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    Corte Europea approva divieto multi-carico in cabotaggio stradale


    La Danimarca vince un'importante causa alla Corte Europea sulla propria normativa che applica il Regolamento comunitario 1072/2009 sul cabotaggio nell'autotrasporto. Si tratta della causa C-541/16 avviata dalla Commissione Europea contro la Danimarca, accusata di violare l'articolo 2 e l'articolo 8 del Regolamento CE 1072/2009 per la sua Legge del 2010 che adotta tale Regolamento. In particolare, la Commissione Europea contesta tre provvedimenti: l'obbligo di presentare al controllo su strada la documentazione sul trasporto di cabotaggio, l'importo delle sanzioni e il divieto di svolgere nel trasporto di cabotaggio più punti di carico o di scarico. I giudici europei hanno respinto il ricorso della Commissione su tutti i punti.
    Innanzitutto, la Corte Europea sottolinea che, sebbene il Regolamento Europeo è immediatamente applicato in tutti i Paesi comunitari senza la necessità di Leggi nazionali di attuazione, gli Stati membri possono emanare misure di applicazione nazionali, purché non ostacolino la sua applicabilità diretta e purché stabiliscano un margine discrezionale restando nel limite delle disposizioni del Regolamento. E ciò può avvenire anche se il testo del Regolamento non autorizza espressamente gli Stati ad adottare misure nazionali di attuazione (in questo caso per il cabotaggio terrestre). Una delle misure che gli Stati possono prendere riguarda le sanzioni in caso di violazione del Regolamento, anche perché il Regolamento non le prevede, limitandosi a fissare regole generali.
    Un altro punto sottolineato dai giudici è che il regolamento 1072/2009 "manca di precisione" nel definire il cabotaggio terrestre, in particolare sulla questione se esso possa comportare più punti di carico e di scarico, quindi è giustificata l'adozione, in tale ambito, di misure nazionali di attuazione. I giudici scrivono che "poiché l'obiettivo del Regolamento n. 1072/2009 consiste, ai sensi del suo considerando 26, nell'assicurare un quadro coerente per il trasporto internazionale di merci su strada nell'intera Unione, tale regolamento non osta a che uno Stato membro adotti talune misure di attuazione di detto Regolamento".
    Sulla questione se il trasporto di cabotaggio possa prevedere più punti di carico e scarico, i giudici rilevano che su questo elemento vigono diverse interpretazioni all'interno della UE: "Il Regno di Danimarca e, fino a poco tempo fa, la Repubblica di Finlandia, ritengono che un trasporto di cabotaggio non possa comportare più punti di carico e più punti di scarico. Il Regno del Belgio, la Repubblica Federale di Germania e la Repubblica di Polonia consentono più punti di carico e più punti di scarico nel caso di un solo contratto di trasporto o qualora le merci abbiano lo stesso mittente o lo stesso destinatario. Il Regno dei Paesi Bassi e il Regno di Svezia ritengono che un trasporto di cabotaggio possa sempre comportare più punti di carico e più punti di scarico. Orbene, siffatta divergenza di interpretazione attesta la mancanza di chiarezza e di precisione del Regolamento n. 1072/2009 per quanto riguarda la nozione di trasporto di cabotaggio".
    Perciò, "occorre riconoscere agli Stati membri un margine di discrezionalità per adottare siffatte misure" e quindi "non si può criticare il Regno di Danimarca per avere adottato misure nazionali di attuazione del Regolamento 1072/2009 e, più in particolare, dell'articolo 2, punto 6, e dell'articolo 8 di detto regolamento, con lo scopo di precisare la portata della nozione di trasporto di cabotaggio, ai sensi del medesimo, ai fini della sua applicazione nel territorio di tale Stato membro".
    I giudici entrano anche nel merito della questione, sostenendo che "il fatto di permettere ai trasportatori su strada non residenti di effettuare trasporti di cabotaggio comportanti un numero illimitato di punti di carico e di punti di scarico potrebbe privare di significato il limite di tre trasporti prescritto all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 1072/2009 ed essere perciò contrario al carattere temporaneo del cabotaggio nonché alla finalità perseguita da tale Regolamento con riferimento a detto tipo di trasporto. Infatti, in tale ipotesi, il carattere temporaneo del cabotaggio sarebbe garantito soltanto dal limite di sette giorni previsto all'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento n. 1072/2009".
    SENTENZA 12 APRILE 2018 CORTE GIUSTIZIA EUROPEA SU CABOTAGGIO STRADALE IN DANIMARCA

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