La Spagna accelera sulla digitalizzazione dell’autotrasporto, imponendo che il documento di controllo amministrativo per il trasporto in conto terzi di merci dovrà essere emesso e gestito esclusivamente in formato digitale. Lo prevede la Ley 9/2025 de Movilidad Sostenible, pubblicata nel Boletín Oficial del Estado (la locale Gazzetta Ufficiale) il 4 dicembre 2025 ed entrata in vigore il giorno successivo. La disposizione è contenuta nella Disposición Transitoria Octava della legge e prevede un periodo di adattamento di dieci mesi dall’entrata in vigore del testo normativo.
La norma riguarda tutti i trasporti di merce in conto terzi con origine o destinazione il territorio spagnolo e la sua attuazione sarà controllata dal ministero dei Trasporti tramite la Dirección General de Transporte por Carretera, in coordinamento con la Guardia Civile e con le Comunità Autonome. L’obbligo si applicherà alle imprese in forma societaria e individuale, ai caricatori e ai vettori che eseguono materialmente il servizio. Già oggi è in vigore la corresponsabilità sulla corretta formalizzazione del documento di controllo le parti, con l’obbligo di predisporre due copie del documento cartaceo e la digitalizzazione non modifica questo assetto di responsabilità, ma impone alle parti di adottare strumenti idonei alla gestione elettronica del documento.
Per quanto riguarda gli autotrasportatori stranieri che operano in Spagna, l’obbligo dipende dalla situazione. Chi svolge esclusivamente un trasporto internazionale non deve avare a bordo il documento di controllo spagnolo (quindi non sono obbligati alla sua digitalizzazione), perché è sufficiente il Cmr e la documentazione ordinaria sulla merce. Ma se l’autotrasportatore straniero svolge operazioni di cabotaggio stradale potrebbe essere soggetto alla digitalizzazione dei documenti di controllo relativi al trasporto interno alla Spagna.
Il contenuto informativo del documento di controllo digitale resta quello già previsto dalla normativa vigente: deve indicare il nome, il Nif (che corrisponde al codice fiscale italiano), il domicilio del caricatore contrattuale, il nome e il Nif del trasportatore effettivo, i luoghi di origine e destinazione della merce, la natura e il peso del carico, la data di svolgimento del trasporto e la targa del veicolo, comprensiva di trattore e semirimorchio. L’assenza o l’incompletezza di questi dati continua a costituire una violazione sanzionabile.
Accanto ai requisiti informativi, la normativa introduce specifiche condizioni tecniche per il documento digitale. Le modifiche al Reglamento de Ordenación del Transporte Terrestre del giugno 2023 stabiliscono che il documento debba essere univocamente collegato al firmatario, consentirne l’identificazione, essere creato con mezzi sotto il controllo esclusivo dello stesso e risultare collegato ai dati in modo tale che qualsiasi modifica successiva sia rilevabile. A tal fine è richiesta una firma elettronica avanzata conforme al Regolamento eIdas, preferibilmente rilasciata da un Prestador Cualificado de Servicios de Confianza.
Durante i controlli su strada, il documento di controllo digitale potrà essere esibito attraverso un dispositivo elettronico, come smartphone, tablet o computer, oppure mediante sistemi di accesso rapido come codici Qr o repository sicuri che consentano all’agente di verificare immediatamente la documentazione. La normativa non impone un’unica soluzione tecnologica, ma richiede che l’accesso ai dati sia immediato e verificabile in sede di ispezione.
Per quanto riguarda le sanzioni la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre prevede un regime già applicabile anche al documento digitale. Le infrazioni gravi per carenza di dati essenziali sono punite con sanzioni da 401 a 600 euro, che salgono fino a 1.000 euro nei casi legati al trasporto di merci pericolose. Le violazioni molto gravi possono comportare multe da 4.001 a 6.000 euro, mentre la recidiva entro dodici mesi può determinare sanzioni comprese tra 6.001 e 18mila euro. In determinate circostanze è previsto anche il fermo amministrativo del veicolo.
Secondo il Governo, La digitalizzazione dovrebbe migliorare l’efficienza amministrativa attraverso l’eliminazione del supporto cartaceo, a rafforzare la tracciabilità e l’integrità dei dati, a rendere più rapide le ispezioni e aumentare la trasparenza nella gestione documentale. La Legge rientra inoltre tra le riforme previste dal Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ed è collegata al quinto pacchetto di fondi NextGenerationEU, pari a circa 24 miliardi di euro (di cui circa 7 miliardi in trasferimenti).
Nonostante il quadro normativo sia ormai definito, il livello di preparazione del settore appare disomogeneo. Uno studio condotto nell’ottobre 2025 dall’associazione Fenadismer, in collaborazione con Continental, su 750 professionisti del trasporto indica che solo il 17% degli operatori si dichiara preparato all’introduzione del documento di controllo digitale. Il 35% si considera poco preparato, il 23% per niente preparato e il 25% dichiara di fare affidamento sul caricatore. Secondo la stessa indagine, quasi il 70% dei trasportatori si sente poco o per niente pronto anche all’introduzione della fattura elettronica.
Per sostenere la transizione digitale, le imprese hanno potuto accedere al programma Kit Digital, che ha messo a disposizione contributi fino a 2.000 euro per autonomi senza dipendenti e fino a 12mila euro per le imprese di maggiori dimensioni (10-49 dipendenti). Nel frattempo, il mercato ha sviluppato diverse soluzioni tecnologiche per la gestione del documento di controllo digitale, integrate con sistemi di firma elettronica e piattaforme di gestione documentale.
Le associazioni di categoria hanno espresso valutazioni articolate sul nuovo obbligo. Astic lo ha accolto positivamente, sottolineando come possa favorire l’adozione di altri documenti elettronici, come l’e-Cmr. Fenadismer ha evidenziato le difficoltà di adattamento, soprattutto per le imprese di minori dimensioni, mentre Cetm ha avviato accordi con fornitori di soluzioni digitali per supportare i propri associati nella transizione.
Antonio Illariuzzi











































































