- La Cassazione, con l’Ordinanza 1632 del 2026, ha respinto il ricorso di un autotrasportatore che chiedeva oltre 434.000 euro di differenze tariffarie fondate sui costi minimi di esercizio. Confermata la decisione della Corte d’Appello di Catanzaro.
- La Corte ha chiarito che la nullità delle clausole contrarie alla sicurezza non comporta automaticamente un credito risarcitorio: occorre la concreta determinazione dei costi minimi applicabili nel periodo di riferimento e una puntuale allegazione dei fatti.
- Ribadito inoltre che l’abrogazione dell’articolo 83 bis produce effetti solo per il futuro e che i parametri fissati nel 2011 non possono essere applicati retroattivamente. Centrale il principio sull’onere della prova in capo al vettore.
Con l’Ordinanza n. 1632 del 25 gennaio 2026, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, è intervenuta su uno dei temi più controversi dell’autotrasporto merci: la rilevanza dei cosiddetti costi minimi di esercizio nella determinazione del corrispettivo e il rapporto tra autonomia negoziale e tutela della sicurezza stradale. Il giudizio nasce dal ricorso proposto da un imprenditore individuale dell’autotrasporto che, per circa trent’anni, aveva svolto il servizio di distribuzione del quotidiano “La Gazzetta del Sud” nella tratta Paola-Tortora per conto di una società editrice. A maggio del 2015 il committente comunicò il recesso, con efficacia da giugno 2015. Il trasportatore ricorse al Tribunale di Paola chiedendo, da un lato, l’accertamento della natura parasubordinata del rapporto, dall’altro la condanna della società al pagamento di 434.191 euro, quale differenza tra i compensi percepiti e i costi minimi previsti dalla normativa di settore.
Il compenso per l’autotrasporto venne pattuito verbalmente in 0,274 euro a chilometro fino ad aprile 2010 e in 0,310 euro a chilometro per il periodo successivo. Secondo l’autotrasportatore, tali importi erano inferiori ai costi minimi determinati nel 2011 dal Dipartimento dei trasporti in attuazione dell’articolo 83 bis del Decreto Legge 112 del 2008, convertito nella Legge 133 del 2008. Da qui la richiesta di integrazione, anche ai sensi dell’articolo 36 della Costituzione.
Il Tribunale rigettò le richieste, ritenendo applicabile il termine annuale di prescrizione stabilito dall’articolo 2951 del Codice Civile per i contratti di trasporto e spedizione, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità richiamata in sentenza, ed escludendo efficacia interruttiva alla diffida del 17 luglio 2015. La Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza numero 24 del 2021, confermò il rigetto, fondando la decisione su una pluralità di argomenti.
In primo luogo, la Corte territoriale delimitò il quadro normativo. Il Decreto Legislativo 286 del 2005, all’articolo 4, aveva abolito il sistema delle tariffe a forcella e rimesso i corrispettivi alla libera contrattazione, sanzionando con la nullità le clausole contrarie alla sicurezza della circolazione. Tuttavia, la disciplina specifica dei costi minimi venne introdotta solo con l’articolo 83 bis del Decreto Legge 112 del 2008, in vigore dal 22 agosto 2008. Ne conseguiva, secondo la Corte d’Appello, l’infondatezza della domanda per il periodo anteriore a tale data.
Inoltre, i commi da 1 a 3 e da 6 a 11 dell’articolo 83 bis erano stati abrogati dalla Legge 190 del 2014, in vigore dal 1° gennaio 2015, con conseguente insussistenza del presupposto normativo per le pretese relative all’anno 2015. Per i periodi intermedi, la Corte rilevò un difetto radicale di allegazione e prova in ordine alla valutazione del credito. In particolare, mancavano elementi essenziali richiesti dalla stessa disciplina dell’articolo 83 bis, quali l’indicazione del veicolo utilizzato, le relative caratteristiche tecniche, l’iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori, la corretta evidenziazione in fattura delle voci di costo. I conteggi prodotti si risolvevano in un mero prospetto contabile, privo di riscontri documentali. In tale contesto, una consulenza tecnica d’ufficio sarebbe stata meramente esplorativa.
La Corte di Cassazione ha confermato integralmente l’impostazione della Corte d’Appello, respingendo i cinque motivi di ricorso. Quanto al primo motivo, relativo all’articolo 4 del Decreto Legislativo 286 del 2005, la Suprema Corte ha precisato che la nullità delle clausole contrarie alla sicurezza può astrattamente riferirsi anche a corrispettivi inferiori ai costi minimi, ma la sussistenza del credito dipende dalla concreta determinazione di tali costi. Solo attraverso la loro individuazione è possibile verificare la validità o nullità della clausola sul compenso. Non basta, quindi, invocare la nullità in via generale.
Sul piano temporale, la Corte ha ribadito il principio secondo cui l’abrogazione di una norma produce effetti ex nunc. Ne consegue che per i crediti maturati fino al 31 dicembre 2014 continua ad applicarsi la disciplina previgente dell’articolo 83 bis, mentre per il periodo successivo non è possibile fondare pretese su una norma ormai abrogata. È stata inoltre esclusa ogni possibilità di applicazione retroattiva dei costi minimi determinati nel dicembre 2011 a prestazioni rese tra il 2005 e il 2011.
Rilevante, in chiave sistematica, è il richiamo alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 4 settembre 2014, che ha dichiarato il contrasto dell’articolo 83 bis, nella parte in cui demandava a un organismo composto prevalentemente da operatori economici la determinazione dei costi minimi, con gli articoli 4, paragrafo 3, e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Tale pronuncia ha inciso profondamente sull’impianto della disciplina, mettendo in discussione la compatibilità di meccanismi para-tariffari con le regole della concorrenza.
Il passaggio centrale dell’Ordinanza 1632 del 2026 riguarda tuttavia l’onere della prova. La Cassazione ha chiarito che la determinazione del giusto compenso non è un esito rimesso all’attività istruttoria officiosa del giudice, ma attiene alla struttura del rapporto contrattuale. Il vettore che agisce per differenze tariffarie deve allegare e dimostrare in modo puntuale tutti gli elementi costitutivi del credito, inclusi i dati tecnici e amministrativi necessari per applicare i parametri normativi. In assenza di tali allegazioni, non è consentito ricorrere a una consulenza tecnica d’ufficio per sopperire a lacune originarie.
La Corte ha anche dichiarato inammissibili le censure che prospettavano un vizio motivazionale, osservando che non si trattava di omesso esame di un fatto decisivo, bensì di una diversa lettura del contenuto degli atti introduttivi. L’esito è stato il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.000 euro, oltre 200 euro per esborsi e accessori di Legge.
Sul piano operativo, l’Ordinanza offre indicazioni di rilievo per imprese di autotrasporto e committenti. Da un lato, conferma che la tutela della sicurezza stradale non si traduce automaticamente in un meccanismo di integrazione tariffaria, ma richiede il rigoroso rispetto dei presupposti normativi e probatori. Dall’altro, ribadisce che l’autonomia contrattuale, pur non illimitata, resta il principio di base, in un quadro segnato dalle tensioni tra disciplina nazionale e diritto dell’Unione europea. Per il settore, la decisione consolida un orientamento che impone particolare attenzione alla formalizzazione dei contratti, alla tracciabilità dei costi e alla coerenza documentale delle prestazioni rese. In assenza di una ricostruzione analitica del servizio svolto, la rivendicazione di differenze fondate sui costi minimi è destinata a incontrare ostacoli rilevanti sul piano processuale.
M.L.





































































