a € 622 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 156 a € 627.
    • Ove era prevista la sanzione da € 156 a € 626 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 157 a € 631.
    • Ove era prevista la sanzione da € 159 a € 639 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 160 a € 644.
    • Ove era prevista la sanzione da € 160 a € 641 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 161 a € 646.
    • Ove era prevista la sanzione da € 162 a € 646 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 163 a € 651.
    • Ove era prevista la sanzione da € 163 a € 653 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 164 a € 658.
    • Ove era prevista la sanzione da € 163 a € 658 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 164 a € 663.
    • Ove era prevista la sanzione da € 168 a € 674 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 169 a € 679.
    • Ove era prevista la sanzione da € 211 a € 843 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 213 a € 850.
    • Ove era prevista la sanzione da € 216 a € 432 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 218 a € 435.
    • Ove era prevista la sanzione da € 264 a € 1.054 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 266 a € 1.062.
    • Ove era prevista la sanzione da € 284 a € 1.133 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 286 a € 1.142.
    • Ove era prevista la sanzione da € 294 a € 1.174 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 296 a € 1.183.
    • Ove era prevista la sanzione da € 316 a € 1.265 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 319 a € 1.275.
    • Ove era prevista la sanzione da € 318 a € 1.272 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 321 a € 1.282.
    • Ove era prevista la sanzione da € 324 a € 1.294 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 327 a € 1.304.
    • Ove era prevista la sanzione da € 331 a € 1.324 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 334 a € 1.335.
    • Ove era prevista la sanzione da € 353 a € 1.762 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 356 a € 1.776.
    • Ove era prevista la sanzione da € 369 a € 1.476 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 372 a € 1.488.
    • Ove era prevista la sanzione da € 385 a € 1.539 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 388 a € 1.551.
    • Ove era prevista la sanzione da € 398 a € 1.596 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 401 a € 1.609.
    • Ove era prevista la sanzione da € 403 a € 1.617 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 406 a € 1.630.
    • Ove era prevista la sanzione da € 410 a € 1.643 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 413 a € 1.656.
    • Ove era prevista la sanzione da € 419 a € 1.682 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 422 a € 1.695.
    • Ove era prevista la sanzione da € 422 a € 1.686 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 425 a € 1.699.
    • Ove era prevista la sanzione da € 527 a € 2.108 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 531 a € 2.125.
    • Ove era prevista la sanzione da € 662 a € 2.650 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 667 a € 2.671.
    • Ove era prevista la sanzione da € 705 a € 3.526 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 711 a € 3.554.
    • Ove era prevista la sanzione da € 765 a € 3.076 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 771 a € 3.101.
    • Ove era prevista la sanzione da € 769 a € 3.079 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 775 a € 3.104.
    • Ove era prevista la sanzione da € 770 a € 3.086 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 776 a € 3.111.
    • Ove era prevista la sanzione da € 772 a € 3.115 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 778 a € 3.140.
    • Ove era prevista la sanzione da € 802 a € 3.212 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 808 a € 3.238.
    • Ove era prevista la sanzione da € 808 a € 3.234 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 814 a € 3.260.
    • Ove era prevista la sanzione da € 821 a € 3.287 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 828 a € 3.313.
    • Ove era prevista la sanzione da € 841 a € 3.366 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 848 a € 3.393.
    • Ove era prevista la sanzione da € 895 a € 3.578 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 902 a € 3.607.
    • Ove era prevista la sanzione da € 939 a € 3.758 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 947 a € 3.788.
    • Ove era prevista la sanzione da € 1.054 a € 3.162 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.062 a € 3.187.
    • Ove era prevista la sanzione da € 1.054 a € 4.216 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.062 a € 4.250.
    • Ove era prevista la sanzione da € 1.174 a € 11.741 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.183 a € 11.835.
    • Ove era prevista la sanzione da € 1.324 a € 5.302 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.335 a € 5.344.
    • Ove era prevista la sanzione da € 1.376,55 a € 13.765,50 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.388 a € 13.876.
    • Ove era prevista la sanzione da € 1.761 a € 7.045 a stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1775 a € 7.101.
    • Ove era prevista la sanzione da € 1.818 a € 7.276 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.833 a € 7.334.
    • Ove era prevista la sanzione da € 1.865 a € 7.460 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.880 a € 7.520.
    • Ove era prevista la sanzione da € 1.941 a € 7.767 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.957 a € 7.829.
    • Ove era prevista la sanzione da € 1.988 a € 7.953 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 2.004 a € 8.017.
    • Ove era prevista la sanzione da € 2.650 a € 10.604 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 2.671 a € 10.689.
    • Ove era prevista la sanzione da € 4.696 a € 18.785 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 4.734 a € 18.935.
    • Ove era prevista la sanzione da € 10.793 a € 16.189 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 10.879 a € 16.319.

    © TrasportoEuropa - Riproduzione riservata

     


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